LEGGE 21 agosto 1950, n. 699
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 455, e' ratificato con le seguenti modificazioni: Art. 3. - Il primo comma e' sostituito dal seguente: "Fino al 31 dicembre 1950 sono ridotti di un anno e mezzo i periodi di anzianita' di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi 5° e 6° del ruolo di cui alle tabelle A e B e al grado 6° del ruolo di cui alla tabella C dell'allegato al presente decreto".
Art. 2
La presente legge ha efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 455.
EINAUDI DE GASPERI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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