DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1950, n. 857
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 52 della legge 14 luglio 1950, n. 581, che ratifica il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia; Decreta:
TITOLO I. DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO
Art. 1
(Tentativo di conciliazione)
Il testo dell'art. 185 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 185 (Tentativo di conciliazione). - Se la natura della causa lo consente, il giudice istruttore, nella prima udienza, deve cercare di conciliare le parti, disponendo, quando occorre, la loro comparizione personale. "Il tentativo di conciliazione puo' essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione. "Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo".
Art. 2
(Chiamata di terzo)
Il testo dell'art. 269 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 269 (Chiamata di un terzo in causa). - Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell'art. 106, la parte deve provvedere mediante citazione a comparire alla prima udienza, osservati i termini stabiliti nell'art. 163-bis. "Il giudice istruttore, quando ne e' richiesto nella prima udienza, puo' concedere un termine per la chiamata del terzo, fissando all'uopo una nuova udienza. "La parte che chiama un terzo deve depositare la citazione entro il termine di cui all'art. 165, mentre il terzo puo' costituirsi a norma dell'art. 166 o all'udienza".
Art. 3
(Riassunzione del processo interrotto)
Il testo dell'art. 299 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 299 (Morte o perdita della capacita' prima della costituzione). - Se prima della costituzione in cancelleria o all'udienza davanti al giudice istruttore, sopravviene la morte oppure la perdita della capacita' di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo e' interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione, osservati i termini di cui all'art. 13-bis".
Art. 4
(Documenti prodotti davanti al pretore e al conciliatore)
Il testo dell'art. 315 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 315 (Conservazione di documenti). - I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio e ivi conservati fino alla definizione del giudizio".
Art. 5
(Processo d'appello)
L'art. 349 del Codice di procedura civile e' abrogato.
Art. 6
(Estinzione del processo. Rimessione al primo giudice)
Il testo dell'art. 354 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 354 (Rimessione al primo giudice per altri motivi). - Fuori dei casi previsti nell'articolo precedente, il giudice d'appello non puo' rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva, oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, ovvero dichiari la nullita' della sentenza di primo grado a norma dell'art. 161 secondo comma. "Il giudice d'appello rimette la causa al primo giudice anche nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sull'estinzione del processo a norma e nelle forme dell'art. 308. "Nei casi di rimessione al primo giudice previsti nei commi precedenti, si applicano le disposizioni dell'articolo 353. "Se il giudice d'appello dichiara la nullita' di altri atti compiuti in primo grado, ne ordina, in quanto possibile, la rinnovazione a norma dell'art. 356".
Art. 7
(Sospensione dell'esecuzione delle sentenze in sede di revocazione e d'opposizione di terzo)
Il testo degli articoli 401 e 407 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 401 (Sospensione dell'esecuzione). - Il giudice della revocazione puo' pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, l'ordinanza prevista nell'art. 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito". "Art. 407 (Sospensione dell'esecuzione). - Il giudice dell'opposizione puo' pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, l'ordinanza prevista nell'art. 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito".
Art. 8
(Forme delle decisioni del collegio)
Il testo degli articoli 402 e 682 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 402 (Decisione). - Il giudice, se dichiara inammissibile o improcedibile la domanda o la rigetta per infondatezza dei motivi, condanna l'attore alla perdita del deposito. "Con la sentenza che pronuncia la revocazione il giudice ordina la restituzione del deposito, decide il merito della causa e dispone l'eventuale restituzione di cio' che siasi conseguito con la sentenza revocata. "Il giudice, se per la decisione del merito della causa ritiene di dover disporre nuovi mezzi istruttori, pronuncia, con sentenza, la revocazione della sentenza impugnata e rimette con ordinanza le parti davanti all'istruttore". "Art. 682 (Decisione separata sulla convalida). - Nei casi previsti negli articoli 680 e 681 secondo comma, il giudice istruttore, se la trattazione del merito richiede una lunga istruzione, puo' disporre che le questioni relative alla convalida siano decise prima del merito".
Art. 9
(Riassunzione di cause rimesse ad altro giudice)
Il testo degli articoli 512, 548 e 779 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 512 (Risoluzione delle controversie). - Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o piu' crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione provvede all'istruzione della causa, se e' competente; altrimenti rimette le parti davanti al giudice competente a norma dell'art. 17, fissando un termine perentorio per la riassunzione. "Il giudice, se non sospende totalmente il procedimento, provvede alla distribuzione della parte della somma ricavata non controversa". "Art. 548 (Mancata o contestata dichiarazione del terzo). - Se il terzo non comparisce all'udienza stabilita o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, o se intorno a questa sorgono contestazioni, il pretore, su istanza di parte, provvede all'istruzione della causa a, norma del libro secondo, se essa non eccede i limiti della sua competenza; altrimenti rimette le parti davanti al tribunale competente, assegnando loro un termine perentorio per la riassunzione. "Se il terzo non fa la dichiarazione neppure nel corso del giudizio di primo grado, puo' essere applicata nei suoi confronti la disposizione dell'art. 232 primo comma". "Art. 779 (Istanza di liquidazione proposta dai creditori e legatari). - L'istanza dei creditori e legatari prevista nell'art. 509 del Codice civile si propone con ricorso. "Il pretore fissa con decreto l'udienza di comparizione dell'erede e di coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito. Il decreto e' comunicato alle parti dal cancelliere. "Il pretore provvede sull'istanza con ordinanza, contro la quale e ammesso reclamo a norma dell'art. 739. Il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente. "L'istanza di nomina non puo' essere accolta e la nomina avvenuta deve essere revocata in sede di reclamo, se alcuno dei creditori si oppone e dichiara di voler far valere la decadenza dell'erede dal beneficio d'inventario. "Se l'erede contesta l'esistenza delle condizioni previste nell'art. 509 del Codice civile, il pretore rimette le parti davanti al giudice competente, fissando un termine perentorio per la riassunzione e disponendo gli opportuni mezzi conservativi, compresa eventualmente la nomina del curatore".
Art. 10
(Intervento dei creditori nelle espropriazioni mobiliari)
Il testo degli articoli 524, 526, 527 e 528 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 524 (Pignoramento successivo). - L'ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento gia' compiuto, ne da' atto nel processo verbale descrivendo i mobili precedentemente pignorati, e quindi procede al pignoramento degli altri beni o fa constare nel processo verbale che non ve ne sono. "Il processo verbale e' depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo e' compiuto anteriormente alla udienza prevista nell'art. 525 secondo comma, ovvero alla presentazione del ricorso per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati nella ipotesi prevista nel terzo comma dell'art. 525. In tale caso il cancelliere ne da' notizia al creditore primo pignorante e l'esecuzione si svolge in unico processo. "Il pignoramento successivo, se e' compiuto dopo la udienza di cui sopra ovvero dopo la presentazione del ricorso predetto, ha gli effetti di un intervento tardivo rispetto ai beni colpiti dal primo pignoramento. Se colpisce altri beni, per questi ha luogo separato processo". "Art. 526 (Facolta' dei creditori intervenuti). - I creditori intervenuti a norma del secondo comma e del terzo comma dell'articolo precedente partecipano all'espropriazione dei mobili pignorati e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti". "Art. 527 (Diritto dei creditori intervenuti alla distribuzione). - Ai creditori intervenuti a norma dell'art. 525 secondo comma e terzo comma il creditore pignorante ha facolta' di indicare, alla udienza o con atto notificato e, in ogni caso, non oltre i cinque giorni successivi alla comunicazione fattagli dal cancelliere, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. "Se i creditori intervenuti non si giovano, senza giusto motivo, delle indicazioni loro fatte o non rispondono all'invito entro il termine di dieci giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione". "Art. 528 (Intervento tardivo). - I creditori chirografari che intervengono oltre l'udienza indicata nell'art. 525 secondo comma, ovvero oltre la data di presentazione del ricorso per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati nell'ipotesi prevista nell'art. 525 terzo comma, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza. "I creditori che hanno un diritto di prelazione sulle cose pignorate, anche se intervengono a norma del comma precedente, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione".
Art. 11
(Provvedimenti per l'assegnazione e la vendita nella espropriazione mobiliare)
Il testo degli articoli 532, 533, 534 e 535 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 532 (Vendita a mezzo di commissionario). - Quando lo ritiene opportuno, il pretore puo' disporre che le cose pignorate siano affidate a un commissionario, affinche' proceda alla vendita. "Nello stesso provvedimento il pretore, sentito quando occorre uno stimatore, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e puo' imporre al commissionario una cauzione. "Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, la vendita non puo' essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato". "Art. 533 (Obblighi del commissionario). - Il commissionario non puo' vendere se non per contanti. Egli e' tenuto in ogni caso a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al cancelliere col prezzo ricavato dalla vendita, nel termine stabilito dal pretore nel suo provvedimento. "Qualora la vendita senza incanto non avvenga nel termine di un mese dal provvedimento di autorizzazione, il commissionario, salvo che il termine sia prorogato su istanza di tutti i creditori intervenuti, deve riconsegnare i beni, affinche' siano venduti all'incanto. "Il compenso al commissionario e' stabilito dal pretore con decreto". "Art. 534 (Vendita all'incanto). - Quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il pretore, col provvedimento di cui all'art. 530, stabilisce il giorno, l'ora e il luogo in cui deve eseguirsi, e ne affida l'esecuzione al cancelliere o all'ufficiale giudiziario o a un istituto all'uopo autorizzato. "Nello stesso provvedimento il pretore puo' disporre che, oltre alla pubblicita' prevista dal primo comma dell'art. 490, sia data anche una pubblicita' straordinaria a norma del comma terzo dello stesso articolo". "Art. 535 (Prezzo base dell'incanto). - Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base e' determinato dal minimo del giorno precedente alla vendita. "In ogni altro caso il pretore, nel provvedimento di cui all'art. 530, sentito quando occorre uno stimatore, fissa il prezzo di apertura dell'incanto o autorizza, se le circostanze lo consigliano, la vendita al migliore offerente senza determinare il prezzo minimo".
Art. 12
(Estinzione del processo esecutivo)
Il testo degli articoli 630 e 631 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 630 (Inattivita' delle parti). - Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice. "L'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa, salvo il disposto dell'articolo successivo. L'estinzione e' dichiarata con ordinanza del giudice dell'esecuzione, la quale e' comunicata a cura del cancelliere, se e' pronunciata fuori dell'udienza. "Contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa e' ammesso reclamo con l'osservanza delle forme di cui all'art. 178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza". "Art. 631 (Mancata comparizione all'udienza). - Se nel corso del processo esecutivo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice dell'esecuzione fissa una udienza successiva di cui il cancelliere da' comunicazione alle parti. "Se nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo. "Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente".
Art. 13
(Opposizione a decreti ingiuntivi. Termine di comparizione)
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