LEGGE 6 ottobre 1950, n. 835
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È fatto obbligo alle Amministrazioni dello Stato di riservare agli stabilimenti industriali, comprese le piccole industrie e quelle artigiane delle province del Lazio, dell'Abruzzo e Molise, della Campania, della Lucania, delle Puglie, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna, e dei territori dell'Isola d'Elba, le forniture e lavorazioni previste dal decreto legislativo 18 febbraio 1947, n. 40. Lo stesso obbligo è posto a carico delle Amministrazioni delle ferrovie dello Stato e della Marina militare, per le forniture previste dai decreti legislativi 14 giugno 1945, n. 374, e 15 novembre 1946, n. 503.
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