DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1950, n. 453

Type DPR
Publication 1950-07-08
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1

In via temporanea, ed in ogni caso fino a non oltre il 15 luglio 1951, la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442, e' applicata secondo le disposizioni di cui appresso.

Art. 2

I dazi ad valorem previsti nella tariffa generale in misura superiore all'11 % sono stabiliti in un importo pari all'aliquota medesima, aumentata della meta' della differenza fra il dazio previsto nella tariffa generale e la predetta aliquota dell'11 %. Nella applicazione dei dazi, come sopra determinati, si trascurano le frazioni non superiori a 50 centesimi e si calcolano per un intero quelle superiori a detto limite. Nei casi in cui la tariffa prevede dazi misti, specifici e ad valorem, ovvero dazi ad valorem integrati da un dazio specifico, indicante la riscossione minima da operarsi per ogni unita' o per ogni chilogrammo di merce, detti dazi specifici sono applicati in misura tale che, rispetto ai dazi previsti nella tariffa generale, rimangano nello stesso rapporto dei dazi ad valorem, calcolati come al primo comma del presente articolo, rispetto ai dazi di tariffa generale.

Art. 3

I criteri di cui al precedente articolo non si applicano: a) per le merci comprese nei capitoli 9 (caffe', te' e spezie), 17 (zuccheri e prodotti di zucchero), 41 (pellicce e lavori di pellicceria) e 71 (pietre preziose, metalli preziosi e gioielleria) della tariffa generale, alle quali si applicano, integralmente, i dazi previsti dalla tariffa medesima od i dazi per esse convenzionati o, al caso, quelli previsti nella tabella di cui al comma seguente; b) per le merci comprese nella tabella allegata, firmata dal Ministro per le finanze, alle quali si applicano i dazi ivi stabiliti; c) per le merci previste dagli accordi tariffari in vigore, alle quali si applicano i dazi pattuiti coi predetti accordi, sempre che nella tabella di cui alla lettera b) non siano stabiliti, per le stesse merci, dazi piu' favorevoli di quelli convenzionati.

Art. 4

Alla tariffa generale dei dazi doganali sono temporaneamente aggiunte, fino a non oltre il 15 luglio 1951, le seguenti disposizioni: sub 108 b-1: la fecola di patate, destinata alla fabbricazione della destrina, delle colle e degli appretti o bozzine a base di fecola, e' ammessa al dazio ridotto del 20 % sul valore nei limiti di un contingente di quintali 25 mila annui; sub 108 b-2: la fecola di manioca destinata alla fabbricazione della tapioca e' ammessa al dazio ridotto del 10 % sul valore nei limiti di un contingente di quintali duemila annui; sub 112 b: le barbabietole da zucchero disseccate, in fettuccia o macinate, destinate alla fabbricazione dei surrogati del caffe' sono ammesse in esenzione da dazio; sub 113 b: le radiche di cicoria, disseccate anche tagliate, ma non torrefatte, destinate alla fabbricazione dei surrogati del caffe', sono ammesse in esenzione da dazio; sub 833 b-2: i tubi capillari di vetro neutro, destinati alla fabbricazione dei termometri, sono ammessi al dazio ridotto del 10 % sul valore. Entro lo stesso termine di cui al precedente comma, le agevolazioni daziarie, previste ai paragrafi 1 e 2 della nota inserita alla voce 663 della tariffa generale, per i linters di cotone destinati alla fabbricazione delle fibre tessili artificiali, sono temporaneamente accordate senza limite di contingenti. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono subordinate all'osservanza delle norme e condizioni stabilite dal Ministro per le finanze.

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

EINAUDI DE GASPERI - VANONI - SFORZA - PELLA - SEGNI - TOGNI - LOMBARDO - SIMONINI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 luglio 1950

Atti del Governo, registro n. 34, foglio n. 47. - CARLOMAGNO

Tabella

TABELLA (articolo 3 lettera b) SEZIONE I ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE Parte di provvedimento in formato grafico SEZIONE II PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE Parte di provvedimento in formato grafico SEZIONE III SOSTANZE GRASSE, GRASSI, OLI E PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE GRASSI ALIMENTARI LAVORATI - CERE DI ORIGINE ANIMALE E VEGETALE Parte di provvedimento in formato grafico SEZIONE IV PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI BEVANDE, LIQUIDI ALCOOLICI ED ACETI - TABACCHI Parte di provvedimento in formato grafico SEZIONE V PRODOTTI MINERALI Parte di provvedimento in formato grafico SEZIONE VI PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE Parte di provvedimento in formato grafico SEZIONE IX LEGNO, SUGHERO E LAVORI DI LEGNO E DI SUGHERO LAVORI DA INTRECCIO, DA PANIERAIO E DA STOIAIO Parte di provvedimento in formato grafico SEZIONE X CARTA E SUE APPLICAZIONI Parte di provvedimento in formato grafico SEZIONE XI MATERIE TESSILI E LAVORI DI TALI MATERIE Parte di provvedimento in formato grafico SEZIONE XII CALZATURE E LORO PARTI - CAPPELLI E LORO PARTI - OMBRELLI OMBRELLINI, MAZZE DA APPOGGIO, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI PIUME DA ORNAMENTO PREPARATE E OGGETTI DI PIUME - FIORI ARTIFICIALI - LAVORI DI CAPELLI - VENTAGLI Parte di provvedimento in formato grafico SEZIONE XIII LAVORI DI PIETRE, DI GESSO, DI CEMENTO, DI AMIANTO, DI MICA E DI MATERIE SIMILI - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CERAMICHE - VETRO E CRISTALLO E LORO LAVORI Parte di provvedimento in formato grafico SEZIONE XIV PERLE FINE - PIETRE PREZIOSE E SIMILI - METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE - GIOIELLERIA FALSA - MONETE Parte di provvedimento in formato grafico SEZIONE XV METALLI COMUNI E LORO LAVORI Parte di provvedimento in formato grafico SEZIONE XVI MACCHINE ED APPARECCHI - MATERIALE ELETTRICO Parte di provvedimento in formato grafico SEZIONE XVII MATERIALE DA TRASPORTO Parte di provvedimento in formato grafico SEZIONE XVIII STRUMENTI E APPARECCHI SCIENTIFICI, DI MISURA E DI PRECISIONE OROLOGERIA - STRUMENTI DI MUSICA - APPARECCHI DI REGISTRAZIONE E DI RIPRODUZIONE DEL SUONO Parte di provvedimento in formato grafico SEZIONE XIX ARMI E MUNIZIONI Parte di provvedimento in formato grafico SEZIONE XX LAVORI DI MATERIE DA INTAGLIO NON NOMINATI NE' COMPRESI ALTROVE Parte di provvedimento in formato grafico

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