DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1950, n. 827
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione:
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il commercio con l'estero, ad interim, per l'industria e commercio e per le finanze: Decreta:
Art. 1
Piena ed intera esecuzione e' data ai seguenti Accordi conclusi a Roma il 28 aprile 1949 tra il Governo italiano ed i rappresentanti delle tre zone occidentali di occupazione in Germania: a) Minuta concordata delle discussioni commerciali della Commissione mista tra i rappresentanti del Governo italiano e i rappresentanti delle tre zone occidentali di occupazione in Germania; b) Memorandum concernente la protezione, attualmente concessa in Italia, ai brevetti ed ai marchi di fabbrica o di commercio di pertinenza di persone o ditte di nazionalita' germanica; c) Protocollo e relativi allegati d) Scambi di Note.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 luglio 1949.
EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - PELLA - BERTONE - VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 settembre 1950
Atti del Governo, registro n. 35, foglio n. 89. - CARLOMAGNO
Agreed
Agreed minute of trade discussions of the Mixed Commission between representatives of the italian Government and representatives of the three Western Zones of occupation in Germany. Parte di provvedimento in formato grafico
Minuta
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