DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1950, n. 865
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'industria e commercio e per l'agricoltura e foreste; Decreta:
Art. 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891, concernente la repressione delle false indicazioni di provenienza delle merci, riveduto a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925 ed a Londra il 2 giugno 1934.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 dell'Accordo suddetto.
EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - PICCIONI - VANONI TOGNI - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 ottobre 1950
Atti del Governo, registro n. 36, foglio n. 26. - CONSOLI
Arrangement
Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 concernant la repression de fausses indications de provenance sur les marchandises, revise' a' Washington le 2 juin 1911, a' La Haye le 6 novembre 1925 et a Londres le 2 juin 1934. Parte di provvedimento in formato grafico
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