DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1950, n. 649
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il commercio con l'estero e per l'industria e commercio; Decreta:
Art. 1
Piena ed intera esecuzione e' data ai seguenti Accordi, conclusi a Roma, fra l'Italia e la Spagna, il 16 novembre 1949: a) Accordo commerciale; b) Accordo di pagamenti; c) Scambi di Note.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 10 dicembre 1949 conformemente all'art. 7 dell'Accordo commerciale ed all'art. 13 dell'Accordo di pagamenti.
EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - PELLA - LOMBARDO - TOGNI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 agosto 1950
Atti del Governo, registro n. 35, foglio n. 30. - CONSOLI
Accordo 1-art. 1
Accordi di carattere economico e scambi di Note tra l'Italia e la Spagna ACCORDO COMMERCIALE TRA L'ITALIA E LA SPAGNA Il Governo italiano e il Governo spagnolo, al fine di intensificare il traffico commerciale tra i due Paesi adattandolo alle circostanze attuali, hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Agli effetti del presente Accordo, s'intenderanno per merci spagnole quelle originarie dai territori peninsulare e insulari spagnoli e dai territori sottoposti alla giurisdizione spagnola. S'intenderanno per merci italiane quelle originarie dai territori peninsulare e insulari italiani e dai territori sottoposti alla giurisdizione italiana.
Accordo 1-art. 2
Art. 2. L'Italia e la Spagna si concederanno reciprocamente un trattamento quanto piu' liberale possibile nel rilascio delle autorizzazioni d'importazione e di esportazione allo scopo di conseguire quanto prima il ritmo normale dei loro scambi tradizionali.
Accordo 1-art. 3
Art. 3. Il Governo spagnolo s'impegna ad autorizzare l'esportazione delle merci spagnole di cui alla lista A allegata al presente Accordo sino ai limiti indicati dai rispettivi contingenti. Il Governo italiano si impegna ad autorizzare l'importazione di dette merci sino ai limiti predetti. Il Governo italiano si impegna ad autorizzare l'esportazione delle merci italiane di cui alla lista B allegata al presente Accordo sino ai limiti indicati dai rispettivi contingenti. Il Governo spagnolo s'impegna ad autorizzare l'importazione di dette merci sino ai limiti predetti. I contingenti di cui alle liste A e B succitate saranno ripartiti in quote semestrali, salvo per i prodotti aventi carattere stagionale. Ciascuna delle parti contraenti concedera', conformemente ai rispettivi regolamenti in materia e senza discriminazioni tra le merci, le autorizzazioni d'importazione ed esportazione a valere sui contingenti semestrali citati nel paragrafo precedente, autorizzazioni che automaticamente daranno diritto al trasferimento del controvalore delle merci, secondo gli usi commerciali normalmente ammessi per i contratti ad esse relativi ed in conformita' con le disposizioni dell'Accordo di pagamenti firmate in data odierna. I prezzi delle merci s'intendono f. o. b. Le spese di assicurazione e noli, cosi' come qualsiasi altra spesa accessoria non compresa nel prezzo, saranno regolate separatamente secondo quanto stabilito nell'Accordo di pagamenti firmato in data odierna.
Accordo 1-art. 4
Art. 4. Allo scopo di favorire la regolare applicazione del presente Accordo, le due parti contraenti convengono di procedere alla nomina di una Commissione mista la quale si riunira' a domanda delle autorita' competenti dei due Paesi. I servizi commerciali presso le Rappresentanze diplomatiche dei rispettivi Paesi, agendo in qualita' di delegato della Commissione mista assicureranno, negli intervalli delle sessioni di questa, la sorveglianza sull'esecuzione dell'Accordo. Si studieranno le cause che avessero influito sulla irregolarita' degli scambi e si esamineranno le misure da adottare in senso positivo per ristabilire l'equilibrio tra le importazioni ed esportazioni reciproche. In tal senso le autorita' del Paese che si trovasse in posizione debitoria sin dai primi mesi di validita' dell'Accordo incominceranno intanto con l'autorizzare la esportazione anticipata delle quote di contingenti relative al semestre successivo; quando ciononostante lo squilibrio persistesse ovvero si verificasse nel secondo semestre, il Governo del Paese creditore potra' chiedere la convocazione della Commissione mista per studiare la possibilita' di riequilibrare l'intercambio attraverso esportazioni supplementari del Paese debitore nel clearing. Qualora, in sede di Commissione mista, si riscontrasse la impossibilita' di realizzare l'equilibrio attraverso le suddette misure positive, si potra' convenire che le autorita' del Paese che si trovasse in posizione creditoria procedano a limitare la concessione delle licenze di esportazione fino a raggiungere l'equilibrio dell'intercambio. Le autorita' del Paese debitore non potranno apportare limitazioni nella concessione delle licenze d'importazione, senza preventivo accordo con le autorita' dell'altro Paese ed anche in tal caso le limitazioni dovranno essere applicate simultaneamente e in proporzioni eguali per tutte le merci previste dai contingenti. Tutte queste disposizioni debbono essere considerate indipendenti e quindi non potranno interferire con l'applicazione autonoma delle misure di carattere finanziario previste dall'Accordo di pagamenti e documenti annessi.
Accordo 1-art. 5
Art. 5. Ai fini di facilitare l'intercambio di merci tra i due Paesi, ambedue le Parti contraenti hanno convenuto di sviluppare la collaborazione fra gli organi tecnici dei rispettivi Paesi, promuovendo delle consultazioni periodiche fra i funzionari del Ministero Espanol de Industria y Comercio e quelli dell'Ufficio commerciale dell'Ambasciata d'Italia a Madrid, e fra i funzionari del Ministero italiano per il Commercio estero e quelli dell'Ufficio commerciale dell'Ambasciata di Spagna a Roma. Tali consultazioni si effettueranno ogni quindici giorni e nell'occasione saranno scambiate reciprocamente notizie sui prezzi dell'esportazione. La compra-vendita di merci nei due Paesi si effettuera' entro la piu' ampia liberta' permessa dal regime vigente in ciascuno di essi, e, per quanto riguarda i prezzi, non si applicheranno in nessun caso norme discriminatorie sulla base della destinazione delle merci e si cerchera' che i prezzi siano economicamente normali per favorire l'intercambio previsto.
Accordo 1-art. 6
Art. 6. Allo scopo di evitare, per quanto possibile, che i contingenti previsti restino inutilizzati, le Parti contraenti convengono di rimettersi reciprocamente, attraverso i loro Uffici commerciali, copia delle licenze rilasciate, in maniera che, se non e' debitamente giustificata la proroga, possano rilasciarsi nuove licenze ad altri titolari. Le Amministrazioni rispettive procederanno, se lo ritenessero necessario, ad accertare, entro tre mesi dal rilascio di una licenza d'importazione, la veridicita', dei dettagli della medesima per assicurarsi che fra compratore e venditore esiste una intesa effettiva onde concedere, in tal caso, la relativa licenza di esportazione.
Accordo 1-art. 7
Art. 7. Il presente Accordo entrera' in vigore il 1 dicembre 1949 e sara' valido per un anno. Qualora non venga denunciato tre mesi prima della scadenza, si intendera' tacitamente rinnovato per un altro anno. Il presente Accordo e' redatto in lingua italiana ed in lingua spagnola, entrambi i testi facendo ugualmente fede, ed e' stato firmato a Roma, il 16 novembre 1949. Per il Governo spagnolo J. A. DE SANGRONIZ Y CASTRO Per il Governo italiano C. SFORZA Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SFORZA
Accordo 1-Lista A
LISTA A ESPORTAZIONI SPAGNOLE Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo 1-Lista B
LISTA B ESPORTAZIONI ITALIANE Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo 2-art. 1
ACCORDO DI PAGAMENTI FRA L'ITALIA E LA SPAGNA Al fine di regolare i pagamenti fra l'Italia e la Spagna, il Governo italiano e il Governo spagnolo hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Agli effetti del presente Accordo si intendera' per Spagna i territori peninsulare e insulari spagnoli, nonche' i territori sottoposti alla giurisdizione spagnola e per Italia i territori peninsulare ed insulari italiana nonche' i territori soggetti alla giurisdizione italiana.
Accordo 2-art. 2
Art. 2. I. L'Ufficio italiano dei Cambi aprira' al nome dell'Instituto Espanol de Moneda Extranjera un Conto A, in dollari U. S. A., a credito del quale sara' portato il controvalore in dollari U. S. A. delle somme dovute da persone fisiche o giuridiche residenti in Italia in favore di persone.fisiche o giuridiche residenti in Spagna, ai titoli previsti all'Annesso A del presente Accordo. II. L'Instituto Espanol de Moneda Extranjera emettera', a debito del conto previsto al precedente paragrafo I, ordini di pagamento relativi, alle somme dovute da persone fisiche o giuridiche residenti in Spagna in favore di persone fisiche o giuridiche residenti in Italia ai titoli previsti all'Annesso A. del presente Accordo.
Accordo 2-art. 3
Art. 3. I. L'Ufficio italiano dei Cambi aprira' al nome dell'Instituto Espanol de Moneda Extranjera un conto B, in dollari U. S. A., a credito del quale sara' portato il controvalore in dollari U. S. A. delle somme dovute da persone fisiche o giuridiche residenti in Italia in favore di persone fisiche o giuridiche residenti in Spagna, ai titoli previsti all'Annesso B del presente Accordo. II. L'Instituto Espanol de Moneda Extranjera emettera', a debito del conto previsto al precedente paragrafo I, ordini di pagamento relativi alle somme dovute da persone fisiche o giuridiche residenti in Spagna in favore di persone fisiche o giuridiche residenti in Italia ai titoli previsti all'Annesso B del presente Accordo.
Accordo 2-art. 4
Art. 4. Le Autorita' competenti delle due Parti contraenti concederanno, su una base di reciprocita' ed in conformita' con le rispettive regolamentazioni procedurali, le autorizzazioni necessarie alla esecuzione dei pagamenti da effettuarsi per il tramite dei conti previsti negli articoli 2 e 3 del presente Accordo.
Accordo 2-art. 5
Art. 5. I. Nel caso in cui il conto A di cui al precedente art. 2 presenti un saldo debitore per una somma eccedente l'importo di 2.000.000 di dollari U. S. A., l'Instituto Espanol de Moneda Extranjera dovra' ridurre il debito all'importo citato mediante cessione di divise accettate dall'Ufficio italiano dei Cambi; reciprocamente, nel caso in cui il conto presenti un saldo creditore per una somma eccedente l'importo di 2 milioni di dollari U. S. A., l'Ufficio italiano dei Cambi dovra' ridurre il credito alla somma succitata mediante cessione di divise accettate dall'Instituto Espanol de Moneda Extranjera. II. Nel caso in cui il conto B di cui al precedente art. 3 presenti un saldo debitore per una somma eccedente l'importo di 200.000 dollari U. S. A., l'Instituto Espanol de Moneda Extranjera dovra' ridurre il debito all'importo citato mediante cessione di divise accettate dall'Ufficio italiani dei Cambi; reciprocamente, nel caso in cui il conto presenti un saldo creditore per una somma eccedente l'importo di 200.000 dollari U. S. A., l'Ufficio italiano dei Cambi dovra' ridurre il credito alla somma succitata mediante cessione di divise accettate dall'Instituto Espanol de Moneda Extranjera.
Accordo 2-art. 6
Art. 6. I pagamenti ai creditori dei due Paesi saranno eseguiti in Italia dall'Ufficio italiano dei Cambi ed in Spagna dall'Instituto Espanol de Moneda Extranjera, secondo l'ordine cronologico dei versamenti effettuati dai rispettivi debitori, nei limiti delle disponibilita' esistenti, tenuto conto dei finanziamenti reciproci previsti all'art. 5 del presente Accordo. I pagamenti eccedenti il limite dei finanziamenti reciproci saranno eseguiti contestualmente all'avvenuta copertura dei relativi importi da parte dell'Istituto debitore nella divisa accettata dall'Istituto creditore.
Accordo 2-art. 7
Art. 7. Saranno ammessi versamenti anticipati a fronte di merci originarie dall'Italia e dalla Spagna destinate ad essere importate in Spagna, rispettivamente in Italia, a condizione che tali versamenti si riferiscano a delle licenze d'importazione gia' rilasciate da parte delle Autorita' competenti, siano previsti nei contratti di acquisto della merce e corrispondano agli usi commerciali.
Accordo 2-art. 8
Art. 8. Tutte le fatturazioni devono essere espresse in dollari U. S. A. Ove, in casi particolari, per i trasferimenti ammessi dal presente Accordo dovessero sorgere obbligazioni espresse in divise diverse dal dollaro, dalla lira o dalla peseta, la conversione sara' fatta sulla base della quotazione delle divise in questione in vigore nel Paese ove viene eseguito il versamento.
Accordo 2-art. 9
Art. 9. L'Ufficio italiano dei Cambi avra' in ogni momento il diritto di riscattare tutto o parte del saldo o dei saldi di cui fosse eventualmente debitore nei conti previsti agli articoli 2 e 3 del presente Accordo contro cessione di divise accettate dall'Instituto Espanol de Moneda Extranjera. L'Instituto Espanol de Moneda Extranjera avra' in ogni momento il diritto di riscattare tutto o parte del saldo o dei saldi di cui fosse eventualmente debitore nei conti previsti agli articoli 2 e 3 del presente Accordo contro cessione di divise accettate dall'Ufficio italiano dei Cambi.
Accordo 2-art. 10
Art. 10. I saldi risultanti alla scadenza del presente Accordo nei conti previsti ai precedenti articoli 2 e 3, dopo la liquidazione delle operazioni in corso, dovranno essere regolati entro tre mesi dalla scadenza mediante cessione di divise accettate dal Paese creditore, a meno che i due Governi non convengano altra forma di liquidazione dei detti saldi.
Accordo 2-art. 11
Art. 11. Qualora le Parti contraenti dovessero aderire a convenzioni monetarie multilaterali prima della scadenza del presente Accordo, esse rivedranno i termini del medesimo e vi apporteranno le modificazioni che fossero ritenute necessarie.
Accordo 2-art. 12
Art. 12. L'Instituto Espanol de Moneda Extranjera e l'Ufficio italiano dei Cambi si metteranno d'accordo per l'esecuzione delle presenti disposizioni.
Accordo 2-art. 13
Art. 13. Il presente Accordo entrera' in vigore il 1 dicembre 1949 e sara' valido per un anno. Ove non sia denunciato tre mesi prima della scadenza si intendere tacitamente rinnovato per un altro anno. Il presente Accordo e' redatto in lingua italiana e in lingua spagnola, entrambi i testi facendo ugualmente fede, ed e' stato firmato a Roma, il 16 novembre 1949. Per il Governo spagnolo J. A. DE SANGRONIZ Y CASTRO Per il Governo italiano C. SFORZA Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SFORZA
Accordo 2-Annesso A
ANNESSO A. Saranno regolabili attraverso il conto previsto all'art. 2 dell'Accordo di pagamenti fra l'Italia e la Spagna: a) i pagamenti risultanti dall'importazione in Italia di merci spagnole e in Spagna di merci italiane; b) le spese accessorie allo scambio di merci tra l'Italia e la Spagna, quali: spese di trasporto (marittimo, terrestre e aereo) di magazzinaggio, assicurazione, trasbordo, ecc.; c) gli abbonamenti a giornali e riviste; d) le spese e i benefici risultanti dal commercio di transito; e) le spese di porto e di rifornimento sostenute nei porti spagnoli e italiani da navi battenti bandiera dei due Paesi, con esclusione del bunkeraggio; f) le spese di rappresentanza commerciale, di pubblicita', commissioni e senserie; g) i diritti e le tasse di brevetto, licenza e marchi di fabbrica, redevances e simili.
Accordo 2-Annesso B
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