LEGGE 21 luglio 1950, n. 818
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
le seguente legge:
Art. 1
Tutte le disposizioni aventi valore per la zona industriale apuana, si intendono estese anche ai territori dei comuni di Aulla, Villafranca, Filattiera, Pontremoli, Fivizzano, Seravezza, Pietrasanta, Stazzema, Forte dei Marmi, con le modifiche di cui agli articoli seguenti.
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