DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1950, n. 827
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione:
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il commercio con l'estero, ad interim, per l'industria e commercio e per le finanze: Decreta:
Art. 1
Piena ed intera esecuzione e' data ai seguenti Accordi conclusi a Roma il 28 aprile 1949 tra il Governo italiano ed i rappresentanti delle tre zone occidentali di occupazione in Germania: a) Minuta concordata delle discussioni commerciali della Commissione mista tra i rappresentanti del Governo italiano e i rappresentanti delle tre zone occidentali di occupazione in Germania; b) Memorandum concernente la protezione, attualmente concessa in Italia, ai brevetti ed ai marchi di fabbrica o di commercio di pertinenza di persone o ditte di nazionalita' germanica; c) Protocollo e relativi allegati d) Scambi di Note.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 luglio 1949.
EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - PELLA - BERTONE - VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 settembre 1950
Atti del Governo, registro n. 35, foglio n. 89. - CARLOMAGNO
Agreed
Agreed minute of trade discussions of the Mixed Commission between representatives of the italian Government and representatives of the three Western Zones of occupation in Germany. Parte di provvedimento in formato grafico
Minuta
Minuta concordata delle discussioni commerciali della Commissione mista tra i rappresentanti del Governo italiano e i rappresentanti delle tre Zone occidentali di occupazione in Germania. 1. In conformita' del paragrafo 6 del Verbale concordato delle trattative commerciali tra una Delegazione italiana e i rappresentanti delle Zone combinate US/UK di occupazione in Germania del 3 settembre 1948, si e' riunita a Roma dal 20 al 28 aprile una Commissione mista per esaminare i punti seguenti: a) funzionamento dell'Accordo commerciale 1948-49; b) revisione, nel modo ritenuto necessario, dell'Accordo di pagamenti e sua estensione per incorporarvi la Zona francese di occupazione in Germania; c) preparazione delle previsioni di scambio per il 1949-50, tra l'Italia e le tre Zone occidentali della Germania; d) preparazione delle previsioni della bilancia dei pagamenti per il 1949-50 tra l'Italia e le tre Zone occidentali della Germania. 2. Con riferimento al precedente paragrafo 1 a), la Delegazione della Germania occidentale ha rilevato che sono state emesse licenze a fronte di importazioni dall'Italia nella Germania occidentale come previsto nell'Accordo 1948-49, mentre non sembra che cio' sia avvenuto nei confronti delle licenze a fronte di esportazioni dalla Germania occidentale verso l'Italia. Cio' porterebbe a un deficit nella bilancia dei pagamenti oltre quello previsto nell'Accordo 1948-49. La Delegazione italiana ha dato assicurazione che ove venga fatta domanda verranno rilasciate licenze a fronte di tutte le voci previste nel vecchio Accordo. 3. Fiere di Milano e di Francoforte. E' stato confermato che le licenze da emettersi in conformita' con lo speciale scambio di lettere del 26 marzo 1949 riguardo alle Fiere di Milano e di Francoforte dovranno coprire le importazioni previste nelle summenzionate lettere su una base di eguaglianza e non dovranno in ogni caso superare l'importo di $-500.000. 4. Previsioni di scambio per il 1949-50: a) Sono state redatte Liste delle importazioni previste dall'Italia nelle tre Zone occidentali della Germania in Italia per il periodo 1 luglio 1949-30 giugno 1950 (vedi appendici A e B annesse). b) Carbone. La Delegazione italiana ha messo in rilievo che, in vista del previsto miglioramento della situazione economica in Italia e nella Germania occidentale e nello spirito di collaborazione economica europea promosso dall'O.E.C.E., desiderava attuare un sostanziale aumento nel commercio tra l'Italia e la Germania occidentale durante il 1949-50. Detto aumento, tuttavia, e' in relazione alla possibilita' da parte della Germania occidentale di esportare verso l'Italia una quantita' di carbone piu' adeguata alle effettive necessita' del mercato italiano e all'importanza che aveva in passato il commercio del carbone nelle relazioni commerciali italo-tedesche. La Delegazione italiana ha dichiarato che secondo la sua opinione, l'assegnazione di carbone all'Italia da parte della Commissione economica Europea dovrebbe essere doppia dell'attuale. In ogni caso la Delegazione italiana ritiene che per il momento la cifra minima da includersi per il 1949-50 dovrebbe essere di $ 30 milioni. La Delegazione della Germania occidentale ha rilevato che non era in grado di discutere le assegnazioni di carbone in quanto le assegnazioni relative alle esportazioni di carbone tedesco seguono normalmente le raccomandazioni della Commissione Economica Europea e che il valore di $ 22 milioni incluso nell'appendice B rappresenta un dato presunto che si basa sul funzionamento degli scambi nel 1948-49. c) Generi alimentari. Riferendosi ai prodotti alimentari e agricoli elencati nell'appendice A, la Delegazione italiana ha manifestato il suo grande disappunto che le importazioni tedesche di generi alimentari previste per il 1949-50 ammontino a soli $ 23 milioni e non mostrino alcun aumento sulle cifre del 1948-49. La Delegazione italiana ha sottolineato di poter considerare tale cifra solo come provvisoria, da rivedersi non appena possibile. La Delegazione della Germania occidentale ha dichiarato di non essere in grado per il momento di superare questa cifra ed ha osservato che molti dei generi alimentari non sono di prima necessita' per la Germania occidentale e che la considerazione predominante e' quella della possibilita' di pagare le importazioni di tali prodotti. Su urgente richiesta della Delegazione italiana, la Delegazione della Germania occidentale ha aderito, tuttavia, a rivedere la posizione nel settembre 1949 dichiarando la sua ferma intenzione di aumentare la cifra ove se ne presenti la possibilita'. In conseguenza la Lista annessa all'appendice C per un valore complessivo di $ 15 milioni di proposte esportazioni addizionali italiane di generi alimentari e' stata presentata dalla Delegazione italiana per essere esaminata in data successiva. Nella stessa occasione verra' esaminata la possibilita' di maggiori esportazioni tedesche. 5. Accordi per il movimento dei prodotti ortofrutticoli freschi. Nei confronti della esportazione dei prodotti ortofrutticoli freschi italiani e' stato convenuto che sara' tenuto in debita considerazione il carattere stagionale di questi prodotti e saranno presi gli opportuni accordi per il loro movimento tra i competenti agenti o uffici interessati. 6. Bilancia dei pagamenti prevista. La bilancia dei pagamenti prevista per il periodo 1 luglio 1949-30 giugno 1950 e' ammessa come documento separato. 7. Brevetti e marchi di fabbrica. La Delegazione della Germania occidentale ha chiesto che le vengano date assicurazioni nei confronti della protezione dei brevetti e marchi di fabbrica, tedeschi. La Delegazione italiana ha spiegato che: a) Brevetti. La, Legislazione italiana permette agli inventori tedeschi di presentare domanda per ottenere un brevetto in Italia, domanda che viene accettata dietro pagamento della tassa iniziale. In base alla legislazione del tempo di guerra, attualmente l'effettiva concessione di brevetti agli inventori tedeschi e' sospesa. Tuttavia, il permettere la presentazione delle domande e la loro accettazione ha per effetto di assicurare alle invenzioni di cui trattasi piena protezione retroattiva non appena la legislazione italiana permettera' la concessione dei brevetti per i quali e' stata presentata domanda. b) Marchi di fabbrica. La legislazione italiana permette che vengano presentate domande per marchi di fabbrica, da parte di cittadini tedeschi come pure la loro registrazione contro pagamento della tassa corrispondente per ottenere piena protezione di tale proprieta' industriale in conformita' con le leggi italiane. c) Un pro-memoria sui due argomenti predetti, preparato dalla Delegazione italiana e' annesso come appendice D. 8. Scambio di films. Le due Delegazioni hanno convenuto che tutte le questioni connesse con i problemi cinematografici tra l'Italia e la Germania occidentale dovranno essere esaminate a Francoforte in una data prossima da esperti cinematografici da nominarsi da ciascuna della Parti. Detti esperti saranno incaricati di redigere un accordo per lo scambio e il pagamento di films da effettuarsi su una base di reciprocita'. 9. Accordi bancari. Al fine di facilitare i pagamenti e quindi accellerare il flusso di scambi, sono stati presi accordi perche' la Bank Deutscher Laender apra cinque Conti di sborso presso le Banche agenti italiane di modo che le Banche tedesche accreditate per il commercio estero possano aprire direttamente lettere di credito e perche' le Banche tedesche per il commercio estero aprano conti di incasso presso i quali affluiranno direttamente i pagamenti per le esportazioni tedesche. 10. Protocollo di un nuovo Accordo di pagamenti del teso per incorporare la Zona francese di occupazione in Germania e Trieste. Il protocollo completo e' stato parafato ed e' annesso come documento separato. Per conto del Governo italiano U. GRAZZI Capo della Delegazione italiana Per conto dei Governi militari per la Germania (Stati Uniti, Regno Unito e Francia) M. R. L. ROBINSON Capo della Delegazione della Germania occidentale Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SFORZA APPENDICE A ESPORTAZIONI ITALIANE VERSO LE ZONE OCCIDENTALI DELLA GERMANIA Frutta fresca, ortaggi freschi, patate novelle . . . . . $ 12.500.000 Riso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 4.000.000 Frutta secca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 500.000 Prodotti di frutta e di uva . . . . . . . . . . . . . . . . $ 750.000 Prodotti di pomodoro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1.000.000 Succo di uva e altri succhi di frutta . . . . . . . . . . . $ 500.000 Vini. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 120.000 Pesce in scatola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 500.000 Prodotti del latte e prodotti di carne. . . . . . . . . . $ 1.000.000 Semi da orto, semi da prato e innesti per viti. . . . . . $ 1.500.000 Budella salate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 100.000 Spezie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 150.000 Altri prodotti dell'agricoltura ed alimentari . . . . . . . $ 380.000 Tabacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 500.000 Piante medicinali compreso il succo di liquirizia . . . . . $ 150.000 Sommacco (in foglie o in polvere). . . . . . . . . . . . . . $ 50.000 Sughero grezzo e in cubi. . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 250.000 Sughero granulato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 70.000 Steli di saggina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 60.000 Radiche per pipe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 30.000 Piume grezze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 50.000 Farina di semi di carrube. . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 30.000 Oli essenziali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 200.000 Acidi organici (citrico e tartarico) . . . . . . . . . . . . $ 50.000 Borati (borace e acido borico). . . . . . . . . . . . . . . $ 100.000 Fosforo e suoi composti . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 100.000 Clorati (di potassio e di sodio). . . . . . . . . . . . . . $ 100.000 Estratti di castagno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 600.000 Altri prodotti chimici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 200.000 Olio di oliva al solfuro. . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 460.000 Zolfo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 500.000 Mercurio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 600.000 Piriti di ferro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 600.000 Ceneri di piriti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 25.000 Talco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 175.000 Pietra pomice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 70.000 Marmo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 25.000 Bauxite rossa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 6P. M. Ardesia per industria elettrica e per uso scolastico. . . . $ 170.000 Pietre coti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6 P.M. Terre coloranti di Siena . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 10.000 Cascami di cotone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 300.000 Cascami di filati di cotone. . . . . . . . . . . . . . . . . $ 90.000 Stracci di fibre tessili. . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1.500.000 Canapa grezza e semi-lavorata . . . . . . . . . . . . . . $ 8.600.000 Filati, cordami e spaghi di canapa. . . . . . . . . . . . . $ 500.000 Seta grezza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 475.000 Shappe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1.600.000 Organzina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 50.000 Filati di rayon (non oltre 15% di filati crepe) (1) . . . $ 3.500.000 Tessuti ed altri prodotti tessili . . . . . . . . . . . . . $ 250.000 Pelo di coniglio e pelli di coniglio (non oltre $. 75.000 di pelli di coniglio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 175.000 Altro pelo animale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. M. Paglia grezza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 200.000 Trecce di truciolo, di paglia e di racello e materiale da intreccio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 40.000 Campane per cappelli di feltro, di lana, di pelo. . . . . . $ 400.000 Cascami di suola di cuoio. . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 20.000 Cuoio. rigenerato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 100.000 Ferro silicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 750.000 Minerali di antimonio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 75.000 Metallo puro di antimonio . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 160.000 Minerali di zinco e concentrati di zinco. . . . . . . . . . $ 500.000 Minerali di piombo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 350.000 Amianto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. M. Macchine tessili e loro parti . . . . . . . . . . . . . . . $ 500.000 Macchine utensili e loro parti. . . . . . . . . . . . . . . $ 400.000 Macchine per ufficio e loro parti . . . . . . . . . . . . . $ 200.000 Motori elettrici ad alta tensione e loro parti. . . . . . . $ 200.000 Trasformatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 300.000 Commutatori e apparecchi di controllo . . . . . . . . . . . $ 300.000 Cuscinetti antifrizione (inclusi i cuscinetti a sfere e a rotolamento). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 500.000 Articoli di meccanica fine e di ottica (compresi gli apparecchi di proiezione). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 70.000 Altre macchine, comprese parti di autoveicoli e parti di ricambio. $ 1.200.000 Impianti elettrici per centrali . . . . . . . . . . . . . $ 4.000.000 Pietre per gioielleria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 30.000 Doghe per botti (legno di castagno per botti) . . . . . . . $ 100.000 Impiallacciature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 75.000 Pannelli duri di legno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 50.000 Spugne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 80.000 Perle e coralli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 70.000 Manici di frusta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 25.000 Libri, periodici, giornali e musica stampata . . . . . . . . $ 50.000 Lavorazione di tessili (filati da addoppiare e trasformare in crepe). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 660.000 Altre merci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 3.500.000 (1) La delegazione italiana ha posto in particolare rilievo l'importanza che si attribuisce all'incremento delle esportazioni dei filati di rayon verso le Zone occidentali della Germania, in rapporto all'aumentato sviluppo degli scambi commerciali tra i due territori. E' stato convenuto di riesaminare la questione nel prossimo settembre, allo scopo di aumentare, se possibile, l'esportazione italiana di filati di rayon. APPENDICE B ESPORTAZIONI DALLE TRE ZONE OCCIDENTALI DELLA GERMANIA VERSO L'ITALIA Carbone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 22.000.000 Bestiame vivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 500.000 Patate da semina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 500.000 Semi di bietole da foraggio . . . . . . . . . . . . . . . . $ 500.000 Luppolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 500.000 Birra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 100.000 Colla "Kaurit" ed altri prodotti adesivi speciali . . . . . $ 100.000 Catgut sterile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 30.000 Potassa - soggetto ad allocation. . . . . . . . . . . . . . $ 250.000 Specialita' medicinali. . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1.000.000 Prodotti sintetici medicinali e prodotti farmaceutici . . . $ 300.000 Intermedi per prodotti medicinali sintetici . . . . . . . . $ 200.000 Prodotti farmaceutici per uso dentario . . . . . . . . . . . $ 20.000 Solventi speciali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 200.000 Plastificanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 150.000 Fluido per freni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 30.000 Ferro e ferri cianuri di potassio. . . . . . . . . . . . . . $ 60.000 Acido acetico monocloro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 10.000 Esametilene tetramina tecnica. . . . . . . . . . . . . . . . $ 30.000 Bifluoruro di ammonio e di potassio. . . . . . . . . . . . . $ 25.000 Acceleranti speciali per vulcanizzazione . . . . . . . . . . $ 40.000 Resine sintetiche, escluse quelle fenoliche e viniliche. . . $ 50.000 Tritanolamina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 50.000 Polisterone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 100.000 Acido butirrico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 15.000 Etilxantato di potassio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 20.000 Coloranti organici sintetici. . . . . . . . . . . . . . . $ 1.500.000 Coke di pece. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 150.000 Olio di creosoto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 100.000 Prodotti chimici e reattivi per analisi. . . . . . . . . . . $ 40.000 Cere sintetiche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 50.000 Profumi sintetici e costituenti di essenze esclusa la vanilina. $ 50.000 Intermedi per coloranti compreso il betanatolo. . . . . . . $ 200.000 Pigmenti e ausiliari per l'industria ceramica del vetro e dello smalto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 80.000 Inchiostri da stampa, neri e colorati. . . . . . . . . . . . $ 60.000 Colori per artisti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 20.000 Pigmenti di ossido di ferro ed altri pigmenti inorganici. . $ 100.000 Nero fumo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 50.000 Fotogelatina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 400.000 Decalcomanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 40.000 Carta trasparente ed altre carte speciali per uso tecnico . $ 150.000 Carta supporto grezza per fotografia. . . . . . . . . . . . $ 100.000 Carta sensibilizzata per' fotografia. . . . . . . . . . . . $ 250.000 Libri, periodici, giornali e musica stampata . . . . . . . . $ 50.000 Pietre litografiche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 20.000 Cemento bianco puro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 20.000 Lenti correttive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 75.000 Vetro da finestra e vetro spesso . . . . . . . . . . . . . . $ 25.000 Vetro grezzo per ottica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 40.000 Vetro anti-attinico e vetro grezzo per occhiali. . . . . . . $ 75.000 Vetro da laboratorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 10.000 Vetri per uso chimico e farmaceutico . . . . . . . . . . . . $ 30.000 Vetri per orologi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 50.000 Vetro piatto colorato e lastre di vetro . . . . . . . . . . $ 100.000 Porcellane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1.000.000 Ceramiche per uso tecnico e sanitario . . . . . . . . . . . $ 100.000 Chamotte cotta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 P. M. Argilla refrattaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 P. M. Mattoni refrattari silico alluminosi. . . . . . . . . . . . $ 400.000 Mattoni di chamotte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 200.000 Grossalmerode ed altre argille resistenti al fuoco. . . . . $ 150.000 Altri prodotti refrattari, compresi blocchi speciali e crogiuoli per l'industria vetraria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 100.000 Argille e terre coloranti. . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 15.000 Argilla Klingenberg e Shippach. . . . . . . . . . . . . . . $ 100.000 Pegmatite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 20.000 Feldspato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 20.000 Prodotti di carbone e di grafite per uso elettrico, compreso le spazzole di carbone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 80.000 Mole abrasive compresa la pietra pomice artificiale quest'ultima non dovra' eccedere i 50.000 $. . . . . . . . . . . . . . . . . $ 150.000 Terra bruna di Kassel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 15.000 Terra di Neuburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 100.000 Grafite cristalizzata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 100.000 Quarzo grezzo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 40.000 Sali per indurire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 50.000 Materiale per filtro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 30.000 Ghisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 500.000 Rottami (soggetto ad allocation). . . . . . . . . . . . . $ 5.500.000 Prodotti laminati a caldo e a freddo. . . . . . . . . . . . $ 300.000 Utensili compresi gli utensili fini e lame da sega. . . . . $ 200.000 Aghi per uso domestico di ogni specie (compresi aghi e punte per grammofono per 15.000 $). . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 100.000 Aghi per macchine da cucire di qualunque specie . . . . . . $ 100.000 Punte per pettinare per l'industria tessile. . . . . . . . . $ 75.000 Aghi per macchine da maglieria. . . . . . . . . . . . . . . $ 150.000 Coltellerie per uso industriale . . . . . . . . . . . . . . $ 100.000 Coltellerie ed altre posate di acciaio inossidabile . . . . $ 150.000 Bulloneria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 50.000 Apparecchi spruzzatori per irrigazione . . . . . . . . . . . $ 25.000 Utensili per macchine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 100.000 Rasoi e lame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 25.000 Recipienti per agricoltura . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 50.000 Lucchetti, catenacci, accessori e guarnizioni. . . . . . . . $ 75.000 Spruzzatori per l'industria delle fibre artificiali. . . . . $ 10.000 Reti metalliche per cartiere. . . . . . . . . . . . . . . . $ 100.000 Polvere di bronzo e di alluminio . . . . . . . . . . . . . . $ 10.000 Preparati di metallo prezioso . . . . . . . . . . . . . . . . 9 P. M. Commutatori ed altri attrezzi elettrici e loro parti. . . . $ 100.000 Strumenti elettrici di misura e di prova, apparecchi di controllo e contatori elettrici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 200.000 Accessori e parti di ricambio elettrici per impianti gia' forniti. $ 300.000 Attrezzature per fari elettrici e boe elettriche. . . . . . $ 100.000 Apparecchi per medicina ed odontoiatria compresi apparecchi raggi X e loro parti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 300.000 Utensili elettrici ad alta frequenza. . . . . . . . . . . . $ 200.000 Apparecchi e strumenti scientifici elettrici . . . . . . . . $ 50.000 Macchinario per la lavorazione del metallo e loro parti (rettificatrici cilindriche macchine per superfinire ed altre macchine speciali). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1.000.000 Macchine per la lavorazione del legno e loro parti. . . . . $ 300.000 Compressori ad aria rotativi. . . . . . . . . . . . . . . . $ 200.000 Macchinario per la lavorazione del cuoio. . . . . . . . . . $ 200.000 Macchinario per calzaturifici . . . . . . . . . . . . . . . $ 300.000 Macchinario per la fabbricazione e la lavorazione della carta. $ 600.000 Macchine da stampa: presse rotative, linotype, presse offset a due o piu' colori, macchine per comporre e fondere, macchine per incisioni in rame, incluse le macchine per rilegare i libri, e accessori relativi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 2.500.000 Macchine per fonderia comprese le soffiatrici . . . . . . . $ 100.000 Macchine per l'industria della birra, comprese le macchine per imbottigliare e loro parti. . . . . . . . . . . . . . . . . $ 600.000 Macchinario per l'industria alimentare, comprese le scrematrici. $ 150.000 Macchinario per l'industria tessile (telai per reti da pesca, macchinario per fabbricare pizzi e tulli, cimatrici). . . . $ 500.000 Telai rettilinei per maglieria . . . . . . . . . . . . . . . $ 50.000 Macchine per l'industria chimica. . . . . . . . . . . . . . $ 500.000 Motori a combustione interna, verticali . . . . . . . . . . $ 200.000 Trattori agricoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 100.000 - Mietitrici - legatrici. . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 200.000 Motofalciatrici, motolegatrici, motocoltivatrici. . . . . . $ 200.000 Macchine per ufficio elettriche . . . . . . . . . . . . . . . 9 P. M. Macchinario per l'industria della ceramica. . . . . . . . . $ 200.000 Macchinario per lavare per uso, industriale . . . . . . . . $ 100.000 Macchine per imballaggio. . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 100.000 Macchine per la prova del materiale . . . . . . . . . . . . $ 100.000 Macchine per tagliare e saldare automaticamente a gas. . . . . 8P. M. Macchine pesatrici per uso industriale. . . . . . . . . . . $ 100.000 Elevatori e trasportatori specialmente per miniere ed altro macchinario per miniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 300.000 Installazioni per la laminazione del ferro e dell'acciaio, comprese le presse idrauliche e meccaniche . . . . . . . . . . . . $ 1.000.000 Pompe ad alta decompressione di grande capacita', pompe centrifughe ad altissima pressione, pompe resistenti agli acidi, gruppi di elettropompe per grandi capacita. . . . . . . . . . . . . . $ 350.000 Macchine da cucire per uso industriale comprese quelle per cucire calzature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 300.000 Parti di ricambio per motori a combustione escluse le candele. $ 100.000 Altre macchine speciali . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1.000.000 Parti di ricambio di macchine non nominate. . . . . . . . $ 1.000.000 Parti di ricambio per autoveicoli . . . . . . . . . . . . . $ 250.000 Accessori per autoveicoli e loro parti, elettriche e non elettriche (comprese le pompe da iniezioni) escluse le candele . . . . $ 500.000 Strumenti di precisioni da ingegneria . . . . . . . . . . . $ 250.000 Attrezzi per accessori per ottica. . . . . . . . . . . . . . $ 10.000 Vetri e lenti da ingrandimento . . . . . . . . . . . . . . . $ 10.000 Microscopi microtomi ed altri apparecchi per microscopia. . $ 100.000 Binocoli telescopi ed apparecchi da astronomia . . . . . . . $ 80.000 Strumenti di misura per ottica e geodesia. . . . . . . . . . $ 50.000 Strumenti per oculisti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 20.000 Apparecchi e strumenti per navigazione, idrologia e metereologia. $ 25.000 Strumenti da disegno e per matematica inclusi i regoli calcolatori e le macchine disegnatrici. . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 100.000 Bilance per analisi, apparecchi geofisici, strumenti di misura, di precisione e prova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 80.000 Apparecchi di controllo e regolatori . . . . . . . . . . . . $ 25.000 Contatori per acqua e gas e loro parti . . . . . . . . . . . $ 25.000 Strumenti per medicina, chirurgia, veterinaria, dentari ed endescopi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 150.000 Strumenti per laboratori dentari . . . . . . . . . . . . . . $ 20.000 Spettroscopi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 P. M. Altri prodotti di meccanica fine ed ottica . . . . . . . . . $ 50.000 Apparecchi fotografici ed accessori per usi scientifici . . $ 300.000 Altri apparecchi fotografici ed accessori . . . . . . . . . $ 200.000 Accessori per installazione per laboratori fotografici . . . $ 50.000 Apparecchi di proiezione a passo ridotto . . . . . . . . . . $ 50.000 Termometri e barometri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 20.000 Apparecchi per uso didattico e da laboratorio. . . . . . . . $ 80.000 Altri apparecchi per medicina . . . . . . . . . . . . . . . $ 100.000 Apparecchi di soccorso ed altri apparecchi per la respirazione artificiale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 50.000 Articoli ortopedici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 30.000 Orologi da muro e da polso. . . . . . . . . . . . . . . . . $ 100.000 Gioielleria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 50.000 Matite per uso tecnico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 100.000 Penne stilografiche e matite automatiche . . . . . . . . . . $ 25.000 Strumenti musicali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 15.000 Argento e lavori in argento. . . . . . . . . . . . . . . . . $ 75.000 Pelli di rettili conciati. . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 25.000 Pennelli da dipingere ed altre specie di spazzole. . . . . . $ 50.000 Pali telegrafici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 100.000 Filo per cucire e filati per ricamo e per maglieria. . . . . $ 50.000 Tessuto per legatura di libri. . . . . . . . . . . . . . . . $ 25.000 Tessuti di lana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 65.000 Feltri di lana per uso industriale . . . . . . . . . . . . . $ 50.000 Tessuti di rayon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 50.000 Nastri e mercerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 10.000 Pelli di vitello, conciate al cromo. . . . . . . . . . . . . $ 75.000 Pelli di capretto e di velour. . . . . . . . . . . . . . . . $ 75.000 Lavori di cuoio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 100.000 Altre merci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1.950.000 Totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 60.120.000 APPENDICE C ESPORTAZIONI SUPPLEMENTARI ITALIANE DI GENERI ALIMENTARI DA ESSERE PRESE IN CONSIDERAZIONE NEL SETTEMBRE 1949 Frutta fresche, agrumi, ortaggi freschi, patate novelle . $ 9.500.000 Derivati di pomodoro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1.500.000 Derivati di frutta e di uva . . . . . . . . . . . . . . . . $ 500.000 Semi da orto e da prato e innesti per viti. . . . . . . . . $ 500.000 Vino e vermouth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 2.000.000 Altre merci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1.000.000
Memorandum
ALLEGATO D Memorandum concernente la protezione attualmente concessa in Italia, ai brevetti ed ai marchi di fabbrica o di commercio di pertinenza di persone o ditte, di nazionalita' germanica. In relazione alle richieste formulate dalla Delegazione della Germania occidentale in merito alla protezione, in Italia, dei brevetti e dei marchi tedeschi e ad ulteriore chiarimento delle spiegazioni fornite dalla Delegazione italiana riassunte, alle lettere a) e b) del paragrafo 70 del Protocollo, si precisa quanto segue: Premessa: le notizie contenute nel presente "Memorandum" non si riferiscono in alcun modo ai brevetti ed ai marchi tedeschi concessi o registrati anteriormente alla data di entrata in vigore del Trattato di Pace con l'Italia (15 settembre 1947). Per tali brevetti e marchi, infatti, il "Memorandum d'intesa" firmato a Washington il 14 agosto 1947 tra i Governi di Francia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Nord Irlanda e degli Stati Uniti d'America da una parte ed il Governo d'Italia dall'altra parte ha dilazionato, all'art. 2, lett. e), le relative misure in attesa di passi separati. a) Brevetti Nei confronti della Germania, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, concernente la cessazione dello stato di guerra ed il passaggio dalla legislazione di guerra a quella di pace, continuano ad applicarsi le disposizioni dei capi II e III del titolo V del testo della legge di guerra e neutralita', approvato con decreto 8 luglio 1938, n. 1413, relative al trattamento dei beni nemici ed ai rapporti economici con lo Stato e le persone di nazionalita' nemica. Per l'art. 313 della citata legge di guerra di cui esatto testo si trascrive in calce al presente "Memorandum" sono sospesi, durante l'applicazione della legge stessa, il rilascio, a favore di persone di nazionalita' nemica, di brevetti per invenzioni o modelli industriali. In armonia con tale disposizione l'Amministrazione italiana competente ha accettato ed accetta il deposito delle domande di brevetto depositate, in conformita' delle norme vigenti sulla materia, da persone di nazionalita' germanica, ma non provvede, sulle medesime, per la concessione dei relativi brevetti. Non appena potra' essere sospesa, nei confronti dei cittadini tedeschi, l'applicazione del piu' volte citato art. 313 della legge di guerra, si provvedera' per il rilascio dei relativi brevetti. E' da rilevare che per la legislazione italiana sui brevetti, analogamente a quanto stabiliscono le corrispondenti legislazioni degli altri Paesi, i diritti esclusivi che vengono conferiti con la concessione del brevetto esplicano effetto retroattivo alla data di deposito della relativa domanda. b) Marchi di fabbrica Poiche' il piu' volte citato art. 313 della legge di guerra e neutralita' non contempla, fra gli atti che debbono essere sospesi, nei confronti di persone di nazionalita', nemica, la registrazione dei marchi di fabbrica, i competenti organi dell'Amministrazione italiana provvedono, attualmente, per la registrazione di marchi di fabbrica su domande depositate da persone o ditte di nazionalita' germanica. Testo dell'art. 313 della legge di guerra e neutralita', approvata con regio decreto 18 luglio 1938, n. 1415: Sono sospesi, durante l'applicazione di questa legge, il rilascio a favore di persone di nazionalita' nemica, di attestati di privative industriali e la registrazione di modelli o disegni di fabbrica, e di trasferimenti di privative o marchi. IL CAPO DELLA DELEGAZIONE ITALIANA Roma, 28 aprile 1949, Signor Presidente, Come ho avuto occasione di accennarLe, la celebrazione dell'Anno Santo, del 1950, comportera' probabilmente un notevole afflusso in Italia di pellegrini cattolici provenienti dalla Germania, occidentale. Tale afflusso non dovrebbe ridurre le esportazioni italiane nella Germania occidentale. Sarebbe percio' molto desiderabile per ragioni di carattere generale che non sfuggiranno al Governo Militare Alleato in Germania, che l'afflusso dei pellegrini avesse luogo egualmente mediante opportuni accordi. Per quanto sia difficile stabilire sin da ora il numero dei pellegrini germanici e la somma a loro indispensabile per effettuare il viaggio a Roma, questi potrebbero essere calcolati in un minimo di 50 mila persone, per un importo di 2 milioni di dollari circa. Le sarei pertanto molto grato se volesse rappresentare al Governo Militare Alleato in Germania la possibilita' di studiare il finanziamento dei pellegrinaggi in questione in uno dei seguenti modi, oppure congiuntamente: 1) ottenimento di una speciale allocation da parte dell'ECA in dollari per "off-shore purchase"; 2) finanziamento in dollari liberi, da parte di enti interessati; 3) concessione di un contingente supplementare di carbone germanico da destinarsi a tale scopo. U. GRAZZI Brigadiere M. R. L. ROBINSON Capo della Delegazione della Germania occidentale Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SFORZA IL CAPO DELLA DELEGAZIONE DELLA GERMANIA OCCIDENTALE Roma, 28 aprile 1949 Caro Presidente, ho ricevuto la Sua lettera del 28 aprile 1949 concernente i pellegrini cattolici. Ho gia' spiegato l'attuale politica nei riguardi dei viaggi fuori della Germania occidentale, ma certamente attirero' l'attenzione su questo speciale progetto delle competenti Autorita' Militari nella Germania occidentale. Mi creda, Signor Presidente, M. R. L. ROBINSON Ministro Umberto GRAZZI Capo della Delegazione italiana - ROMA Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SFORZA IL CAPO DELLA DELEGAZIONE DELLA GERMANIA OCCIDENTALE Roma, 28 aprile 1949 Caro Presidente, attualmente la tassa dei visti di ingresso in Italia per gli uomini di affari tedeschi e' di 49 Deutsche Marks il che equivale, al cambio di 1 D.M. eguale a 30 cents, a circa $ 15. Cio' costituisce una tassa considerevolmente piu' alta di quelle praticate da altri Paesi, e fa aumentare assai le spese dei viaggi necessari compiuti dagli uomini d'affari in Italia. In vista del mutuo desiderio di incrementare i traffici in ambedue le direzioni, Le sarei grato se Ella potesse interessarsi a che questa questione venisse presa in esame dalle competenti autorita' italiane allo scopo di trovare - se possibile - il modo di effettuare una sostanziale riduzione. Mi creda signor Presidente, cordialmente suo M. R. L. ROBINSON Ministro Umberto GRAZZI Presidente della Delegazione italiana Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SFORZA IL CAPO DELLA DELEGAZIONI ITALIANA Roma, 28 aprile 1949 Caro Presidente, La presente e' per accusare ricevuta della Sua lettera del seguente tenore: Attualmente la tassa dei visti di ingresso in Italia per gli uomini di affari tedeschi e' di 49 Deutsche Marks il che equivale, al cambio di 1 D.M. eguale a 30 cents, a circa $ 15. Cio' costituisce una tassa considerevolmente piu' alta di quelle praticate da altri Paesi e fa aumentare assai le spese dei viaggi necessari compiuti dagli uomini d'affari in Italia. In vista del mutuo desiderio di incrementare i traffici in ambedue le direzioni, Le sarei grato se Ella potesse interessarsi a che questa questione venisse presa in esame dalle competenti autorita' italiane allo scopo di trovare - se possibile - il modo di effettuare una sostanziale riduzione". Non manchero' di attirare l'attenzione delle autorita' competenti sulla presente questione. Mi creda, signor Presidente, U. GRAZZI Brigadiere M. R. L. ROBINSON Presidente della Delegazione per la Germania occidentale. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SFORZA
Protocollo-art. I
Protocollo Con il presente Protocollo viene concluso il seguente accordo di pagamenti tra i Governi Militari della Germania (Statunitense, britannico e francese) e il Governo italiano, concernente il regolamento degli scambi commerciali tra l'Italia e le Zone di occupazione americana, britannica e francese in Germania. Art. I. L'accordo dell'11 luglio 1947 tra i Governi Militari della Germania (Statunitense e britannico) e il Governo italiano per il regolamento degli scambi commerciali tra l'Italia e le Zone di occupazione americana e britannica in Germania, viene esteso al regolamento degli scambi commerciali tra l'Italia e la Zona di occupazione francese in Germania.
Protocollo-art. II
Art. II. Il conto di compensazione non produttivo di interessi aperto nei libri dell'Ufficio italiano dei Cambi e denominato "Military Governments for Germany US/UK) Joint Export-Import Offset Account" sara' d'ora innanzi denominato "Bank Deutscher Laender Export-Import Offset Account". Tale conto di compensazione viene chiamato qui di seguito "Il Conto".
Protocollo-art. III
Art. III. Tutti i pagamenti derivanti da esportazioni di merci dalle Zone di occupazione americana, britannica e francese in Germania verso l'Italia, ad eccezione di quelli relativi ad esportazioni di carbone, saranno accreditati nel conto in dollari USA. Tutti i pagamenti derivanti da esportazioni di merci dall'Italia nelle Zone di occupazione americana, britannica e francese in Germania saranno addebitati nel conto stesso. Le importazioni di merci dall'Italia nelle Zone di occupazione americana, britannica e francese in Germania, rappresentanti acquisti da parte o per conto delle Forze armate di occupazione americana, britannica e francese, non rientrano tra quelle contemplate dalle disposizioni del presente Accordo.
Protocollo-art. III a)
Art. III a) a) I pagamenti ai titoli elencati nell'allegato I e maturanti durante il periodo di validita' del presente Accordo, saranno effettuati mediante addebitamento o accreditamento nel Conto, sempreche' le operazioni cui i pagamenti stessi si riferiscono risultino debitamente autorizzati dalle competenti Autorita' delle parti contraenti. I pagamenti ai titoli elencati nell'Allegato II e maturanti durante il periodo di validita' del presente Accordo potranno essere addebitati o accreditati nel Conto, a discrezione - a volta in volta - del Governo del Paese cui appartiene il versante.
Protocollo-art. IV
Art. IV. Il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre ed il 31 dicembre quella parte del saldo netto del Conto corrispondente a partite registrate tre mesi o piu' prima delle suddette date e non ancora compensato, diverra' regolabile in dollari USA e sara' pagata in contanti a New York su domanda della parte creditrice.
Protocollo-art. V
Art. V. Se in qualsiasi momento il saldo del conto, a debito o a credito, dovesse superare l'importo di dollari 5 milioni, la parte del saldo eccedente tale somma diverra' regolabile in dollari USA e sara' pagata in contanti a New York su domanda della parte creditrice.
Protocollo-art. VI
Art. VI. La Bank Deutscher Laender e l'Ufficio italiano dei Cambi stabiliranno di comune accordo le modalita' tecniche relative alla esecuzione del presente Accordo.
Protocollo-art. VII
Art. VII. Nel caso di cessazione del presente Accordo, il conto di cui all'art. II sara' chiuso alla data della cessazione, il relativo saldo sara' pagabile in contanti in dollari USA. Detto conto rimarra' tuttavia aperto per tutto il tempo che sara' necessario per ricevere pagamenti dovuti in dipendenza di contratti in corso di esecuzione iniziati prima della data di chiusura del conto. Tali pagamenti saranno compensati e i saldi regolati alla fine di ciascun mese.
Protocollo-art. VIII
Art. VIII. Il presente Accordo, compresi gli allegati I, II, e III che ne formano parte integrale, restera' in vigore fino al 30 giugno 1950. Esso potra' essere prorogato oltre tale termine per un periodo o per periodi fissati di volta in volta di comune accordo. Roma, 26 aprile 1949 Parafato per i Governi Militari per la Germania (Statunitense, Britannico e Francese) da M. R. L. ROBINSON Capo della Delegazione della Germania occidentale Parafato per il Governo italiano da U. GRAZZI Capo della Delegazione italiana Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SFORZA ALLEGATO I PAGAMENTI RECIPROCAMENTE TRASFERIBILI I sotto elencati pagamenti, maturati durante il periodo di validita' del presente Accordo, dovranno essere effettuati mediante addebitamento o accreditamento nel Conto e le relative autorizzazioni dovranno essere concesse, ogni qualvolta cio' sia richiesto dalle norme valutarie delle Parti contraenti, solo se l'operazione che da' luogo al pagamento (1) e' stata debitamente autorizzata dalle competenti Autorita' delle Parti contraenti: a) Pagamenti relativi a, importazioni e esportazioni di merci; sp; (1) Diritti di brevetto e di sfruttamento saranno considerati come giustificati da "un'operazione debitamente autorizzata dalle competenti autorita' delle Parti contraenti" soltanto se il relativo contratto e' stato debitamente autorizzato prima della data del presente Protocollo dalle competenti autorita' delle parti contraenti, oppure debitamente autorizzato o confermato dopo la data suddetta. Inoltre potranno essere effettuati attraverso il Conto solo i pagamenti per diritti di brevetto e di sfruttamento maturati posteriormente alla data di autorizzazione o di conferma del contratto. L'esecuzione di pagamenti per diritti maturati prima di detta data e' subordinata a speciale autorizzazione delle competenti autorita' del Paese cui appartiene il versante. b) Pagamenti "under processing and repair contracts"; c) Pagamenti normalmente accessori all'interscambio commerciale e al commercio di transito dovuti in Germania e in Italia, quali spese di trasporto e assicurazioni; d) Pagamenti relativi a "merchanting and entrepot trade", restando inteso che tali pagamenti dovranno egualmente essere effettuati mediante addebitamento o accreditamento nel conto ogni qual volta le competenti Autorita' delle Parti contraenti abbiano debitamente autorizzato le relative operazioni; e) Pagamenti per tasse, commissioni, spese pubblicitarie e di rappresentanza, relative all'intercambio commerciale; f) Pagamenti inerenti alla concessione, al mantenimento e alla registrazione di brevetti, disegni e marchi di fabbrica, e gli onorari professionali comprese le tasse relative (incluso il costo delle ricerche); g) Pagamenti di diritti di brevetto e di sfruttamento per brevetti, diritti d'autore ed altri diritti del genere che non possono essere usati senza il consenso del proprietario; h) Pagamenti derivanti dal regolamento periodico dei conti delle Amministrazioni ferroviarie e postelegrafoniche; i) Pagamenti d'altra natura, previe intese tra le competenti Autorita' dei due Paesi. Inoltre potranno essere effettuati attraverso il Conto solo i pagamenti per diritti di brevetto e di sfruttamento maturati posteriormente alla data di autorizzazione o di conferma del contratto. L'esecuzione di pagamenti per diritti maturati prima di detta data e' subordinata a speciale autorizzazione delle competenti autorita' del Paese cui appartiene il versante. ALLEGATO II PAGAMENTI LA CUI AMMISSIONE AL TRASFERIMENTO DI FACOLTA' DELLE PARTI CONTRAENTI I pagamenti ai titoli sotto elencati, maturati durante il periodo di validita' dell'accordo di pagamenti, potranno essere addebitati o accreditati nel Conto a discrezione, di volta in volta, del Governo del Paese cui appartiene il versante. Pagamenti per: a) tutti i servizi non specificatamente menzionati nell'allegato I, purche' non esclusi dal presente allegato II; b) abbonamenti a pubblicazioni periodiche; c) stipendi, salari e quote per assicurazioni sociali; d) pensioni, alimenti, spese di studio e rimesse a scopi filantropici; e) spese di viaggio; f) spese per rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni ufficiali, eccettuate le spese postali, telefoniche e telegrafiche, e altre spese di comunicazione. g) tasse, ammende e spese giudiziarie. ALLEGATO III L'Accordo di pagamenti continuera' a funzionare nel quadro dell'Accordo per i pagamenti e le compensazioni tra i Paesi Europei del 16 ottobre 1948 durante il periodo di validita' di quest'ultimo 26 aprilei' 1949 Signor Ministro, la presente ha lo scopo di fissare le nostre intese che - in dipendenza del fatto che l'Accordo di Pagamenti parafato in data odierna tra i Governi Militari della Germania (Statunitense, Britannico e Francese) e il Governo italiano e' esteso agli scambi commerciali tra l'Italia e la Zona francese d'occupazione in Germania - i drawing rights accordati dall'Italia alla Zona francese saranno d'ora innanzi applicabili ai conti intrattenuti dalla Bank Deutscher Laender con l'Ufficio italiano dei Cambi, conti nei quali vengono addebitati e accreditati i pagamenti relativi all'intercambio commerciale tra la Germania Occidentale e l'Italia. M. R. L. ROBINSON Capo della Delegazione della Germania Occidentale Ministro Plenipotenziario. U. GRAZZI Capo della Delegazione italiana Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SFORZA
Scambio di Note
26 aprile 1949 Signor Generale, ho ricevuto la Vostra lettera del 26 aprile cosi' concepita: "la presente ha lo scopo di fissare le nostre intese che - in dipendenza del fatto che l'Accordo di Pagamenti firmato in data odierna tra i Governi Militari della Germania (Statunitense, Britannico e Francese) e il Governo italiano e' esteso agli scambi commerciali tra l'Italia e la Zona francese d'occupazione in Germania - i drawing rights accordati dall'Italia alla Zona Francese saranno d'ora innanzi applicabili ai conti intrattenuti dalla Bank Deutscher Laender con l'Ufficio italiano dei Cambi, conti nei quali vengono addebitati e accreditati i pagamenti relativi all'intercambio commerciale tra la Germania Occidentale e l'Italia". Ho il pregio di confermarle il mio accordo su quanto sopra. U. GRAZZI Capo della Delegazione italiana Brig. M. R. L. ROBINSON. Capo della Delegazione della Germania Occidentale. Visto, d'ordine del Presidente della, Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SFORZA 26 aprile 1949 Signor Generale, La presente ha lo scopo di fissare le nostre intese sul fatto che l'Accordo di Pagamenti parafato in data odierna tra i Governi Militari della Germania (Statunitense, Britannico e Francese) e il Governo italiano e' esteso anche agli scambi commerciali tra la Germania Occidentale e il Territorio di Trieste. In conseguenza i pagamenti relativi agli scambi commerciali e ai servizi tra la Germania Occidentale e il Territorio di Trieste saranno addebitati e accreditati nel conto di compensazione stabilito dall'Accordo di Pagamenti nello stesso modo e con gli stessi limiti dei pagamenti tra la Germania Occidentale e l'Italia. U. GRAZZI Capo della Delegazione italiana Brig. M. R. L. ROBINSON Capo della Delegazione della Germania Occidentale Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SFORZA 26 aprile 1949 Signor Ministro, ho ricevuto la Vostra lettera del 26 aprile cosi' concepita: "La presente ha lo scopo di fissare le nostre intese sul fatto che l'Accordo di Pagamenti parafato in data odierna tra i Governi Militari della Germania (Statunitense, Britannico e Francese) e il Governo italiano e' esteso anche agli scambi commerciali tra la Germania Occidentale e il Territorio di Trieste. In conseguenza i pagamenti relativi agli scambi commerciali e ai servizi tra la Germania Occidentale e il Territorio di Trieste saranno addebitati e accreditati nel conto di compensazione stabilito dall'Accordo di Pagamenti nello stesso modo e con gli stessi limiti dei pagamenti tra la Germania Occidentale e l'Italia". Ho il pregio di confermarLe il mio accordo su quanto sopra. M. R. L. ROBINSON Capo della Delegazione della Germania Occidentale Ministro Plenipotenziario U. GUAZZI Capo della Delegazione italiana Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SFORZA 26 aprile 1949 Signor Ministro, La presente lettera ha lo scopo di fissare le seguenti intese per quanto concerne il pagamento delle forniture di carbone dalla Germania Occidentale all'Italia: I pagamenti relativi al carbone - in base a quanto stabilito all'art. III dell'Accordo di pagamenti firmato in data odierna tra i Governi Militari della Germania (Statunitense, Britannico e Francese) ed il Governo italiano non saranno accreditati nell'Offset Account previsto all'art. II del detto Accordo di pagamenti, ma continueranno ad essere eseguiti in dollari USA fino a che interverranno altre intese in merito. Allo scopo di conformarsi a quanto stabilito dalle disposizioni dell'Accordo di pagamenti e compensazioni tra i Paesi Europei del 16 ottobre 1948 i suddetti pagamenti continueranno ad essere accreditati nel "Conto Speciale dollari" aperto presso l'Ufficio italiano dei Cambi al nome della Bank Deutscher Laender onde permettere l'esecuzione delle compensazioni da effettuarsi in conformita' al predetto Accordo intraeuropeo. Qualsiasi saldo risultante a favore dell'Italia nell'Offset Account all'ultimo giorno di ogni mese sara' girato al "Conto Speciale dollari", accreditando l'Off-set Account e addebitando corrispondentemente il "Conto Speciale Dollari". Qualsiasi residuo saldo creditore del "Conto Speciale Dollari" sara' considerato un debito in dollari USA dovuto l'ultimo giorno del mese in questione e verra' regolato in conformita'. Resta inteso, tuttavia, che nessuna quota di drawing rights che potrebbero essere concessi dall'Italia alla Germania Occidentale per il periodo decorrente dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950 potra' essere utilizzata dalla Germania Occidentale fino a che il supero del pagamenti in dollari fatti dall'Italia alla Germania Occidentale dopo il 1 luglio 1949 sui pagamenti in dollari effettuati dalla Germania Occidentale all'Italia dopo il 1 luglio 1949 sia stato riacquistato contro un corrispondente accredito nell'Offset Account. M. R. L. ROBINSON Capo della Delegazione della Germania Occidentale Ministro Plenipotenziario U. GRAZZI Capo della Delegazione italiana Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SFORZA 26 aprile 1949 Signor Generale, ho ricevuto la Vostra lettera del 26 aprile cosi' concepita: "la presente lettera ha lo scopo di fissare le seguenti intese per quanto concerne il pagamento delle forniture di carbone dalla Germania Occidentale all'Italia: I pagamenti relativi al carbone - in base a quanto stabilito all'art. III dell'Accordo di pagamenti firmato in data odierna tra i Governi Militari della Germania (Statunitense, Britannico e Francese) ed il Governo italiano non saranno accreditati nell'Offset Account previsto all'art. II del detto Accordo di pagamenti ma continueranno ad essere eseguiti in dollari USA fino a che intereverranno altre intese in merito. Allo scopo di conformarsi a quanto stabilito dalle disposizioni dell'Accordo di pagamenti e compensazioni tra i Paesi Europei del 16 ottobre 1948 i suddetti pagamenti continue L'anno ad essere accreditati nel "Conto Speciale dollari" aperto presso l'Ufficio italiano dei Cambi al nome della Bank Deutsher Laender onde permettere l'esecuzione delle compensazioni da effettuarsi in conformita' il predetto Accordo intraeuropeo. Qualsiasi saldo risultante a favore dell'Italia nell'Offset Account all'ultimo giorno di ogni mese sara' girato al "Conto Speciale dollari", accreditando l'Offset Account e addebitando corrispondentemente il "Conto Speciale dollari". Qualsiasi residuo saldo creditore del "Conto Speciale dollari" sara' considerato un debito in dollari USA dovuto l'ultimo giorno del mese in questione e verra' regolato in conformita'. Resta inteso, tuttavia, che nessuna quota di drawing rights che potrebbero essere concessi dall'Italia alla Germania Occidentale per il periodo decorrente dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950 potra' essere utilizzata, dalla Germania Occidentale fino a che il supero dei pagamenti in dollari fatti dall'Italia alla Germania Occidentale dopo il 1 luglio 1949 sui pagamenti in dollari effettuati dalla Germania dopo il 1 luglio 1949 sia stata riacquistata contro un corrispondente accredito nell'Offset Account". Ho il pregio di confermarLe il mio accordo su quanto sopra. U. GRAZZI Capo della Delegazione italiana Brig. M. R. L. ROBINSON Capo della Delegazione della Germania Occidentale Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SFORZA 26 aprile 1949 Signor Generale, la presente ha lo scopo di fissare le nostre intese sul fatto che i pagamenti per forniture di carbone dalla Germania Occidentale al Territorio di Trieste saranno accreditati nel "Conto Speciale in dollari" che la Bank Deutscher Laender intrattiene con l'Ufficio italiano dei Cambi e saranno soggetti agli stessi termini e alle stesse condizioni dei pagamenti per le consegue di carbone dalla Germania Occidentale all'Italia. U. GRAZZI Capo della Delegazione italiana Brig. M. R. L. ROBINSON Capo della Delegazione della Germania Occidentale Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SFORZA 26 aprile 1949 Signor Ministro, ho ricevuto la Vostra lettera del 26 aprile cosi' concepita: "la presente ha lo scopo di fissare le nostre intese sul fatto che i pagamenti per forniture di carbone dalla Germania Occidentale al Territorio di Trieste saranno accreditati nel "Conto Speciale in dollari" che la Bank Deutscher Laender intrattiene con l'Ufficio italiano dei Cambi e saranno soggetti agli stessi termini e alle stesse condizioni dei pagamenti per le consegne di carbone dalla Germania Occidentale all'Italia". Ho il pregio di confermarLe il mio accordo su quanto sopra. M. R. L. ROBINSON Capo della Delegazione della Germania Occidentale Ministro Plenipotenziario U. GRAZZI Capo della Delegazione-italiana Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SFORZA
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