DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1950, n. 499
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, relativo agli assegni a terra da corrispondere al personale della Marina militare, e segnatamente la lettera c) della tabella II annessa al decreto stesso, e successive modificazioni;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio superiore di marina;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
La misura dell'indennita' prevista nel primo comma della lettera c) - prove in moto - della tabella II, annessa al regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, e successive modificazioni, e' modificata come segue: ammiragli, generali e funzionari civili del grado 5°, L. 300; ufficiali superiori e funzionari civili del 6°, 7° e 8° grado, L. 240; ufficiali inferiori e funzionari civili del grado 9° o inferiore, L. 160.
Art. 2
La misura dell'indennita', prevista nel secondo comma della lettera c) - prove in moto - della tabella II, annessa al regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, e successive modificazioni, e' modificata come segue: ammiragli, generali e funzionari civili del grado 5°, L. 600; ufficiali superiori e funzionari civili del 6°, 7° e 8° grado, L. 500; ufficiali inferiori e funzionari civili del grado 9° o inferiore, L. 300. Per gli ufficiali ammiragli e generali, superiori ed inferiori, provvisti di razione viveri in natura o in contanti le suindicate misure sono rispettivamente ridotte a L. 300, 240 e 160.
Art. 3
Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si fara' fronte, per l'esercizio finanziario 1949-50, con le somme gia' iscritte nel capitolo 82 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il predetto esercizio finanziario.
EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 luglio 1950
Atti del Governo, registro n. 34, foglio n. 71. - CARLOMAGNO
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