DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1950, n. 866

Type DPR
Publication 1950-04-24
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti i regi decreti-legge 2 maggio 1920, n. 698, 4 maggio 1924, n. 993 e 3 dicembre 1934, n. 2347, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 17 aprile 1925, n. 473, 11 febbraio 1926, n. 255 e 18 aprile 1935, n. 847; Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933; Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10; Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di credito edilizio, con sede in Roma, approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2063, e modificato con regio decreto 29 luglio 1927, n. 1471; Viste le deliberazioni dell'assemblea straordinaria del predetto Istituto, prese in data 30 giugno e 21 novembre 1949; Sentito il Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio; Sentito il Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Allo statuto dell'Istituto nazionale di credito edilizio, societa' per azioni con sede in Roma, sono apportate le modificazioni risultanti dal nuovo testo, composto di quarantatre articoli - allegato al presente decreto - vistato dal Ministro proponente.

EINAUDI PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 ottobre 1950

Atti del Governo, registro n. 36, foglio n. 28. - CONSOLI

Statuto- art. 1

Statuto Art. 1. E' costituita la societa' per azioni col titolo di "Istituto nazionale di credito edilizio societa' per azioni". Il suo funzionamento e' regolato dalle disposizioni contenute nel regi decreti-legge 2 maggio 1920, n. 698, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 4 maggio 1924, n. 993, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 255, e da tutte quelle ad esse successive in materia di credito edilizio, e, in quanto siano con le medesime compatibili, dalle disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti sul credito fondiario nonche' dal presente statuto. L'Istituto e' sottoposto alla vigilanza stabilita dalle vigenti disposizioni di legge.

Statuto- art. 2

Art. 2. L'istituto ha sede in Roma e potra' stabilire succursali in altre citta' della Repubblica. Ha la durata di 50 anni a decorrere dal 1 gennaio 1925.

Statuto- art. 3

Art. 3. L'Istituto ha lo scopo esclusivo di concedere mutui per la costruzione e ricostruzione di case per abitazione, eccettuate quelle di lusso, come pure per la trasformazione, sopraelevazione od ampliamento di case gia' adibite ad uso di abitazione e per le quali l'Istituto riconosca la convenienza delle opere da compiersi per ragioni d'igiene o di migliore adattamento. L'Istituto da' la preferenza alle imprese costruttrici o a gruppi di famiglie che, con metodi cooperativi od in altra opportuna forma, abbiano per scopo di rendere proprietari di un appartamento, o di ogni singola costruzione, i propri componenti o di concedere alloggi ad equo fitto. I mutui possono essere concessi anche a Comuni o ad enti che si propongano di costruire abitazioni senza scopo di speculazione.

Statuto- art. 4

Art. 4. L'Istituto s'interdice di compiere operazioni proprie di credito fondiario.

Statuto- art. 5

Art. 5. Il capitale sociale e' di L. 125.000.000 ripartito in numero 500.000 azioni da L. 250 ciascuna e potra' essere aumentato entro il limite stabilito dal [regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1920-05-02;698), con deliberazione dell'assemblea degli azionisti.

Statuto- art. 6

Art. 6. Il capitale, osservate le disposizioni di legge circa il suo investimento in mutui in numerario, puo' essere impiegato, oltre che nei mutui di cui all'art. 3, anche in titoli emessi o garantiti dallo Stato, in cartelle fondiarie di istituti autorizzati, ed in proprie cartelle edilizie.

Statuto- art. 7

Art. 7. Il capitale dell'Istituto e relative riserve, insieme con la garanzia ipotecaria dei mutui e' vincolato a favore dei portatori delle cartelle edilizie, da emettersi come in appresso, con privilegio a garanzia del pagamento degli interessi e dell'ammortamento della massa delle cartelle stesse.

Statuto- art. 8

Art. 8. L'Istituto, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, puo' emettere cartelle edilizie in corrispondenza dei mutui, ai termini, nei modi, e con le garanzie stabilite dalle disposizioni delle leggi sul credito edilizio e sul credito fondiario.

Statuto- art. 9

Art. 9. L'emissione delle cartelle e' fatta esclusivamente in corrispondenza con i mutui emessi. Le cartelle sono da L. 500 ciascuna, ma possono essere raggruppate in titoli multipli a norma di legge.

Statuto- art. 10

Art. 10. Il tasso dell'interesse delle cartelle edilizie viene determinato dal Consiglio di amministrazione, entro il limite massimo fissato a norma di legge per le cartelle fondiarie.

Statuto- art. 11

Art. 11. Le cartelle edilizie in circolazione sono rimborsate ed annullate mediante estrazioni semestrali a sorte, separatamente pei diversi tipi d'interesse, in ragione di quante corrispondono alle rate di ammortamento maturate nel semestre antecedente e all'importo di quant'altro risulti versato in numerario nel semestre medesimo per restituzione anticipata di capitale.

Statuto- art. 12

Art. 12. La massa delle cartelle edilizie emesse e' garantita dall'intero capitale dell'Istituto e relative riserve, oltreche' dalla massa delle ipoteche prese a garanzia dei mutui.

Statuto- art. 13

Art. 13. I mutui sono concessi a privati o ad enti che si propongano costruzione, ricostruzione, trasformazione, sopraelevazione od ampliamento di case di abitazione.

Statuto- art. 14

Art. 14. L'importo del mutuo non puo' mal superare la meta' del costo della costruzione o ricostruzione e dell'area, ma puo' raggiungere l'intero costo nei casi di ricostruzione parziale, trasformazione, sopraelevazione od ampliamento, quando il valore dell'immobile preesistente, da sottoporsi pur esso ad ipoteca di primo grado a favore dell'Istituto, rappresenti almeno la meta' del valore del fabbricato ad opera compiuta.

Statuto- art. 15

Art. 15. I mutui mediante cartelle edilizie vengono fatti, osservate le disposizioni di legge circa l'investimento del capitale, a giudizio del Consiglio di amministrazione. I mutui debbono sempre essere garantiti da ipoteca di primo grado ed ammortizzati a rate semestrali in un periodo non eccedente i venticinque anni.

Statuto- art. 16

Art. 16. Il tasso di interesse per i mutui in numerario viene fissato dal Consiglio di amministrazione e non potra' essere superiore al 6%. Per i mutui eseguiti in cartelle il tasso e' uguale a quello delle corrispondenti cartelle stabilito a mente dell'art. 10.

Statuto- art. 17

Art. 17. Le semestralita' di ammortamento sono determinate in conformita' delle disposizioni proprie del credito fondiario. La misura della provvigione dovuta all'Istituto viene fissata dal Consiglio di amministrazione entro il limite di quella stabilita per legge.

Statuto- art. 18

Art. 18. Per la riscossione delle semestralita' l'Istituto ha facolta' di valersi della procedura propria della esazione delle imposta per tutto il periodo per il quale e' ammessa la esenzione dal tributo fondiario.

Statuto- art. 19

Art. 19. Il mutuatario ha facolta' di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte ed in qualsiasi tempo, il saldo del capitale residuale da esso dovuto, e nel caso di mutui fatti in cartella puo' eseguire il rimborso anche con cartelle di eguale saggio di interesse valutate alla pari. In ogni caso deve corrispondere in contanti all'Istituto, oltre a quanto spetti all'Erario a termini delle leggi sul credito fondiario, l'importo di due annate della stabilita provvigione.

Statuto- art. 20

Art. 20. Per la concessione dei mutui i richiedenti devono comprovare di disporre della meta' della totale spesa prevista per la costruzione, compreso il costo dell'area. La costruzione deve essere iniziata con mezzi propri dal richiedente, in quella localita', ubicazione e secondo il piano e le previsioni di spesa totale, che siano state preventivamente concordate coll'Istituto. Non potranno ammettersi, nel corso della costruzione, variazioni od aggiunte che eccedano il 10% (dieci per cento) della totale spesa prevista.

Statuto- art. 21

Art. 21. Accertato l'investimento da parte del mutuatario della meta' della spesa necessaria alla totale costruzione, e previa la stipulazione del contratto provvisorio di mutuo, l'Istituto apre a favore del mutuatario un conto corrente addebitandolo delle somme che gli vengano sovvenute in contanti o in cartelle al valore nominale, secondoche' il mutuo sia fatto per contanti o in cartelle. Queste sovvenzioni sono fatte nella misura dell'accertato avanzamento del lavori eseguiti oltre la meta'. Sul conto corrente vengono caricati gli interessi composti semestrali al tasso uguale a quello cui fu concesso il mutuo, oltre la provvigione consentita dalla legge, sulle somme o sull'ammontare delle cartelle sovvenute, qualunque sia la durata del conto corrente. Il conto corrente ed il mutuo debbono essere garantiti da ipoteca di primo grado sulla costruzione iniziata e sulle aree annesse, estensibile di diritto al successivi investimenti fino alla totalita' degli immobili da costruirsi, e valida anche in caso di fallimento, ai sensi dell'[art. 62 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art62) popolare ed economica, approvato con [regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165).

Statuto- art. 22

Art. 22. Ad opera compiuta il conto corrente di cui al precedente articolo viene chiuso e convertito, mediante contratto definitivo, in mutuo ammortizzabile in un periodo non eccedente i 25 anni. Prima del detto contratto il mutuatario deve versare in contanti all'Istituto l'ammontare degli interessi e della provvigione di cui al precedente articolo. Le sovvenzioni da farsi, tanto in cartelle che in contanti, non possono mai eccedere l'ammontare del mutuo concesso nel contratto provvisorio aumentato del decimo per le variazioni ed aggiunte alla costruzione previsto nell'art. 20, e nel solo caso che tali variazioni ed aggiunte vengano accertate dall'Istituto. Nel contratto provvisorio di mutuo sono stabiliti l'obbligo del mutuatario di addivenire al contratto definitivo appena ultimate le costruzioni, e le opportune sanzioni nel caso di inadempienza.

Statuto- art. 23

Art. 23. La stessa procedura di cui ai precedenti articoli 21 e 22 va seguita per i mutui da concedersi per la ricostruzione parziale, per la trasformazione, sopraelevazione od ampliamento di case di abitazione, dopo che l'Istituto ne abbia riconosciuti la convenienza e constatato che il valore dell'immobile da trasformarsi, sopraelevarsi od ampliarsi rappresenti almeno la meta' del costo preventivo dei lavori da compiere.

Statuto- art. 24

Art. 24. L'amministrazione dell'Istituto e' affidata secondo i rispettivi poteri: a) all'assemblea degli azionisti; b) al Consiglio di amministrazione; c) alla Direzione.

Statuto- art. 25

Art. 25. Le assemblee degli azionisti sono convocate dagli amministratori nella sede sociale e sono ordinarie e straordinarie.

Statuto- art. 26

Art. 26. In prima convocazione, per la validita' della costituzione dell'assemblea ordinaria, la quale delibera a maggioranza assoluta, occorre la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno la meta' del capitale sociale; per la validita' delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria occorre il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino piu' della meta' del capitale sociale. In seconda convocazione, che non puo' aver luogo nello nello stesso giorno fissato per la prima, l'assemblea ordinaria e' valida qualunque sia la parte di capitale rappresentata; quella straordinaria e' valida soltanto se delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino piu' del terzo del capitale sociale, salvo il disposto dell'art. 29. L'assemblea ordinaria si riunisce una volta all'anno non piu' tardi del mese di aprile; discute ed approva il bilancio sociale; procede alla nomina ed alla rinnovazione dei consiglieri, dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale; determina la retribuzione da assegnarsi al Consiglio e ai sindaci effettivi, e delibera, entro i limiti stabiliti dalla legge e dall'atto costitutivo, sopra quanto altro e' indicato nell'ordine del giorno proposto dal Consiglio di amministrazione, nonche' sulla responsabilita' degli amministratori e dei sindaci.

Statuto- art. 27

Art. 27. Le assemblee straordinarie sono convocate quando, a giudizio del Consiglio di amministrazione, se ne manifesti il bisogno; ovvero per domanda sottoscritta da tanti soci che rappresentino un quinto del capitale sociale purche' nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

Statuto- art. 28

Art. 28. L'assemblea deve essere convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno. L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima dell'adunanza ed affisso nella sede della societa'. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e quelli che, senza aver domandato in precedenza la iscrizione nel libro dei soci, abbiano depositato nel detto termine presso la sede sociale, o presso gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione, e al fini della iscrizione stessa, le azioni delle quali sono in possesso merce una serie continua di girate. L'iscrizione o il deposito delle azioni viene constatato con uno o piu' verbali redatti da uno dei sindaci dell'Istituto o da notaio.

Statuto- art. 29

Art. 29. L'assemblea e' presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione, che e' assistito, in qualita' di segretario, dal segretario dello stesso Consiglio, ed in sua assenza da persona designata dall'assemblea. Se l'assemblea e' straordinaria, funziona da segretario un notaio. Il socio ha un voto per ogni azione. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria concernenti le materie indicate nell'ultimo capoverso dell'[art. 2369 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2369) non sono valide se a costituire la maggioranza non concorra il voto di tanti soci che rappresentino piu' della meta' del capitale sociale.

Statuto- art. 30

Art. 30. Il Consiglio d'amministrazione e' investito del piu' ampio mandato per la gestione dell'istituto a norma dello statuto ed ha tutti i poteri, esclusi soltanto quelli come sopra deferiti all'assemblea degli azionisti. Il Consiglio puo' nominare comitati nel suo seno con speciali attribuzioni, e delegare i suoi poteri, esclusi quelli indicati negli [articoli 2423](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2423), [2443](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2443), [2446](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2446) e [2447 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2447), anche in via generale, per uno o piu' atti e contratti, secondo che lo ritenga opportuno, ad uno o piu' dei suoi componenti, fissandone le retribuzioni e i compensi. Inoltre il Consiglio nomina un direttore generale e un vice-direttore, nonche' procuratori, fissandone le facolta' e gli emolumenti, e nel caso della istituzione di succursali, ai sensi dell'art. 2, ne nomina i direttori.

Statuto- art. 31

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