DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1950, n. 716

Type DPR
Publication 1950-07-28
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 e la legge 29 luglio 1949, n. 474; Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, ed i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10; Visto il regio decreto-legge 30 novembre 1919, numero 2443 e la legge 6 marzo 1950, n. 108; Vista la deliberazione del presidente dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, adottata in data 21 marzo 1950, in virtu' dei poteri conferitigli dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso nella seduta del 1 dicembre 1948; Visto lo statuto dell'Istituto medesimo, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 23 agosto 1946, n. 297; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Sentito il Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il tesoro, presidente del Comitato anzidetto; Decreta: E' approvato lo statuto dell'istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona, quale risulta dal testo composto di venti articoli, allegato al presente decreto e debitamente vistato dal Ministro proponente.

EINAUDI PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 settembre 1950

Atti del Governo, registro n. 35, foglio n. 85. - CARLOMAGNO

Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie-art. 1

Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie Art. 1. L'Istituto di credito fondiario delle Venezie, eretto in ente morale in virtu' del regio decreto 30 novembre 1919, n. 2443, e' un consorzio tra le Casse di risparmio di Bolzano, di Gorizia, dell'Istria, di Padova e Rovigo, di Trento e Rovereto, di Treviso, di Trieste, di Udine, di Venezia, di Verona-Vicenza e Belluno e dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie.

Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie-art. 2

Art. 2. L'Istituto ha sede in Verona. L'Istituto, essendo subentrato all'istituto di credito fondiario della Cassa di risparmio della citta' di Verona, autorizzato con [regio decreto 15 aprile 1900, n. 115](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1900-04-15;115), ne ha assunto ogni attivita' e passivita'.

Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie-art. 3

Art. 3. L'Istituto ha la durata di anni cinquanta decorrenti dal 16 marzo 1920. L'Istituto opera a mezzo di: a) una Sezione ordinaria per l'esercizio del credito fondiario secondo le leggi vigenti in materia; b) una Sezione per l'esercizio del credito agrario di miglioramento a norma dell'[art. 14 della legge 20 dicembre 1928, n. 3130](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1928-12-20;3130~art14); c) una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita', istituita con [legge 6 marzo 1950, n. 108](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-03-06;108). L'Istituto opera con la Sezione ordinaria e la Sezione autonoma nell'ambito delle province Venete e nella provincia di Mantova; con la Sezione di credito agrario di miglioramento nelle province Venete.

Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie-art. 4

Art. 4. I fondi di garanzia della Sezione ordinaria ascendono a L. 150.000.000; quelli della Sezione di credito agrario di miglioramento a L. 70.000.000; quelli della Sezione autonoma a lire 160.000.000. Detti fondi sono ripartiti tra gli Istituti partecipanti nella seguente proporzione: Cassa di risparmio di Verona-Vicenza e Belluno. . . . . . . . 55 /100 Cassa di risparmio di Padova-Rovigo . . . . . . . . . . . . . 28 /100 Cassa di risparmio di Venezia . . . . . . . . . . . . . . . . 11 /100 Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie. . 3,750/100 Cassa di risparmio di Treviso . . . . . . . . . . . . . . . 0,50 /100 Cassa di risparmio di Trieste . . . . . . . . . . . . . . . 0,50 /100 Cassa di risparmio di Udine . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50 /100 Cassa di risparmio di Bolzano . . . . . . . . . . . . . . . 0,25 /100 Cassa di risparmio di Trento-Rovereto . . . . . . . . . . . 0,25 /100 Cassa di risparmio di Gorizia . . . . . . . . . . . . . . . 0,125/100 Cassa di risparmio dell'Istria. . . . . . . . . . . . . . . 0,125/100 Anche nel caso che l'importo delle cartelle in circolazione si mantenga al di sotto del limite stabilito dalle vigenti disposizioni, l'ammontare dei fondi di garanzia sopra indicato non potra' essere ridotto, per tutta la durata dell'Istituto prevista dall'art. 3, al di sotto di L. 100 milioni per la Sezione ordinaria, di L. 20 milioni per la Sezione di credito agrario di miglioramento e di L. 80 milioni per la Sezione autonoma. Qualora, al fine di permettere la continuita' delle operazioni, con rispetto alle disposizioni concernenti il limite di emissione delle cartelle, i fondi di garanzia debbano essere aumentati, ogni partecipante versera' una quota del fabbisogno proporzionale ai centesimi sopra indicati. In tal caso l'Assemblea dei partecipanti, con votazione unanime dei suoi membri, potra' consentire che la quota di aumento possa essere assunta, totalmente o parzialmente, da partecipante diverso da quello cui spetterebbe. L'Assemblea dei partecipanti potra' disporre, sempre che sia rispettato il limite di cui al precedente capoverso, il trasferimento totale o parziale dei fondi di garanzia dall'una all'altra Sezione. L'Istituto e' tenuto ad investire, a sensi di legge, somme per un ammontare corrispondente alla meta' dei fondi di garanzia. L'altra meta' sara' investita in titoli emessi o garantiti dallo Stato, o in cartelle fondiarie od in altri impieghi di sicuro realizzo'.

Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie-art. 5

Art. 5. L'esercizio dell'Istituto si chiude al 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio annuale consta di tre rendiconti quante sono le Sezioni delle quali raccoglie distintamente le risultanze. Il bilancio annuale viene presentato entro il mese di aprile all'assemblea con apposita relazione del Consiglio di amministrazione ed e' accompagnato dalla relazione del Collegio dei sindaci. Gli utili annuali della gestione vengono assegnati: a) per un decimo alla costituzione e all'incremento del fondi di riserva delle singole Sezioni; b) per il rimanente a favore degli Istituti partecipanti in proporzione delle quote da essi rispettivamente conferite ai fondi di garanzia e in misura non superiore al sei per cento; c) per la parte ancora restante ad ulteriori fondi di riserva. I fondi di riserva dovranno essere investiti in titoli emessi o garantiti dallo Stato oppure in cartelle di altri Istituti.

Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie-art. 6

Art. 6. Gli organi dell'Istituto sono: l'Assemblea dei partecipanti; il Consiglio di amministrazione; il Collegio dei sindaci; la Presidenza; la Direzione generale; le Direzioni compartimentali.

Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie-art. 7

Art. 7. L'Assemblea dei partecipanti e' formata dai presidenti o da chi ne fa le veci, di tutte le Casse di risparmio e dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie che hanno conferito quote al fondo di garanzia. Spetta all'Assemblea: a) approvare il bilancio annuale; b) determinare il compenso dei sindaci e degli amministratori; c) deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla proroga o scioglimento anticipato dell'Ente; d) determinare la somma da accreditarsi annualmente a ciascun partecipante a rimborso di spese di personale e generali, a mente del successivo art. 19; e) deliberare su qualunque altro argomento che ad essa sara' sottoposto dal Consiglio di amministrazione. Le votazioni si fanno per quote di partecipazione. Per l'approvazione del bilancio occorrera' il voto favorevole della maggioranza delle quote di partecipazione espressa da almeno la meta' dei presenti alla votazione. Per le deliberazioni indicate sub c) occorrera' l'intervento della rappresentanza di almeno tre quinti dei fondi di garanzia e la votazione dovra' raccogliere la maggioranza di almeno quattro quinti dei voti dei presenti. Possono assistere alle sedute i direttori generali degli Istituti partecipanti.

Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie-art. 8

Art. 8. Il Consiglio di amministrazione e' composto: dal presidente e dai due vice presidenti della Cassa di risparmio di Verona-Vicenza e Belluno; dal presidente e da un vice presidente della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, dalla stessa designato; dal presidente della Cassa di risparmio di Venezia; dal presidente dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie; dal rappresentante comune delle altre Casse partecipanti, da loro annualmente nominato fra i presidenti delle Casse stesse nella seduta dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'Istituto. In difetto, la nomina del rappresentante sara' fatta dal presidente della Federazione delle casse di risparmio delle Venezie entro trenta giorni dalla anzidetta seduta di approvazione del bilancio dell'Istituto. Possono assistere alle sedute i direttori generali degli Istituti i cui presidenti fanno parte del Consiglio.

Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie-art. 9

Art. 9. Il presidente dell'Istituto puo' convocare il Consiglio quando lo ritenga opportuno. Egli deve convocarlo su richiesta scritta e' motivata di almeno tre consiglieri, o dell'intero Collegio dei sindaci. Il Consiglio dovra' comunque tenere seduta almeno una volta ogni tre mesi. Le convocazioni sono fatte mediante lettera che deve essere spedita cinque giorni prima del giorno della adunanza, salvi i casi di urgenza nei quali la convocazione puo' essere fatta con telegramma da spedirsi tre giorni prima della riunione.

Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie-art. 10

Art. 10. Il Consiglio di amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione dell'Istituto. E' in sua facolta' di deliberare le condizioni generali sia per l'acquisto sia per la alienazione delle cartelle, di provvedere alla costituzione di consorzi volontari tra gli Enti partecipanti, ai fini del collocamento delle cartelle stesse, ed in genere di prendere le misure necessarie per la disciplina del mercato. Per le sedute e' necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie-art. 11

Art. 11. Il Consiglio delibera per quote di partecipazione ed a maggioranza di voti. Per le deliberazioni relative alle concessioni di mutui di importo superiore a lire centomilioni, tale maggioranza sara' costituita dai tre quarti dei voti presenti. I membri del Consiglio, quali rappresentanti degli Enti partecipanti, votano in proporzione della quota versata ai fondi di garanzia. Nel caso di rappresentanza plurima, i voti spettanti agli Enti rappresentati saranno ripartiti tra i rappresentanti nella misura che verra' preventivamente deliberata all'inizio di ogni anno dal rispettivo Consiglio di amministrazione. Le votazioni riguardanti persone si fanno per schede segrete. I membri del Consiglio di amministrazione non possono prendere parte alle deliberazioni su affari nei quali siano direttamente o indirettamente interessati.

Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie-art. 12

Art. 12. La gestione dell'Istituto e' controllata da un Collegio dei sindaci composto di tre membri effettivi e di tre supplenti. La Cassa di risparmio di Verona-Vicenza e Belluno e la Federazione delle casse di risparmio delle Venezie designano ciascuna un sindaco effettivo ed uno supplente, che scelgono tra persone estranee agli organi amministrativi, direttivi e sindacali degli Enti partecipanti. La designazione e' sottoposta all'approvazione del Ministro per il tesoro presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, che vi provvede con proprio decreto e che nomina, pure con suo decreto, il terzo sindaco effettivo, presidente del Collegio, ed il terzo sindaco supplente. I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Ai sindaci effettivi spetta un onorario annuale che viene determinato nella prima riunione della Assemblea successiva alla loro nomina ed e' valevole per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie-art. 13

Art. 13. Il Collegio dei sindaci esercita le funzioni indicate nel [Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262) e deve uniformarsi alle disposizioni vigenti in quanto compatibili con la speciale natura dell'Istituto.

Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie-art. 14

Art. 14. Il presidente della Cassa di risparmio di Verona-Vicenza e Belluno e' di diritto il presidente dell'Istituto. Il presidente: ha la legale rappresentanza dell'istituto, vigila sulla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione; autorizza, senz'uopo di speciali deliberazioni, le sottrazioni e riduzioni ipotecarie riguardanti mutui il cui importo residuo non superi i cinque milioni, nonche' le cancellazioni delle ipoteche allorquando al contratto condizionato di mutuo non sia seguito il contratto definitivo, ovvero il credito, per mutui di qualsiasi importo, sia stato integralmente soddisfatto; autorizza anche le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni nel caso in cui il credito dell'istituto sia al corrente; oppure quando ritenga di abbandonare gli atti in seguito a pagamento di acconti; fa gli atti conservativi per l'Istituto e promuove le azioni possessorie e quelle esecutive; adotta le deliberazioni che spetterebbero al Consiglio quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazioni, chiedendone la ratifica al Consiglio nella prima adunanza. Il Consiglio nomina, fra i propri componenti, un vice presidente che, nei casi di assenza od impedimento del presidente, ne assume tutti gli uffici con eguali poteri. Nei casi di assenza o di impedimento, anche del vice presidente, la firma degli atti dell'Istituto compete ad un consigliere di amministrazione designato annualmente dal presidente. La apposizione della firma del vice presidente, o del consigliere designato a sostituirlo, costituisce prova dell'impedimento o dell'assenza rispettivamente del presidente o del vice presidente.

Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie-art. 15

Art. 15. Al presidente ed a ciascuno del componenti il Consiglio d'amministrazione, compete per l'intervento ad ogni seduta ordinaria e straordinaria, ovvero per la giornata di assenza dal Comune di rispettiva residenza per ragioni d'ufficio, una indennita' nella misura che sara' fissata anno per anno dalla Assemblea dei partecipanti, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di permanenza.

Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie-art. 16

Art. 16. La Direzione generale e gli uffici centrali dell'Istituto sono affidati alla Cassa di risparmio di Verona-Vicenza e Belluno, che vi provvedera' con proprio personale.

Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie-art. 17

Art. 17. Il direttore generale della Cassa di risparmio di Verona-Vicenza e Belluno esercita di diritto le funzioni di direttore generale dell'Istituto con le seguenti attribuzioni: a) dirige i servizi dell'Istituto e ne tratta tutti gli affari; b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio di amministrazione e del presidente o di chi lo sostituisce; c) interviene con voto consultivo alle adunanze degli organi deliberativi e delle Commissioni speciali; d) firma i contratti di mutuo e gli atti di ordinaria amministrazione, quivi comprese le quietanze, le girate, gli assegni ed i vaglia. In caso di assenza o di impedimento il direttore generale e' sostituito con gli stessi poteri da uno dei vice direttori generali della Cassa di risparmio di Verona-Vicenza e Belluno. E' applicabile circa la prova dell'assenza o impedimento del direttore generale, la norma contenuta nell'ultimo comma dell'art. 14.

Statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie-art. 18

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