LEGGE 14 luglio 1950, n. 581

Type Legge
Publication 1950-07-14
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Ratifica)

Il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, che apporta modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile, e' ratificato a norma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, con le modificazioni e le aggiunte risultanti dagli articoli seguenti.

Art. 2

(Termine per la proposizione del regolamento di competenza)

Il testo dell'art. 47 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 47 (Procedimento del regolamento di competenza). - L'istanza di regolamento di competenza si propone alla corte di cassazione con ricorso sottoscritto dal procuratore o dalla parte, se questa si e' costituita personalmente. "Il ricorso deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell'impugnazione ordinaria nel caso previsto nell'art. 43, secondo comma. L'adesione delle parti puo' risultare anche dalla sottoscrizione del ricorso. "La parte che propone l'istanza, nei cinque giorni successivi all'ultima notificazione del ricorso alle parti, deve chiedere ai cancellieri degli uffici davanti ai quali pendono i processi che i relativi fascicoli siano rimessi alla cancelleria della corte di cassazione. Nel termine perentorio di venti giorni dalla stessa notificazione deve depositare nella cancelleria il ricorso con i documenti necessari. "Il regolamento d'ufficio e' richiesto con ordinanza dal giudice, il quale dispone la rimessione del fascicolo di ufficio alla cancelleria della corte di cassazione. "Le parti alle quali e' notificato il ricorso o comunicata l'ordinanza del giudice, possono, nei venti giorni successivi, depositare nella cancelleria della corte di cassazione scritture difensive e documenti".

Art. 3

(Riassunzione della causa)

Il testo dell'art. 50 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 50 (Riassunzione della causa). - Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella sentenza dal giudice e in mancanza in quello di sei mesi dalla comunicazione della sentenza di regolamento o della sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice. "Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue".

Art. 4

(Ordinanza sulla ricusazione)

Il testo dell'art. 54 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 54 (Ordinanza sulla ricusazione). - L'ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato. "La ricusazione e' dichiarata inammissibile, se non e' stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell'art. 52. "L'ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e condanna la parte o il difensore che l'ha proposta a una pena pecuniaria non superiore a lire cinquemila. "Dell'ordinanza e' data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi".

Art. 5

(Separazione di cause)

Il testo degli articoli 103 e 104 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 103 (Litisconsorzio facoltativo). - Piu' parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni. "Il giudice puo' disporre, nel corso della istruzione o nella decisione, la separazione delle cause, se vi e' istanza di tutte le parti, ovvero quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe piu' gravoso il processo, e puo' rimettere al giudice inferiore le cause di sua competenza". "Art. 104 (Pluralita' di domande contro la stessa parte).- Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo piu' domande anche non altrimenti connesse, purche' sia osservata la norma dell'art. 10 secondo comma. "E' applicabile la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente".

Art. 6

(Procura al difensore)

Il testo dell'art. 125 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 125 (Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte). - Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore. "La procura al difensore dell'attore puo' essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purche' anteriormente alla costituzione della parte rappresentata. "La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta da difensore munito di mandato speciale".

Art. 7

(Forma della domanda)

Il testo dell'art. 163 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 163 (Contenuto della citazione). - La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. "Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti. "L'atto di citazione deve contenere: 1° l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda e' proposta; 2° il nome, il cognome e la residenza dell'attore, il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto e' una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio; 3° la determinazione della cosa oggetto della domanda; 4° l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con' le relative conclusioni; 5° l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione; 6° il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata gia' rilasciata; 7° l'indicazione del giorno della udienza di comparizione; l'invito al convenuto di costituirsi nel (ermine e nelle forme stabilite dall'art. 106, e di comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice istruttore che sara' designato ai sensi dell'art. 108-bis. "L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'art. 125, e' consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti".

Art. 8

(Termini per comparire)

Tra l'art. 163 e l'art. 164 del Codice di procedura civile e' inserito il seguente articolo: "Art. 163-bis (Termini per comparire). - Tra il giorno della notificazione della citazione e quello della comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori: di trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova nella circoscrizione del tribunale adito; di quaranta giorni, se il luogo della notificazione si trova fuori della circoscrizione del tribunale, ma entro quella della corte di appello dalla quale dipende; di sessanta giorni, se il luogo della notificazione si trova nella circoscrizione di altra corte di appello; di novanta giorni, se il luogo della notificazione si trova in Stati europei o in territori posti nel bacino del Mediterraneo; di centottanta giorni, se il luogo della notificazione si trova in altro Stato o in altro territorio soggetto alla sovranita' italiana, e quando la notificazione e' eseguita a norma dell'art. 150. "Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente puo', su istanza dell'attore e con decreto motivato in calce dell'atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla meta' i termini indicati dal primo comma. "Se il termine assegnato dall'attore ecceda il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, puo' chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente".

Art. 9

(Nullita' della citazione)

Il testo dell'art. 164 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 164 (Nullita' della citazione). - La citazione e' nulla se e' omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 163, o se e' stato assegnato un termine a comparire minore di quello stabilito dalla legge. La citazione e' altresi' nulla se manchi l'indicazione della data dell'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore. La nullita' e' rilevata d'ufficio dal giudice, quando il convenuto non si e' costituito in giudizio. "La costituzione del convenuto sana ogni vizio della citazione, ma restano salvi i diritti anteriormente quesiti nei casi richiamati nel comma precedente".

Art. 10

(Costituzione delle parti)

Il testo degli articoli 165, 166, 168, 169 e 171 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 165 (Costituzione dell'attore). - L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'art. 163 bis, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale. "Se la citazione e' notificata a piu' persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro (dieci giorni dall'ultima notificazione". "Art. 166 (Costituzione del convenuto). - Il convenito deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno cinque giorni prima dell'udienza di comparizione, computato nel termine il giorno della costituzione, o almeno tre giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo seguente con le copie necessarie per le altre parti, la copia della ditazione notificatagli, la procura e i documenti che offre in comunicazione". "Art. 168 (Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d'ufficio). - All'atto della costituzione dell'attore, o, se questi non si e' costituito, all'atto della costituzione del convenuto, su presentazione della nota d'iscrizione a ruolo, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale. "Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio, nel quale inserisce la nota d'iscrizione a ruolo, copia dell'atto di citazione, delle comparse e delle memorie in carta non bollata e, successivamente, i processi verbali d'udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti d'istruzione e la copia del dispositivo delle sentenze". "Art. 168-bis (Designazione del giudice istruttore). - Formato un fascicolo d'ufficio a norma dell'articolo precedente, il cancelliere lo presenta senza indugio al presidente del tribunale, il quale, con decreto scritto in calce della nota d'iscrizione al ruolo, designa il giudice istruttore davanti al quale le parti debbono comparire, se non ereda di procedere egli stesso all'istruzione. Nei tribunali divisi in piu' sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente di questa provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice istruttore. "La designazione del giudice istruttore deve in ogni caso avvenire non oltre il secondo giorno successivo alla costituzione della parte piu' diligente. "Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione e su quello del giudice istruttore. "Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti e' d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato. "In tal caso il cancelliere comunica alla parte costituita la nuova data di comparizione". "Art. 169 (Ritiro dei fascicoli di parte). - Ciascuna parte puo' ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga. "Ciascuna parte ha la facolta' di ritirare il fascicolo all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'art. 189, ma deve restituirlo al piu' tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale". "Art. 171 (Ritardata costituzione delle parti). - Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti, si applicano le disposizioni dell'art. 307, primo e secondo comma. "Se una delle parti si e' costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra puo' costituirsi successivamente fino alla prima udienza davanti al giudice istruttore. "La parte che non si costituisce neppure in tale udienza e' dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore, salva la disposizione dell'art. 291".

Art. 11

(Abrogazione di articoli)

Gli articoli 172 e 173 del Codice di procedura civile sono abrogati.

Art. 12

(Ordinanze del giudice istruttore)

L'art. 177 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 177 (Effetto e revoca delle ordinanze). - Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa. "Salvo quanto disposto dal seguente comma, le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate. "Non sono modificabili ne' revocabili dal giudice che le ha pronunciate: 1° le ordinanze pronunziate sull'accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre; esse sono tuttavia revocabili dal giudice istruttore o dal collegio, quando vi sia l'accordo di tutte le parti; 2° le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge; 3° le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo, diverso da quello previsto dall'articolo seguente; 4° le ordinanze per le quali sia stato proposto reclamo a norma dell'articolo seguente".

Art. 13

(Controllo del collegio sulle ordinanze)

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