LEGGE 27 maggio 1950, n. 623

Type Legge
Publication 1950-05-27
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo fra l'Italia ed il Brasile per l'incremento dei rapporti di collaborazione e regolamento delle questioni dipendenti dal Trattato di pace e scambio di Note, conclusi a Rio de Janeiro l'8 ottobre 1949.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo e scambio di Note suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - PELLA - TOGNI - MARAZZA - SIMONINI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Accordo-art. I

Accordo italo-brasiliano per l'incremento dei rapporti di collaborazione e regolamento delle questioni dipendenti dal Trattato di pace. PREAMBOLO Allo scopo di definire e risolvere in uno spirito di amicizia e di mutua comprensione tutte le questioni pendenti tra l'Italia e il Brasile in conseguenza della guerra e delle disposizioni del Trattato di pace del 10 febbraio 1947, le Alte Parti Contraenti hanno convenuto quanto segue, e a tal fine hanno nominato loro Plenipotenziari: Sua Eccellenza il Signor Presidente della Repubblica italiana, Signor Professor Luigi EINAUDI, Sua Eccellenza il Signor Dottor Mario Augusto MARTINI, Ambasciatore d'Italia in Rio de Janeiro; e Sua Eccellenza il Signor Presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile, Generale di Esercito Eurico GASPAR DUTRA, Sua Eccellenza il Signor Dottor Raul FERNANDES, Ministro di Stato per gli Affari Esteri. Articolo I Il Governo brasiliano conserva ed acquista definitiva mente le navi "Teresa" (oggi "Goiaz Loide") e "Librato" (oggi "Oswaldo Cruz"). Le altre sette navi, elencate nell'annesso III, secondo le disposizioni generali dell'articolo VI, saranno restituite agli aventi diritto.

Accordo-art. II

Articolo II Il Governo brasiliano e il Governo italiano si impegnano di comune accordo a facilitare l'immediata costituzione, lo sviluppo e le operazioni di una Compagnia (Societa' Anonimia Brasiliana) di Colonizzazione e di Immigrazione, che avra' il fine di promuovere e sostenere il lavoro di emigranti italiani in Brasile.

Accordo-art. III

Articolo III Il capitale della Societa' suindicata sara' di 300 milioni di Cruzeiros, di cui 100 milioni saranno sottoscritti e versati appena il presente accordo entrera' in vigore, nel modo precisato al seguente articolo IV. Degli altri 200 milioni di Cruzeiros saranno sottoscritti e versati, secondo le necessita' della Societa', 100 milioni entro 24 mesi dall'inizio delle sue operazioni ed altri 100 milioni entro 48 mesi da detto inizio. L'Ufficio italiano dei Cambi presso il quale il Governo italiano depositera' il controvalore in dollari, garantira' la sottoscrizione di tali 200 milioni di Cruzeiros. Il deposito suddetto sara' progressivamente ridotto in corrispondenza all'ammontare delle azioni che verranno sottoscritte.

Accordo-art. IV

Articolo IV Il capitale iniziale della Societa', fissato in 100 milioni di Cruzeiros, secondo quanto e' stabilito al precedente articolo III, verra' sottoscritto e versato dall'I.C.L.E. (Istituto Nazionale di Credito per il Lavoro Pallano all'Estero) mediante i suoi averi liquidi che formano attualmente oggetto di un deposito obbligatorio presso il Banco do Brasil. La parte restante sara' sottoscritta e versata, fino a concorrenza della suddetta somma, traendola dagli averi liquidi attualmente sotto sequestro, appartenenti allo Stato italiano. Resta inteso che, in conformita' della legge brasiliana, il Governo italiano indichera' i sottoscrittori che utilizzeranno - ai fini previsti da questo articolo - le somme di cui trattasi e che gli azionisti nel loro totale dovranno raggiungere il minimo richiesto da detta legge

Accordo-art. V

Articolo V La suddetta somma di 100 milioni di Cruzeiros sara' depositata, appena entrato in vigore il presente Accordo, in un conto speciale presso il Banco do Brasil intestato al promotore o ai promotori (incorporador on incorporadores) della Societa', stessa, o a persona fisica o giuridica gradita ad entrambi i Governi, che possa legalmente rappresentare la Societa' in costituzione. Tale conto rimarra' vincolato al pagamento del capitale sottoscritto.

Accordo-art. VI

Articolo VI Appena entrato in vigore il presente Accordo, tutte le misure e disposizioni emanate in passato contro i beni mobili ed immobili, titoli, averi, interessi percepiti, diritti e concessioni, compresi i brevetti e marchi di fabbrica o di commercio, appartenenti a persone fisiche o giuridiche italiane, Associazioni di beneficenza, culturali o ricreative, Enti di diritto pubblico ecc., residenti o domiciliati in Brasile o altrove, nonche' le misure relative ai beni di cui lo Stato italiano, i suoi organi o istituti che fanno capo allo Stato italiano, sono titolari, verranno revocate "ipso-jure". Ognuno di detti beni sara' immediatamente restituito agli aventi diritto, senza che l'atto di restituzione possa, importare carichi fiscali e d'altra specie, dietro presentazione di una autorizzazione dell'Ambasciata d'Italia a Rio de Janeiro, salvo quanto previsto dai precedenti articoli I e IV, e senza pregiudizio di ragioni di diritto comune che ogni titolare possa avere, in territorio brasiliano, contro terzi, ad eccezione di eventuali reclami contro atti e azioni del Governo brasiliano o dei suoi agenti in quanto abbiano agito in nome e per conto del Governo brasiliano, compiuti a causa dello stato di guerra, in base a leggi e regolamenti di emergenza contro i beni degli Stati ex nemici e dei loro cittadini. Ai fini dell'applicazione del presente articolo la situazione dei beni italiani in natura si intendera' quale essa era il 1 luglio 1948, data a partire dalla quale il Governo brasiliano ha sospeso le liquidazioni. I termini di decadenza o di prescrizione estintiva o acquisitiva comunque relativi ai beni, diritti, ecc., che in conformita' del presente Accordo verranno restituiti, cosi' come quelli per la durata o la richiesta di patenti, brevetti, marche o concessioni, o per la loro utilizzazione, verranno considerati sospesi o non cominciati dall'11 marzo 1942, tornando a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente Accordo.

Accordo-art. VII

Articolo VII I due Governi si impegnano a stipulare nel piu' breve tempo possibile un Accordo per regolare ed incrementare l'immigrazione in Brasile di elementi rispondenti alle caratteristiche ed alle necessita' del Paese. A tale scopo saranno stabilite nella Convenzione dell'Emigrazione formule di reciproca collaborazione tra i due Paesi.

Accordo-art. VIII

Articolo VIII I sottoindicati annessi fanno parte integrante del presente Accordo: 1. Averi appartenenti allo Stato italiano; 2. Case d'Italia; 3. Navi; 4. Compagnie di assicurazione; 5. Costituenda Compagnia di Colonizzazione e Immigrazione.

Accordo-art. IX

Articolo IX Il Governo italiano e il Governo brasiliano, contando sull'adempimento del presente Accordo, si danno quietanza di qualsiasi responsabilita' derivata dalla guerra, o da misure prese in conseguenza dello stato di guerra o in ragione di pregiudizi o atti qualsiasi imputabili ad elementi delle forze militari italiane o brasiliane che operarono durante la guerra e la cobelligeranza.

Accordo-art. X

Articolo X Qualora fra i due Governi sorgessero delle divergenze - cio' che si confida non avvenga - circa la interpretazione o l'applicazione del presente Accordo e queste non potessero essere risolte per le normali vie diplomatiche, o mediante un arbitro, qualora i due Governi concordassero nel nominarlo, le eventuali controversie saranno deferite alla Corte Internazionale di Giustizia.

Accordo-art. XI

Articolo XI Il presente Accordo, i cui testi italiano e portoghese faranno fede, sara' sottoposto a ratifica ed entrera' in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica, scambio che avra' luogo al piu' presto possibile. In fede di che, i Plenipotenziari sopra nominati, avendo scambiato i loro pieni poteri ed avendoli trovati in buona e dovuta forma, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatto nella citta' di Rio de Janeiro, addi' otto del mese di ottobre mille novecento quarantanove. Per il Governo della Repubblica degli Stati Uniti Brasiliani RAUL FERNANDES Per il Governo della Repubblica italiana MARIO A. MARTINI Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SFORZA

Accordo-Annesso I

ANNESSO I BENI APPARTENENTI ALLO STATO ITALIANO Gli averi liquidi appartenenti allo Stato italiano e sequestrati dal Governo brasiliano si compongono, salvo errore od omissione, delle partite seguenti: 1. In Cruzeiros: a) in denaro: Cr$ 5.653.822,10 b) in titoli: Cr$ 2.429.500,00 2. In dollari: Saldo di un conto corrente presso il Banco do Brasil US$ 5.390.331,36. Per la formazione del capitale iniziale della Societa' prevista da questo Accordo verra' impegnata la somma in Cruzeiros e, per quanto necessario, un ammontare in dollari convertiti in Cruzeiros al cambio del giorno. Il saldo sara' restituito allo Stato italiano in dollari USA liberamente trasferibili.

Accordo-Annesso II

ANNESSO II CASE D'ITALIA Tutte le Case d'Italia, in Brasile saranno restituite in conformita' dell'articolo VI del presente Accordo, ma tra le parti interessate sara' stipulata una convenzione speciale allo scopo di regolare l'uso a titolo temporaneo, da parte della Facolta' di filosofia di Rio, dei locali che essa attualmente occupa nella Casa d'Italia in detta citta', tenendo presenti gli interessi culturali comuni e reciproci del Brasile e dell'Italia, nonche' la destinazione fondamentale della Casa d'Italia. Il disposto in questo Annesso non implica che lo Stato italiano sia esonerato dall'osservare entro un termine ragionevole la disposizione legislativa che vieta gli Stati stranieri di possedere in Brasile immobili e beni passibili di esproprio, eccettuati quelli nei quali hanno sede Missioni diplomatiche o consolari.

Accordo-Annesso III

ANNESSO III NAVI Le sette navi che il Governo brasiliano, in conformita dell'articolo I, restituira' agli aventi diritto, sono le seguenti: "Antonio Limoncelli"; "Laura Lauro"; "Pampano"; "Aida Lauro"; "Augusta"; "Aequitas" e "Tebro". Nella restituzione dell'"Augusta" saranno comprese le macchine dell'impianto frigorifero esistenti a bordo.

Accordo-Annesso IV

ANNESSO IV COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE In conformita' delle disposizioni del presente Accordo saranno restituite alle Compagnie di assicurazione italiane le patenti originali di esercizio, con tutti i diritti e gli obblighi che ne derivano; i loro antichi portafogli di assicurazioni nello stato in cui si troveranno, e gli averi sufficienti a coprire le riserve matematiche, calcolate con gli stessi criteri adottati al momento del trasferimento, riserve attualmente in gestione presso l'IPASE e l'IRB. Particolarmente per cio' che si riferisce alla Compagnia di assicurazioni generali di Trieste e Venezia, tra i beni rappresentativi delle riserve matematiche del suo portafoglio di assicurazioni sulla vita sara' compreso, con valore calcolato come sopra l'immobile della Avenida Rio Branco n. 128. Saranno altresi' restituiti alle suddette Compagnie di assicurazione tutti gli altri beni patrimoniali che loro appartenevano alla data in cui il complesso dei loro averi fu trasferito o vincolato e che non siano stati liquidati, nonche' il prodotto dei beni che siano stati oggetto di liquidazione ultimata. Le suddette Compagnie si impegnano ad ammettere in servizio i loro funzionari passati al servizio dell'IRB o dell'IPASE, confermando a ciascuno di loro il trattamento economico di cui godono presentemente. Resta inteso che i beni da restituirsi, rappresentativi delle riserve matematiche, non potranno essere che quelli che rientrano nelle categorie previste dalla legislazione brasiliana sulle assicurazioni.

Accordo-Annesso V

ANNESSO V COMPAGNIA DI COLONIZZAZIONE E DI IMMIGRAZIONE La Compagnia di Colonizzazione e di Immigrazione prevista nel presente Accordo sottoporra' all'approvazione del Governo brasiliano i propri statuti, nonche' le eventuali loro future modifiche. La Compagnia, rispettati i regolamenti vigenti, sara' autorizzata ad eseguire i lavori, le opere e le costruzioni necessarie ai fini del benessere dei coloni, alla facilita' delle comunicazioni, alla coltivazione delle terre ed alla gestione delle aziende agricole da essa gestite, ecc. Resta inteso che l'Ente non sara' costretto ad impiegare i suoi mezzi anche al servizio degli interessi immigratori di altri Paesi. La Compagnia godra' di tutti i privilegi e vantaggi gia' concessi o che venissero in futuro concessi dal Governo brasiliano alle imprese congeneri. Inoltre il Governo Federale si impegna ad impiegare i suoi buoni uffici affinche' lo stesso trattamento venga assicurato dagli Stati della Unione in seguito alle convenzioni che essi abbiano gia' stipulato o stipulassero in futuro con imprese brasiliane o straniere aventi scopi analoghi a quelli della Compagnia. Saranno applicabili alla Compagnia le norme che saranno in vigore e siano le piu' favorevoli, tanto pei trasferimenti di lucri e di capitali, investiti nel Paese senza garanzia del Governo, quanto per le importazioni ritenute necessarie allo sviluppo delle imprese. Fino a quando il finanziamento della Compagnia non abbia raggiunto il previsto importo complessivo di 300 milioni di Cruzeiros, il Governo brasiliano potra' incaricare il Banco do Brasil (Sezione di Credito Rurale) di esaminare i bilanci e i conti della Compagnia prima della loro presentazione alle Assemblee generali degli azionisti, e cio' all'esclusivo fine di verificare che le spese fatte corrispondano ai bisogni ed agli scopi. In caso di contestazioni dei conti, non accettate dagli amministratori, la controversia verra' risolta a mezzo arbitrato giudiziale, o, se le Parti lo concorderanno, a mezzo di arbitro extra-giudiziale, a meno che la materia investa l'esecuzione e l'interpretazione dell'Accordo, nel qual caso, se il Governo interessato lo richiede, trovera' applicazione la procedura prevista dall'articolo X. Per il Governo della Repubblica degli Stati Uniti Brasiliani RAUL FERNANDES Per il Governo della Repubblica italiana MARIO A. MARTINI Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SFORZA

Acordo

Acordo entre o Brasil e a Italia para incentivar as relacoes de colaboracao entre os dois Paisese resolver as questoes atinentes ao Tratado de Paz. Parte di provvedimento in formato grafico

Scambio di lettere

Parte di provvedimento in formato grafico Rio de Janeiro, 8 ottobre 1949 Signor Ministro, Ho l'onore di prendere atto che Vostra Eccellenza mi comunica in data odierna quanto segue: "Aderendo al desiderio del Governo italiano di ottenere una consegna anticipata delle navi menzionate nell'articolo I e nell'Annesso III dell'Accordo celebrato in data odierna, ho l'onore di portare a conoscenza di Vostra Eccellenza che le dette sette navi saranno, immediatamente dopo la firma dell'Accordo, riconsegnate a titolo fiduciario agli aventi diritto designati dal Governo italiano sotto la sua responsabilita', nell'intesa che la restituzione si intendera' a titolo definitivo dal momento dell'entrata in vigore dell'Accordo. Ad ogni fine utile ed agli effetti di questa consegna fiduciaria il valore attuale complessivo delle navi resta fissato in Cruzeiros 37.788.700, ripartito come segue: "AEQUITAS" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$. 3.355.000 "PAMPANO". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$. 4.736.200 "TEMBRO" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$. 6.407.300 "AUGUSTA". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$. 4.618.600 "AIDA LAURO" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$. 6.852.000 "ANTONIO LIMONCELLI" . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$. 6.124.200 "LAURA LAURO". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$. 5.695.400 All'atto della consegna, che avra' luogo nei porti dove le navi attualmente si trovano, gli armatori si impegneranno, con garanzia solidale del Governo italiano, a pagare il valore delle navi stesse, come sopra indicato, qualora l'Accordo non venisse ratificato. Qualora uno degli armatori non ritirasse le sue navi, queste saranno a scelta del Governo italiano, prese in consegna dal Governo stesso, oppure la consegna ne verra' rinviata a dopo la ratifica. Le navi consegnate agli armatori navigheranno esclusivamente a spese e rischio di costoro e sotto la loro responsabilita' con comandi ed equipaggi italiani. Le navi consegnate a titolo fiduciario, a tenore di questa nota, sono libere da oneri reali accesi nel Brasile dopo l'8 dicembre 1941, costituendo la presente nota titolo per il mutamento di bandiera. La consegna fiduciaria cosi' come gli atti necessari per la esecuzione di questa nota, comprese le trascrizioni negli appositi registri, verranno compiuti indipendentemente da qualunque pagamento di imposte e tasse che saranno dovute in caso di mancata ratifica dell'Accordo venendo, allora, il loro importo scontato dal prezzo fissato in questa nota". Ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che il Governo italiano concorda con quanto sopra. Colgo l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza l'espressione della mia piu' alta considerazione. MARIO AUGUSTO MARTINI Sua Eccellenza il Dottor Raul FERNANDES Ministro di Stato degli Affari Esteri della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SFORZA

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