LEGGE 10 agosto 1950, n. 677
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. All'art. 5, n. 3, della legge 31 ottobre 1949, n. 785, sono aggiunte le seguenti parole: "nonchè per la concessione ad Istituti autonomi per case popolari ed a Comuni del contributo costante per trentacinque anni dell'uno per cento previsto dall'art. 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a By di Ollomont, addì 10 agosto 1950 EINAUDI DE GASPERI - ALDISIO - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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