LEGGE 28 luglio 1950, n. 586

Type Legge
Publication 1950-07-28
Ultimo aggiornamento 1950-09-01
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo

unico. L'art. 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e modificato come segue:

Art. 1

Art. 186 : "Negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita e di matrimonio concernenti i figli naturali, l'ufficiale dello stato civile deve omettere ogni indicazione da cui risulta che la paternità o la maternità non è conosciuta. Se si tratta di figlio naturale riconosciuto o legittimato, è indicato soltanto il nome del genitore o dei genitori che l'hanno riconosciuto o legittimato. Il figlio naturale non riconosciuto nè legittimato, il quale è stato adottato, ed il figlio naturale riconosciuto successivamente alla adozione, deve essere indicato col solo cognome dell'adottante e come figlio di questo salvo che l'interessato richieda di far constare la sua qualità di figlio adottivo. Se l'adozione è stata compiuta da entrambi i coniugi deve farsi menzione dell'uno e dell'altro. Il figlio naturale non riconosciuto, nè legittimato, il quale è stato affiliato con l'attribuzione del cognome dell'affiliante, deve essere indicato con questo solo cognome e come figlio di questo, anche se successivamente all'affiliazione ha avuto luogo il riconoscimento o la legittimazione e sempre che l'affiliazione non sia stata dichiarata estinta, a termini dell'art. 407 del libro primo del [Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262), salvo che l'interessato richieda di far constare la sua qualità di affiliato. Se l'affiliazione è stata compiuta da entrambi i coniugi, deve farsi menzione dell'uno e dell'altro. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai certificati di cittadinanza ed a quelli attestanti lo stato di famiglia". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato. Data a Roma, addì 28 luglio 1950 EINAUDI DE GASPERI - PICCIONI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

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