DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1950, n. 442
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;
Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;
Vista la tariffa dei dazi doganali, approvata con decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993;
Sentite le Regioni Siciliana e Sarda;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:
Art. 1
Sono approvate l'annessa tariffa doganale dei dazi di importazione, firmata dal Ministro per le finanze, da applicare alle merci dei Paesi con i quali non sono in vigore convenzioni che accordino un altro trattamento daziario, nonche' le disposizioni preliminari relative alla tariffa medesima. Detta tariffa e le relative disposizioni preliminari si applicano a decorrere dal 15 luglio 1950.
Art. 2
Con successivo decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, sara' provveduto alla approvazione del repertorio per l'applicazione della nuova tariffa doganale. Fino a che tale repertorio non sara' pubblicato, le disposizioni del repertorio approvato con decreto-legge 27 novembre 1924, n. 2146, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni, continueranno ad essere osservate, in quanto non contrastino con le disposizioni della nuova tariffa.
Art. 3
Fino a disposizione contraria, resta in vigore il decreto interministeriale 28 gennaio 1946, limitatamente a quanto concerne la esenzione dal dazio di importazione per il frumento, la segale, l'orzo comune o vestito, il granturco bianco e le farine di frumento, di segala, di orzo e di granturco bianco, importati da Amministrazioni dello Stato, o da enti da esse delegati, per l'approvvigionamento del Paese.
Art. 4
Fino alla data di entrata in vigore della nuova tariffa, ferme restando le maggiori concessioni indicate nella lista XXVII allegata al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949, cui l'Italia ha aderito in data 30 aprile 1950, continueranno ad essere applicati i dazi generali e convenzionali in vigore al 30 maggio 1950.
Art. 5
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
EINAUDI DE GASPERI - VANONI - SFORZA - PELLA - SEGNI - TOGNI - LOMBARDO - SIMONINI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 luglio 1950
Atti del Governo, registro n. 34, foglio n. 39. - CARLOMAGNO
Disposizioni preliminari-art. 1
DISPOSIZIONI PRELIMINARI Art. 1. I dazi doganali si riscuotono senza aver riguardo allo stato delle merci e non si possono abbuonare in tutto o in parte per avaria, qualunque ne sia la causa. Tuttavia, per le merci giunte dall'estero avariate, tassate sul valore, questo puo' essere determinato tenuto conto dello stato di avaria. Il proprietario della merce avariata puo' optare per la distruzione di essa, a sue spese e con le cautele imposte dalla dogana. Nessuna esenzione o riduzione di dazi, oltre quelle stabilite dalla tariffa o dalle presenti disposizioni, puo' essere concessa se non in virtu' di una legge.
Disposizioni preliminari-art. 2
Art. 2. Agli effetti dell'applicazione di dazi stabiliti, in relazione all'origine delle merci, in misura diversa da quella prevista dalla tariffa generale, si considera come paese di origine quello nel quale le merci stesse sono state prodotte o hanno subito l'ultima trasformazione industriale.
Disposizioni preliminari-art. 3
Art. 3. Per la risoluzione delle controversie tra la dogana ed i contribuenti, anche per quanto riguarda il valore o l'origine delle merci, il regime di tara e il trattamento degli imballaggi, si applica il procedimento stabilito dal Testo unico delle leggi approvato con [R. D. 9 aprile 1911, n. 330](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1911-04-09;330), e successive modificazioni.
Disposizioni preliminari-art. 4
Art. 4. Le merci non nominate in tariffa o nel repertorio sono assimilate a quelle con le quali hanno maggiore analogia e che sono in essi nominate. L'assimilazione e' fatta dal Ministro per le finanze, udito il Collegio consultivo dei periti doganali, con decreto motivato da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
Disposizioni preliminari-art. 5
Art. 5. Nel caso di variazioni ai dazi portati dalla tariffa, si applicano: a) alle merci provenienti da paese estero, dai depositi franchi, dai depositi doganali e dai magazzini generali, i dazi preesistenti, quando, prima dell'attuazione dei nuovi dazi, sia stata consegnata in dogana la dichiarazione per introduzione in consumo, e sia inoltre stata presentata la merce. Si considera come presentata in dogana la merce che trovasi in temporanea ed in diretta custodia della dogana, nonche' quella esistente a bordo della nave ancorata in porto, purche' sia stato consegnato il manifesto. Si applicano, tuttavia, i nuovi dazi anche nel caso in cui sia stata gia' presentata la merce e consegnata la dichiarazione, quando il nuovo regime risulti per l'importatore piu' favorevole di quello preesistente; b) alle merci destinate a paese estero, i dazi esistenti al momento della consegna della bolletta d'uscita; c) alle merci sotto sequestro o cadute in confisca, i dazi esistenti nel giorno in cui sono vendute o rilasciate, sia con cauzione, sia in conseguenza della definizione del processo; d) alle merci estere provenienti da naufragio e alle merci abbandonate, i dazi esistenti nel giorno della vendita; e) alle merci in transito o spedite da una ad altra dogana, per le quali non sia pervenuta l'attestazione di scarico, i dazi esistenti alla scadenza del termine assegnato nella bolletta di cauzione; f) alle merci in transito, per le quali sia stata ottenuta la permanenza nello Stato, i dazi esistenti nel giorno in cui viene presentata la dichiarazione di sdoganamento. Nel caso di variazione alle sovrimposte di fabbricazione e alle imposte di consumo si applicano, alle merci estere da immettere in consumo, le sovrimposte e le imposte in vigore al momento della loro uscita dalla dogana, dai depositi franchi, dai depositi doganali o dai magazzini generali. Nei casi previsti alle lettere c), d), e), f) sono applicabili, alle variazioni delle sovrimposte di fabbricazione e delle imposte di consumo, le norme stabilite per le variazioni dei dazi doganali.
Disposizioni preliminari-art. 6
Art. 6. L'applicazione della tariffa doganale non esonera dalla osservanza delle disposizioni che vietano, limitano o altrimenti disciplinano la importazione, l'esportazione e il transito di determinate merci ai fini economici, ai fini della polizia sanitaria e fitopatologica, dell'igiene e della incolumita' pubblica, della repressione delle frodi in commercio, della tutela e conservazione del patrimonio artistico nazionale, ecc. Le merci che, per disposizioni speciali, non possono essere introdotte nel territorio della Repubblica debbono essere riesportate a spese del destinatario. Parimenti a spese del destinatario, debbono essere riesportate o distrutte, nel termine prefisso dall'autorita' competente, le merci che dall'autorita' sanitaria sono giudicate nocivo alla salute pubblica.
Disposizioni preliminari-art. 7
Art. 7. Le merci originario o provenienti da paesi nei quali le navi o le merci italiane siano sottoposte a particolari gravezze, con sopradazi o con dazi differenziali, con diritti particolarmente alti, con divieti o restrizioni di importazione, con disposizioni concernenti il commercio delle valute e delle divise, o con formalita' aventi per effetto di ostacolare l'importazione delle merci italiane, possono essere assoggettate ad un aumento dei dazi sino al 50 per cento della misura stabilita dalla tariffa doganale. Le merci esenti possono essere assoggettate ad un dazio fino al 25 per cento del loro valore. Inoltre determinate merci straniere possono, per reciprocita', essere assoggettate a diritti, tasse, restrizioni o formalita' di qualsiasi specie, identici ed analoghi, a seconda dei casi, a quelli che, nel paese di origine o di provenienza, sono applicati alle merci italiane.
Disposizioni preliminari-art. 8
Art. 8. Qualora l'importazione di determinati prodotti, per effetto di sovvenzioni o di premi, diretti o indiretti, di qualsiasi natura, di cui beneficiano alla esportazione dal paese di origine o di provenienza, cagioni grave perturbamento nel rispettivo ramo del mercato nazionale, i dazi vigenti sui prodotti stessi, originari e provenienti da tale paese, possono essere aumentati di un coefficiente di compensazione della sovvenzione o del premio del quale detti prodotti hanno beneficiato.
Disposizioni preliminari-art. 9
Art. 9. A favore dell'esportazione italiana danneggiata, possono essere imposte speciali tasse di compensazione su determinate merci originarie o provenienti da paesi che abbiano stabilito, per talune merci di terzi Stati, un particolare trattamento di favore, che non venga applicato a merci della stessa specie di produzione italiana.
Disposizioni preliminari-art. 10
Art. 10. I provvedimenti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 possono essere adottati con decreti del Presidente della Repubblica, a termini del secondo comma dell'art. 77 della Costituzione.
Disposizioni preliminari-art. 11
Art. 11. Sono esenti dal pagamento dei diritti doganali gli oggetti di pertinenza dei Sovrani, Capi di Stato e principi del sangue delle famiglie regnanti che vengono a soggiornare nel territorio della Repubblica. L'esenzione e' accordata a condizione di reciprocita'. Sono inoltre esenti gli oggetti di pertinenza del Gran Maestro e del Gran Cancelliere del Sovrano Ordine di Malta, che ne facciano richiesta direttamente al Ministero delle finanze.
Disposizioni preliminari-art. 12
Art. 12. Sono esenti dal pagamento dei diritti doganali, a condizione di reciprocita', gli oggetti spettanti: a) ai capi di missione ed ai membri del corpo diplomatico (consiglieri, segretari, addetti militari, navali, aeronautici, commerciali, ecc.), accreditati in Italia e notificati al Ministero degli affari esteri; b) ai funzionari consolari di carriera stranieri (consoli generali, consoli, vice-consoli, addetti consolari), autorizzati ad esercitare le loro funzioni in Italia. Sono altresi' esenti, a condizione di reciprocita', i mobili di primo impianto delle sedi consolari, le bandiere, gli stemmi, gli oggetti di cancelleria, le casseforti e le macchine da scrivere e da calcolare, che i governi esteri spediscono ai rispettivi consoli in Italia per uso dell'ufficio consolare. Le richieste di esenzione di cui ai precedenti comma devono essere presentate al Ministero delle finanze per il tramite del Ministero degli affari esteri.
Disposizioni preliminari-art. 13
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