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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1950, n. 830

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 25 giugno 1949, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa; Visto il regio decreto 29 settembre 1921, n. 1466, con il quale il Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli con sede in Udine, venne giuridicamente riconosciuto e ne fu approvato lo statuto organico; Visti i successivi regi decreti 23 luglio 1926, n. 1573, 15 febbraio 1934 e 21 dicembre 1942, contenenti modificazioni dello statuto stesso; Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria dei delegati del Consorzio suddetto in data 31 marzo 1949 e l'atto notarile 5 aprile 1950, con i quali si modifica l'intero testo di statuto consortile; Vista l'istanza in data 22 ottobre 1949, con la quale il suddetto Consorzio chiede l'approvazione del nuovo testo di statuto; Udito il parere del Comitato della Commissione centrale per le cooperative in data 11 luglio 1950 ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici; Decreta: Lo statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli, con sede in Udine, e' modificato come al testo annesso al presente decreto, composto di numero 40 articoli, visto e firmato dal Ministro proponente.

EINAUDI MARAZZA - ALDISIO

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 ottobre 1950

Atti del Governo, registro n. 36, foglio n. 14. - CONSOLI

Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine-art. 1

Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli - Udine Art. 1. E' costituito un Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro legalmente costituite e regolarmente iscritte nel registro prefettizio, che prende il nome di i Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli" con sede in Udine. Il Consorzio avra' la durata di anni cinquanta a partire dal 1 gennaio 1933.

Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine-art. 2

Art. 2. Il suo scopo e' l'esercizio delle imprese di costruzioni edilizie, di arginature per difesa di acqua, di bonifiche agraria e idrauliche, ferroviarie, ecc., da esercitarsi col mezzo delle forze associate del lavoro delle cooperative consorziate, alla condizioni di cui alle leggi in materia.

Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine-art. 3

Art. 3. Le cooperative ammesse nel Consorzio, per quanto in rapporto alla funzione consorziale, sono soggette a tutte le norme del presente statuto compreso il versamento dei tre decimi della loro quota di contribuzione sociale da versarsi all'atto di ammissione. Contro il giudizio del Consiglio che ricusa l'ingresso di altre societa' di lavoro, e' ammesso il ricorso ai sindaci.

Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine-art. 4

Art. 4. L'ammissione di nuove cooperative e' deliberata dal Consiglio del consorzio su domanda della cooperativa interessata, dimostrante i requisiti voluti per l'ammissione ed accompagnata da un estratto della deliberazione dell'assemblea sociale o del Consiglio di amministrazione, se a cio' sia autorizzato dallo statuto, concernente la deliberazione di far parte del Consorzio e la designazione dei propri delegati all'assemblea del medesimo.

Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine-art. 5

Art. 5. L'ammissione della cooperativa deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci e non e' valida ove non sia stato effettuato il versamento di almeno tre decimi della quote dovute.

Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine-art. 6

Art. 6. La responsabilita' di ciascuna cooperativa e' limitata alle quote sottoscritte.

Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine-art. 7

Art. 7. Le cooperative cessano di far parte del Consorzio: 1. Per esclusione la quale e' deliberata dall'assemblea dei delegati: a) in caso di inadempienza degli obblighi stabiliti dalla legge e dallo statuto; b) in caso di fallimento della cooperativa; c) quando la cooperativa venga meno ai suoi impegni economici, tecnici e morali nei riguardi del Consorzio; d) quando la cooperativa danneggi l'interesse del Consorzio compiendo atti che ne pregiudichino il credito e il regolare e migliore andamento; e) quando la cooperativa non rispetti le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti che verranno compilati e delle deliberazioni e disposizioni regolarmente emanate dagli organi direttivi del Consorzio e non uniformi il proprio funzionamento amministrativo e morale alle disposizioni di legge e ai principi della cooperazione. 2. Per recesso il quale e' consentito nei soli casi previsti dalla legge.

Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine-art. 8

Art. 8. Contro il provvedimento di esclusione motivato da violazione delle norme statutarie, la cooperativa colpita puo' ricorrere all'autorita' giudiziaria. La liquidazione della quota ad essa spettante ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente alla cooperativa e il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dalla approvazione del bilancio stesso. Nessun altro diritto potra' vantare la cooperativa sul patrimonio del Consorzio.

Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine-art. 9

Art. 9. L'esclusione dovra' essere notificata per iscritto alla cooperativa interessata. Per gli affari conclusi dal Consorzio fino al giorno in cui la esclusione di una cooperativa diviene efficace, la cooperativa cessante rimane obbligata verso i terzi per due anni dal giorno stesso nei limiti della responsabilita' stabilita dal presente statuto, in conformita' all'[art. 2530 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2530).

Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine-art. 10

Art. 10. Le quote sono di L. 500 (cinquecento) ciascuna e per provvedere ai mezzi di funzionamento del Consorzio, ognuna della cooperative che lo costituisce contribuisce almeno con una quota per ogni cinquemila lire del proprio capitale e almeno con una quota ogni dieci soci. In ogni caso le cooperative devono sottoscrivere tante quote che rappresentino un valore nominale di almeno lire venticinquemila. Il patrimonio del Consorzio, all'atto della costituzione, e' formato dalle quote conferite dalle cooperative consorziate.

Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine-art. 11

Art. 11. Il patrimonio e' aumentabile: 1) col versamento di ulteriori quote da parte delle cooperative aggregate originariamente ai Consorzio o che saranno ammesse al medesimo; 2) col fondo di riserva; 3) con i fondi che si istituissero per altri scopi di mutualita' o previdenza o che pervenissero per qualsiasi titolo al Consorzio.

Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine-art. 12

Art. 12. Le quote consorziali non sono cedibili.

Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine-art. 13

Art. 13. Il saldo delle quote di contribuzione a cui sono impegnate le cooperative in base all'articolo precedente, deve effettuarsi in rate mensili entro un anno decorrente dal versamento dei primi tre decimi.

Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine-art. 14

Art. 14. I soci del Consorzio sono le cooperative stesse, nelle persone dei loro rispettivi delegati. Per ogni societa' il numero dei delegati e' proporzionato al numero dei soci nella misura di un delegato per ogni cinquanta soci. In ogni caso il numero dei delegati per ogni societa' non potra' superare il numero di cinque.

Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine-art. 15

Art. 15. L'assemblea e' costituita dai delegati delle diverse cooperative consorziate. Tali delegati sono nominati dalle assemblee generali delle singole cooperative delle quali debbono essere soci, durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Ciascun delegato non ha che un voto.

Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine-art. 16

Art. 16. L'esercizio del Consorzio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio annuale sara' compilato e presentato all'assemblea entro i tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, colla relazione dei sindaci. Esso indichera' il capitale conferito dalle cooperative consorziate il capitale effettivamente versato, le risultanze attive e passive dell'esercizio e dimostrera' esattamente gli utili conseguiti o le perdite sofferte.

Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine-art. 17

Art. 17. Detratta dagli utili la quota del 50% da assegnarsi al fondo di riserva e un dividendo non superiore al cinque per cento alle somme versate al Consorzio dalle cooperative consorziate, gli utili restanti debbono essere ripartiti fra le cooperative stesse in ragione della rispettiva forza di lavoro colla quale hanno concorso alla esecuzione dei lavori stessi, valutando tale forza di lavoro in ragione dei salari percepiti dagli operai di ciascuna cooperativa.

Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine-art. 18

Art. 18. Quando il fondo di riserva abbia raggiunto l'ammontare del capitale del Consorzio, la quota del 50% assegnata a questo fondo potra' essere diminuita sino alla meta' a vantaggio della parte da ripartirsi in base ai salari percepiti dagli operai di ciascuna cooperativa.

Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine-art. 19

Art. 19. Il Consorzio esplica la sua azione per mezzo: 1) dell'assemblea dei rappresentanti delle societa' consorziate; 2) del Consiglio di amministrazione; 3) del presidente; 4) dei sindaci.

Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine-art. 20

Art. 20. L'assemblea e' costituita dai delegati delle societa' consorziate secondo il disposto dell'art. 15. Essa e' il potere deliberante o puo' essere ordinaria e straordinaria. L'assemblea ordinaria si convoca almeno una volta all'anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio; la straordinaria si convoca, oltre che per modificare lo statuto e per deliberare la proroga o lo scioglimento del Consorzio, ogni qualvolta gli interessi del Consorzio lo esigono. Sono attribuzioni dell'assemblea ordinaria: 1) discutere, approvare o modificare il bilancio consuntivo dell'esercizio annuale, udita la relazione dei sindaci; 2) nominare gli amministratori, i sindaci ed eventualmente, il Comitato tecnico; 3) pronunciarsi sulle proposte di espulsione o sul recesso.

Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine-art. 21

Art. 21. La convocazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria e' fatta dagli amministratori, mediante avviso notificato con lettera raccomandata alle societa' consorziate, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza e pubblicato, nel medesimo tempo, sul Foglio annunzi legali della Provincia. L'assemblea e' presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione, salvo il caso di cui all'art. 23 del presente statuto; essa e' valida quando sia presente almeno la meta' piu' uno dei delegati delle societa' consorziate. Ove questo numero non fosse raggiunto, l'assemblea verra' convocata in seconda seduta col preavviso di otto giorni e colle medesime norme di convocazione. In questo caso l'assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei delegati presenti.

Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine-art. 22

Art. 22. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno degli oggetti da trattarsi e l'ora e il luogo della convocazione. Qualunque deliberazione presa sopra un oggetto non indicato nell'ordine del giorno e' nulla. Le deliberazioni si prendono a maggioranza relativa di voti, salvo il disposto dell'art. 37.

Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine-art. 23

Art. 23. Le assemblee possono essere convocate su richiesta dei singoli o di un quinto dei delegati delle societa' consorziate. Per le convocazioni fatte dai sindaci, l'assemblea elegge un presidente a dirigere la discussione.

Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine-art. 24

Art. 24. Il Consiglio di amministrazione e' composto da 5 a 9 membri. La determinazione del numero e la nomina sono di competenza dell'assemblea dei delegati che li elegge nel proprio seno. Durano in carica due anni e sono rieleggibili. Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. In caso di parita' prevale il voto del presidente. I componenti il Consiglio sono dispensati dall'obbligo di prestare cauzione, ma sono investiti delle responsabilita' determinate dalle regole del mandato e debbono essere maggiorenni.

Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine-art. 25

Art. 25. Gli eletti a costituire il Consiglio, nella prima adunanza nominano il presidente, il vice presidente, il segretario ed il cassiere. La carica di cassiere puo' essere conferita dal Consiglio anche ad un, ente di credito. Nella deliberazione di nomina del cassiere verra' determinato se ed in quale misura debba prestarsi cauzione.

Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine-art. 26

Art. 26. Se a seguito di recesso, dimissione o decadenza resta vacante nel corso dell'esercizio qualche posto nel Consiglio, vi provvedono alla surrogazione i consiglieri rimasti in unione ai sindaci. Tale sistema di surrogazione non e' ammessa quando i consiglieri in carica nominati dall'assemblea siano ridotti a meno della meta'. Il surrogante rimane in carica fino alla prossima assemblea ordinaria.

Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine-art. 27

Art. 27. Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni: 1) assumere o dispensare dal servizio i direttori e gli impiegati, secondo le esigenze del servizio e dei lavori del Consorzio; 2) compilare i regolamenti interni; 3) compilare il bilancio consuntivo; 4) promuovere e concludere contratti di lavoro; 5) acquistare immobili, attrezzi, materie necessarie per l'impresa consorziale; 6) assumere mutui od altre operazioni nell'interesse del Consorzio e per il regolare corso dei lavori assunti o da assumersi; 7) nominare procuratori e dare esecuzione agli atti amministrativi ed esecutivi inerenti ai contratti stipulati dal Consorzio; 8) esercitare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che la legge e il presente statuto non riservino tassativamente all'assemblea; 9) nominare il Comitato tecnico a sensi dell'art. 33.

Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine-art. 28

Art. 28. Il presidente rappresenta legalmente il Consorzio, assume la firma sociale e presiede le adunanze del Consiglio. In mancanza, assenza o impedimento e' sostituito dal vice presidente.

Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine-art. 29

Art. 29. Alla sorveglianza delle operazioni consorziali e alla revisione del bilancio provvedono i sindaci; essi sono tre effettivi e due supplenti e possono essere scelti tanto tra i soci che i non soci. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La loro eleggibilita', decadenza, incompatibilita' e funzioni, sono determinate dalle norme di legge.

Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine-art. 30

Art. 30. La direzione del Consorzio si compone di un direttore tecnico e di un direttore amministrativo, entrambi nominati dal Consiglio. I direttori possono non appartenere alle societa' consorziate e prestano la cauzione eventualmente fissata dal Consiglio. Partecipano alle sedute del Consiglio, se richiesti con voto consultivo.

Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine-art. 31

Art. 31. Al direttore tecnico e' affidata la direzione e la gestione dei lavori; egli fa progetti e preventivi; compila gli inventari tecnici; da il suo parere sulla assunzione o meno dei lavori; assume e licenzia gli operai; rappresenta il Consorzio presso gli enti appaltanti e firma gli atti per i quali ha ricevuto autorizzazione. Il direttore tecnico puo' essere coadiuvato da assistenti nominati dal Consiglio.

Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine-art. 32

Art. 32. Al direttore amministrativo e' affidata la responsabilita' dell'ufficio amministrativo. Egli cura la tenuta della contabilita' del Consorzio e controlla quelle delle cooperative consorziate; gestisce la cassa consorziale; tratta col clienti e fornitori; cura la esecuzione di tutte le deliberazioni consigliari, delle pubblicazioni stabilite dalla legge e compie tutti gli atti per i quali ha ricevuto facolta' dal Consiglio. Il direttore amministrativo e' coadiuvato da impiegati nominati dal Consiglio.

Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine-art. 33

Art. 33. Ove sia ritenuto necessario per il migliore andamento dei lavori assunti dal Consorzio sara' costituito dal Consiglio un Comitato tecnico, composto di tre persone competenti in ordine alla direzione dei lavori di cui e' oggetto l'impresa del Consorzio. Uno del membri del Comitato tecnico potra' essere scelto fra gli estranei; gli altri due dovranno sempre essere soci delle cooperative consorziate.

Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine-art. 34

Art. 34. Le attribuzioni del Comitato tecnico hanno carattere consultivo. Dietro richiesta del Consiglio di amministrazione e del direttore tecnico, esso esprimera' il suo avviso sulle perizie del lavori da assumersi, sulle compilazioni dei progetti e delle relazioni inerenti ai contratti da stipularsi e sulla regolare prosecuzione dei lavori in corso di esecuzione e di collaudo.

Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine-art. 35

Art. 35. Nella esecuzione dei lavori affidati dal Consorzio, devono essere impiegati esclusivamente operai che siano soci delle cooperative consorziate. In casi eccezionali puo' essere consentito l'impiego di operai ausiliari osservate le limitazioni e le condizioni dell'art. 47 del regolamento sulle cooperative, 12 febbraio 1911, n. 278.

Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine-art. 36

Art. 36. Il Consorzio ha diritto di ispezionare le societa' associate onde garantirsi del retto andamento contabile e amministrativo. Le ispezioni verranno ordinate dal Consorzio e le societa' associate sono tenute a prestarsi ad ogni richiesta dell'ispettore e ad uniformarsi alle sue decisioni le quali non devono ledere l'autonomia delle cooperative consorziate che possono solo ricorrere al Collegio dei sindaci del Consorzio il quale giudichera' inappellabilmente.

Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine-art. 37

Art. 37. Il Consorzio cessa le sue funzioni per le stesse cause per cui si sciolgono le societa' cooperative a norma dell'[art. 2539 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2539). Lo scioglimento anticipato puo' essere volontariamente deliberato quando, per una notevole diminuzione del patrimonio del Consorzio o del numero delle cooperative consorziate, o per altre ragioni, venga deliberato dall'assemblea col voto favorevole di almeno due terzi dai delegati rappresentanti le cooperative consorziate.

Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine-art. 38

Art. 38. In caso di scioglimento del Consorzio, per una qualunque delle cause indicate nel precedente articolo, il netto risultante dalla liquidazione andra' ripartito fra le cooperative consorziate in proporzione alle rispettive quote di capitale.

Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine-art. 39

Art. 39. L'assemblea che delibera lo scioglimento del Consorzio nomina anche i liquidatori i quali, oltre alle facolta' loro conferite dalla legge, sono autorizzati a vendere gli immobili sociali nella forma che crederanno piu' conveniente ai fini della liquidazione.

Statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli Udine-art. 40

Art. 40. Per l'esercizio dell'impresa di cui e' oggetto il Consorzio in esecuzione del presente statuto, per disciplinare i rapporti tecnici ed amministrativi fra il Consiglio, la Direzione e il personale dipendente dal Consorzio, potra' essere compilato apposito regolamento da approvarsi dall'assemblea. MARIO DAL DAN CAVALIERI dott. ALFREDO, notato in Udine. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale