LEGGE 13 ottobre 1950, n. 847

Type Legge
Publication 1950-10-13
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. I limiti di valore previsti dagli articoli 16 e 19 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, contenente norme per l'esecuzione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sono aumentati di venti volte. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Dogliani, addì 13 ottobre 1950 EINAUDI DE GASPERI - SCELBA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

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