DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1950, n. 564
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 agosto 1948, n. 1108 che da' esecuzione all'Accordo di cooperazione economica fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 28 giugno 1948;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero. Decreta:
Art. 1
Piena ed intera esecuzione e' data agli scambi di Note fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America circa gli investimenti americani con garanzia E.C.A. effettuati a Roma il 9-17 giugno 1949.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 17 giugno 1949.
EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - PELLA - LOMBARDO
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 agosto 1950
Atti del Governo, registro n. 35, foglio n. 17. - CONSOLI
Scambio di Note
Scambio di Note fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America circa gli investimenti americani con garanzia E. C. A. N. 8226 Roma, 9 giugno 1949 Signor Ambasciatore, Ho l'onore di riferirmi alle conversazioni che si sono svolte fra i rappresentanti dei nostri due Governi in relazione ad investimenti privati effettuati da persone fisiche e giuridiche statunitensi in Italia con garanzia di trasferibilita' di valuta da parte della Amministrazione per la Cooperazione Economica, secondo le disposizioni dell'articolo III dell'Accordo di Cooperazione Economica fra l'Italia e gli Stati Uniti del 28 giugno 1948. A questo riguardo, e' stato raggiunto un accordo sui punti seguenti: 1. Dopo l'approvazione del progetto, l'investitore statunitense ricevera', in materia di convertibilita' in dollari del capitale ed interesse, un trattamento pari al piu' favorevole attualmente od in futuro accordato dal Governo italiano ad investitori stranieri in Italia in simili circostanze, fatta pero' eccezione per le facilitazioni che tali investitori possano godere in seguito ad unioni doganali gia' concluse o che saranno concluse in futuro dall'Italia. 2. Alle lire eventualmente acquistate dal Governo degli Stati Uniti in seguito all'applicazione delle disposizioni sulle garanzie ECA verra' accordato un trattamento non meno favorevole di quello concesso a fondi privati derivanti da simili operazioni effettuate da investitori statunitensi. Gradisca, Signor Ambasciatore, gli atti della mia alta considerazione. SFORZA S. E. James Clement DUNN Ambasciatore degli Stati Uniti d'America - ROMA Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SFORZA Parte di provvedimento in formato grafico N. 8226 Roma, 9 giugno 1949 Signor Ambasciatore, Ho l'onore di riferirmi alle conversazioni che si sono svolte recentemente fra i rappresentanti dei nostri due Governi, in relazione ad investimenti privati effettuati in Italia da persone fisiche e giuridiche statunitensi con garanzia di trasferibilita' di valuta da parte della Amministrazione per la Cooperazione Economica. A questo riguardo, si e' convenuto che le lire acquisite a mente dell'articolo III, paragrafo 2, dell'Accordo di Cooperazione Economica tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America del 28 giugno 1948, saranno liberamente disponibili per coprire spese amministrative sostenute dal Governo degli Stati Uniti in Italia ed in territori sotto la giurisdizione italiana. Gradisca, Signor Ambasciatore, gli atti della mia alta considerazione. SFORZA S. E. James Clement DUNN Ambasciatore degli Stati Uniti d'America - ROMA Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SFORZA Parte di provvedimento in formato grafico
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