DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1950, n. 561

Type DPR
Publication 1950-05-30
Ultimo aggiornamento 1950-08-08
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, che a approva il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Articolo unico

L'art. 90, prima parte, del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato col regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e' sostituito dal seguente: "Gli agenti incorrono nella multa il cui importo puo' variare da venticinque a cinquecento lire; o nella sospensione dallo stipendio da uno a dieci giorni, se appartenenti al gruppo A: ".

EINAUDI DE GASPERI - D'ARAGONA - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 agosto 1950

Atti del Governo, registro n. 35, foglio n. 3. - CONSOLI

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