DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1950, n. 880

Type DPR
Publication 1950-09-08
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 16 maggio 1947, n. 512, che ha approvato e reso esecutivo in Italia l'Accordo italo-egiziano firmato a Parigi il 10 settembre 1946;

Visto il decreto legislativo 1 aprile 1948, n. 227, che approva e rende esecutive in Italia le note scambiate fra i Governi d'Italia e d'Egitto per le modalita' di esecuzione dell'Accordo stesso;

Visti gli articoli 81 e 87 della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 21 agosto 1949, n. 610, concernente le norme di attuazione dell'Accordo italo-egiziano firmato a Parigi il 10 settembre 1946;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per gli affari esteri; Decreta:

Art. 1

I prelevamenti di somme liquide effettuati dal Governo egiziano sui beni di pertinenza di cittadini italiani durante la gestione di sequestro dei beni stessi verranno rimborsati dal Tesoro italiano agli aventi diritto nella misura indicata dall'art. 2 dell'Accordo italo-egiziano del 10 settembre 1946, approvato e reso esecutivo con la legge 16 maggio 1947, n. 512, e dai successivi impegni assunti con lo scambio di note del 25 settembre 1947, tra il Governo italiano ed il Governo egiziano, approvato con decreto legislativo 1 aprile 1948, n. 227, nonche' nei limiti di cui all'art. 6 del presente decreto.

Art. 2

Le domande, oltre ai documenti che il richiedente possiede, atti a comprovare l'esistenza e l'ammontare del suo credito, devono essere corredate: a) se trattasi di persone fisiche, dai certificati di cittadinanza e di residenza del richiedente; b) se trattasi di persone giuridiche private, dalla copia dell'atto costitutivo e del provvedimento con cui e' stata riconosciuta la personalita' giuridica; c) se trattasi di societa' legalmente costituita, dal certificato della cancelleria del competente tribunale, contenente gli estremi di deposito dell'atto costitutivo ed, ove esista, dello statuto, nonche' delle eventuali successive modificazioni in base all'iscrizione del relativo registro; d) se trattasi di imprese individuali, dai certificati di cittadinanza e di residenza del titolare dell'impresa; e) se trattasi di societa' od associazioni di fatto, dai certificati di cittadinanza e di residenza rispettivamente degli amministratori o di coloro ai quali, secondo gli accordi degli associati e' conferita la presidenza o la direzione dell'associazione, nonche' la idonea documentazione dalla quale risulti che, in relazione alla sede ed alla prevalenza degli scopi perseguiti, la societa' o l'associazione deve considerarsi di nazionalita' italiana; f) se trattasi di societa' od associazioni costituite all'estero che siano state sottoposte a regime di sequestro, da un certificato rilasciato dalle competenti autorita' consolari in cui sia specificato che gli interessi da esse rappresentati sono in prevalenza italiani, ovvero da analoga dichiarazione rilasciata da enti pubblici italiani eventualmente interessati nelle societa' stesse. Per le persone giuridiche pubbliche e' sufficiente la presentazione della sola domanda. Nelle domande devono essere denunciati gli acconti e le anticipazioni corrisposte da organi italiani. Le domande devono essere indirizzate, al Ministero del tesoro - Direzione generale tesoro - I.R.F.E.

Art. 3

Nella liquidazione dei crediti derivanti da rapporti successori devono essere osservate le disposizioni vigenti in materia circa la prova della qualita' di eredi dei creditori dello Stato. Gli atti rilasciati da autorita' straniere devono essere legalizzati dalle competenti autorita' consolari ed accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana.

Art. 4

Il Ministero del tesoro puo' richiedere ulteriori documentazioni ed assumere le informazioni che reputa necessarie ai fini di accertare l'ammissibilita' e il fondamento della domanda.

Art. 5

L'Incaricato del Ministero del tesoro presso la Legazione d'Italia al Cairo curera' l'istruttoria delle domande presentate ai sensi del precedente art. 2, e provvedera' a tutti gli accertamenti che si renderanno necessari ai fini della determinazione della consistenza di ciascun credito, nonche' dell'ammontare degli eventuali acconti o sussidi corrisposti ai singoli interessati dallo stesso Sequestro generale. Le domande documentate unitamente ad un rapporto dell'incaricato di cui al comma precedente e ad una dichiarazione esplicita rilasciata dall'interessato che nulla ha piu' da pretendere dal Governo italiano a titolo di rimborso dei beni sequestrati, saranno trasmesse al Ministero del tesoro.

Art. 6

I pagamenti verranno effettuati in Italia, applicando il cambio fisso di L. 1403,84 per ogni lira egiziana, corrispondente al cambio ufficiale in vigore per il mese di aprile 1948, decurtato del 3 per cento per diritti e spese.

Art. 7

I pagamenti in Italia saranno disposti dalla Direzione generale del tesoro mediante ordinativi emessi sulla Sezione di tesoreria della Provincia di residenza degli aventi diritto, o su altra Sezione di tesoreria a scelta degli interessati.

Art. 8

Le somme gia' corrisposte ai cittadini dal Sequestro generale dei beni italiani a titolo di sussidio alimentare, di assistenza o per altro titolo comunque concesso con il blocco dei beni italiani in Egitto, verranno detratte dall'importo da liquidarsi agli aventi diritto. Verranno altresi' detratte da detto importo le somme che per gli stessi motivi siano state anticipate in Italia da enti pubblici a pensionati del Governo egiziano, della Compagnia universale del canale di Suez o a qualsiasi altra persona fisica o giuridica che vanti diritto a rimborso da parte del Governo italiano per fondi liquidi gia' bloccati in Egitto.

Art. 9

Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

EINAUDI DE GASPERI - PELLA - SFORZA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 novembre 1950

Atti del Governo, registro n. 36, foglio n. 37. - CARLOMAGNO

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.