LEGGE 15 luglio 1950, n. 594
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
I decreti legislativi 2 dicembre 1947, n. 1651, e 9 marzo 1948, n. 450, sono ratificati senza modificazioni. Il decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, e' ratificato con le seguenti modificazioni: Art. 1. - Il primo comma e' sostituito dal seguente: "I sottufficiali ed i militari di truppa in servizio permanente della Guardia di finanza sono collocati a riposo al compimento del 55° anno di eta' se marescialli maggiori, del 52° anno se marescialli capi o ordinari, del 50° anno se brigadieri o sottobrigadieri e del 48 anno se appuntati o finanzieri. Allo scadere di tali limiti di eta' si considerano rescisse di diritto le rafferme che essi abbiano in corso". Art. 3. - E' sostituito dal seguente: "I sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza cessati dal servizio permanente a rimasti nel Corpo in qualita' di trattenuti sono collocati a riposo, a partire dal 1 dicembre 1949, al compimento dei limiti di eta' stabiliti dal precedente art. 1, per i pari grado del servizio permanente. Potranno tuttavia essere collocati a riposo in qualsiasi momento, prima del raggiungimento dei limiti di eta' di cui al precedente comma, i sottufficiali e militari di truppa che siano riconosciuti non meritevoli di essere ulteriormente trattenuti in servizio da apposite Commissioni legionali composte dal comandante di legione o di reparto corrispondente, da un ufficiale superiore e da un capitano scelti dallo stesso comandante di legione. Contro le decisioni delle Commissioni predette gli interessati possono proporre ricorso al Comando generale del Corpo. I sottufficiali e militari che successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, siano stati congedati per aver compiuto il quinquennio nella posizione di trattenuti senza peraltro aver raggiunto i limiti di eta' fissati dall'art. 1 della presente legge potranno, a domanda e previo giudizio favorevole della Commissione di cui al secondo comma del presente articolo, essere riassunti alle armi con decorrenza, agli effetti amministrativi, dal giorno della riassunzione ed essere trattenuti in servizio fino al raggiungimento dei limiti di eta' stabiliti per i pari grado del servizio permanente. Per il personale trattenuto o riassunto ai sensi del presente articolo, restano ferme le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 dicembre 1947, n. 1651". Art. 3-bis (nuovo). - "I sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza in servizio nel Corpo ai sensi del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 450, possono essere mantenuti alle armi non oltre il 15 aprile 1951". Art. 3-ter (nuovo). - "Il servizio prestato nel Corpo dopo il 15 aprile 1946 dai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza trattenuti ai sensi del decreto legislativo 2 dicembre 1947, n. 1651, modificato dal precedente art. 3, ovvero dai sottufficiali e militari di truppa richiamati di cui al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 450, modificato dal precedente art. 3-bis, e' considerato utile ai fini della pensione".
EINAUDI DE GASPERI - VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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