LEGGE 28 luglio 1950, n. 727
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Nel penultimo comma dell'art. 8 della legge 12 aprile 1949, n. 149, alle parole: "da recuperare con le modalità di cui al decreto Ministeriale 30 novembre 1947", sono sostituite le parole: "da recuperare in tre annualità, a cominciare dal mese di febbraio 1951, con modalità da stabilire con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro"; ed alle parole: "previa autorizzazione del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro", sono sostituite le seguenti: "previa autorizzazione dei competenti organi di tutela".
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