LEGGE 8 luglio 1950, n. 538
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 585, e' ratificato.
Art. 2
A decorrere dal 1 settembre 1946 i salariati addetti alla vigilanza finanziaria, marittima e lacuale perdono la qualifica di "incaricati stabili" ed assumono, entro il limite dei posti stabiliti dal successivo art. 3, quelle previste dalla tabella A allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, venendo ammessi al trattamento giuridico-economico fissato da tale decreto e successive modificazioni.
Art. 3
La tabella organica dei salariati, di cui al precedente art. 2, approvata con regio decreto 8 gennaio 1931, n. 41, e', a decorrere dal 1 settembre 1946, sostituita dalla seguente:
```
```
| | 1ª | 2ª |
MINISTERO | Gruppo | categoria | categoria | TOTALE
DELLE FINANZE |--------------------------------------------------
| | Operai | | | Capi | specializ- | Operai | | operai | zati | qualificati |
Comando generale | | | |
della guardia di| | | |
finanza...........| 4 | 16 | 5 | 25
Art. 4
In dipendenza del nuovo inquadramento previsto dagli articoli precedenti, cessano di spiegare effetto, nei confronti del salariati ivi indicati, le disposizioni relative al trattamento giuridico-economico proprio degli incaricati stabili, in genere e quelle gia' riguardanti detti salariati, in particolare. Alla maggiore spesa, derivante dall'applicazione del precedente art. 2, verra' provveduto nei limiti dello stanziamento del capitolo n. 62 del bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1949-50 e del capitolo corrispondente dello stesso bilancio per gli esercizi successivi.
EINAUDI DE GASPERI - PELLA VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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