DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1950, n. 811
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 1 maggio 1925, n. 707, col quale venne approvata la tariffa dei diritti, per la quotazione dei titoli presso la Borsa valori di Napoli, spettanti alla Camera di commercio, industria, e agricoltura di detta citta';
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 205, col quale, fra l'altro, vennero apportate variazioni alla tariffa predetta;
Vista la deliberazione in data 28 luglio 1950 della Giunta della Camera di commercio suddetta, con la quale e' stata proposta una ulteriore modifica alla tariffa per la quotazione ufficiale dei titoli;
Visto l'art. 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, con il quale si stabilisce la forma e l'organo competente per la emanazione di provvedimenti riguardanti i diritti di Borsa;
Sulla
proposta del Ministro per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
Il secondo comma dell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 205, e' sostituito dal seguente: L'impegno di quotazione e' annuale e decorre dal 1 gennaio di ogni anno. L'anno in corso si computa per intero quando l'iscrizione del titolo nel listino ufficiale avvenga nel primo semestre; quando invece l'iscrizione avvenga nel secondo semestre i diritti da corrispondersi sono ridotti a meta'.
EINAUDI PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 ottobre 1950
Atti dei Governo, registro n. 36, foglio n. 6. - CARLOMAGNO
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