LEGGE 10 agosto 1950, n. 785
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'art. 3 del regio decreto 9 maggio 1935, n. 1149, è sostituito dal seguente: "Non sono soggetti alla concessione di cui alla legge 22 maggio 1933, n. 608, gli avvisi ed i manifesti elettorali, i manifesti delle autorità pubbliche e gli avvisi relativi al culto".
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