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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1950, n. 578

Current text a fecha 1970-01-02

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;

Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa, doganale dei dazi di importazione;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentita la Commissione Parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; DECRETA:

Art. 1

Alla tabella di cui all'art. 3, lett. b, del Decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, sono apportate, con effetto dalla data di applicazione della tabella stessa, le aggiunte e le modificazioni indicate nella tabella allegata al presente decreto, firmata dal Ministro per le finanze.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

EINAUDI DE GASPERI - VANONI - SFORZA - PELLA - SEGNI - TOGNI - LOMBARDO - SIMONINI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 agosto 1950

Atti del Governo, registro n. 35, foglio n. 37. - CONSOLI

Tabelle

SEZIONE I ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE Parte di provvedimento in formato grafico SEZIONE II PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE Parte di provvedimento in formato grafico SEZIONE IV PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI - BEVANDE, LIQUIDI ALCOOLICI ED ACETI - TABACCHI Parte di provvedimento in formato grafico SEZIONE VI PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE Parte di provvedimento in formato grafico SEZIONE VII PELLI, PELLICCERIE E LAVORI DI QUESTE MATERIE, LAVORI DELLE INDUSTRIE AFFINI Parte di provvedimento in formato grafico SEZIONE VIII MATERIE PLASTICHE ARTIFICIALI, RESINE SINTETICHE E LORO LAVORI GOMMA ELASTICA E SUOI LAVORI Parte di provvedimento in formato grafico SEZIONE IX LEGNO, SUGHERO E LAVORI DI LEGNO E DI SUGHERO - LAVORI DA INTRECCIO, DA PANIERAIO E DA STOIAIO Parte di provvedimento in formato grafico SEZIONE X CARTA E SUE APPLICAZIONI Parte di provvedimento in formato grafico SEZIONE XI MATERIE TESSILI E LAVORI DI TALI MATERIE Parte di provvedimento in formato grafico SEZIONE XII CALZATURE E LORO PARTI - CAPPELLI E LORO PARTI - OMBRELLI, OMBRELLINI, MAZZE DA APPOGGIO, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI - PIUME DA ORNAMENTO PREPARATE E OGGETTI DI PIUME - FIORI ARTIFICIALI - LAVORI DI CAPELLI - VENTAGLI Parte di provvedimento in formato grafico SEZIONE XIII LAVORI DI PIETRE, DI GESSO, DI CEMENTO, DI AMIANTO, DI MICA E DI MATERIE SIMILI - PRODOTTI DELL'INDUSTRIA CERAMICHE - VETRO E CRISTALLO E LORO LAVORI Parte di provvedimento in formato grafico SEZIONE XV METALLI COMUNI E LORO LAVORI Parte di provvedimento in formato grafico SEZIONE XVI (1) MACCHINE ED APPARECCHI - MATERIALE ELETTRICO Parte di provvedimento in formato grafico SEZIONE XVII (1) MATERIALE DA TRASPORTO Parte di provvedimento in formato grafico SEZIONE XVIII (1) STRUMENTI E APPARECCHI SCIENTIFICI, DI MISURA E DI PRECISIONE OROLOGERIA - STRUMENTI DI MUSICA - APPARECCHI DI REGISTRAZIONE E DI RIPRODUZIONE DEL SUONO Parte di provvedimento in formato grafico SEZIONE XX LAVORI DI MATERIE DA INTAGLIO NON NOMINATI ne' COMPRESI ALTROVE Parte di provvedimento in formato grafico