DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1950, n. 881
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 2481, con il quale fu eretto in ente morale il R. Automobile Club d'Italia e ne fu approvato lo statuto, e successive modificazioni;
Visto il decreto luogotenenziale 6 novembre 1944, con il quale fu nominato un commissario straordinario all'A.C.I., con il compito anche di studiare e proporre le modifiche da apportarsi allo statuto dell'Ente;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio 1946, con il quale veniva approvata la deliberazione n. 178 in data 11 gennaio 1946 del predetto commissario straordinario, intesa a ripristinare l'antica denominazione di "Automobile Club d'Italia";
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per le finanze, per la difesa, per i lavori pubblici, per i trasporti e per l'industria e il commercio; Decreta:
Art. 1
L'Automobile Club d'Italia "A.C.I." con sede in Roma, eretto in ente morale con il regio decreto 14 novembre 1926, n. 2481, e' posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissariato per il turismo. Ferme le disposizioni degli articoli 1, primo comma, 2, 3 e 4 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 2481, sono abrogate tutte le altre norme del citato regio decreto e successive modificazioni.
Art. 2
Le sedi provinciali dell'A.C.I. assumono la denominazione di Automobile Club "A.C." seguito dal nome del rispettivo capoluogo e conservano la personalita' giuridica ad esse riconosciuta con il regio decreto 24 novembre 1934, n. 2323.
Art. 3
Il Commissario per il turismo puo', per gravi motivi, sciogliere gli organi dell'Automobile Club d'Italia e dei singoli Automobile Club e nominare un commissario straordinario, il quale assume i poteri spettanti agli organi stessi ed entro sei mesi provvede alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria. La gestione commissariale puo' essere prorogata per non piu' di sei mesi.
Art. 4
E' approvato e reso esecutivo il nuovo statuto dell'A.C.I., annesso al presente decreto, composto di 67 articoli e firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - SCELBA - VANONI - -PACCIARDI - ALDISIO - D'ARAGONA - TOGNI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 novembre 1950
Atti del Governo, registro n. 36, foglio n. 40. - CARLOMAGNO
Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 1
Statuto dell'Automobile Club d'Italia Art. 1. L'Automobile Club d'Italia - A.C.I. - eretto in ente morale con regio decreto 14 novembre 1926, n. 2481, con sede in Roma, e' la Federazione degli Automobile Club regolarmente costituiti e degli altri enti ed associazioni volontariamente aderenti a termini delle disposizioni del presente statuto. Esso rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, fermo restando le specifiche attribuzioni gia' devolute ad altri enti. L'A.C.I. rappresenta l'automobilismo italiano presso la Federation Internationale de l'Automobile - F.I.A.
Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 2
Art. 2. La denominazione di Automobile Club, da sola, o accompagnata da attributi e qualifiche, e' riservata all'A.C.I. ed agli A.C. federati.
Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 3
Art. 3. Possono aderire all'A.C.I. gli enti e le associazioni a carattere nazionale, non aventi scopo di lucro, che svolgono attivita' comunque convergenti verso gli interessi generali dell'automobilismo italiano. L'adesione deve essere richiesta mediante domanda all'A.C.I. corredata di una copia dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'elenco delle cariche sociali. L'adesione impegna gli enti e le associazioni aderenti alla osservanza delle disposizioni del presente statuto. L'adesione ha la durata di un triennio ed e' irrevocabile. Essa si rinnova di diritto di triennio in triennio, salvo disdetta da notificarsi dall'ente o dall'associazione almeno tra mesi prima della scadenza del triennio.
Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 4
Art. 4. Per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 1 l'A.C.I.: a) studia i problemi automobilistici, formula proposte, da' pareri in tale materia su richiesta delle competenti autorita' ed opera affinche' siano promossi e adottati provvedimenti idonei a favorire lo sviluppo dell'automobilismo; b) collabora con le autorita' competenti alla soluzione dei problemi relativi allo sviluppo della rete stradale, dell'attrezzatura segnaletica e assistenziale, ai fini della regolarita' e della sicurezza della circolazione; c) promuove e favorisce lo sviluppo del turismo automobilistico interno ed internazionale, attuando tutte le provvidenze all'uopo necessarie; d) promuove, incoraggia ed organizza le attivita' sportiva automobilistiche esercitando i poteri sportivi che gli provengono dalla Federation Internationale de l'Automobile - F.I.A.; assiste ed associa gli sportivi automobilistici; e) promuove l'istruzione automobilistica e l'educazione dei conducenti di autoveicoli; f) attua le forme di assistenza tecnica, stradale, economica, legale, tributaria, assicurativa, ecc., dirette a facilitare l'uso degli autoveicoli; g) svolge ogni altra azione utile agli interessi generali dell'automobilismo.
Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 5
Art. 5. L'A.C.I. gestisce con la propria organizzazione e con bilancio distinto da quello dell'amministrazione generale dell'Ente: il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) istituito presso l'[A.C.I. con decreto 15 marzo 1927, n. 436](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:automobile.club.italia:decreto:1927-03-15;436), convertito in [legge 19 febbraio 1928 n. 510](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1928-02-19;510); il servizio di esazione delle tasse di circolazione sugli autoveicoli affidato all'A.C.I. dal Ministero delle finanze; tutti gli altri servizi che potranno essere delegati all'A.C.I. dallo Stato o da enti pubblici.
Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 6
Art. 6. Sono organi dell'A.C.I.: a) l'Assemblea; b) il Consiglio generale; c) il Comitato esecutivo; d) il presidente.
Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 7
Art. 7. L'Assemblea e' costituita: a) dal presidente dell'A.C.I.; b) da un rappresentante del Commissariato per il turismo; c) da un rappresentante del Ministero dell'interno; d) da un rappresentante del Ministero delle finanze - Direzione generale per le tasse e imposte indirette sugli affari; e) da un rappresentante del Ministero difesa-Esercito; f) da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici; g) da un rappresentante del Ministero del trasporti - Ispettorato generale motorizzazione civile e trasporti in concessione. h) da un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio; i) da un rappresentante dell'Azienda nazionale autonoma strade; l) dai presidenti degli A.C.; m) da un rappresentante di ciascuno degli altri enti o associazioni federati ai sensi dell'art. 3.
Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 8
Art. 8. L'Assemblea ha tutti i poteri necessari per conseguire gli scopi sociali ed in particolare: a) designa il presidente dell'A.C.I.; b) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'A.C.I.; c) decide sulle direttive dell'attivita' dell'A.C.I.; d) determina le prestazioni ed i servizi che l'A.C.I. deve attuare nei confronti degli A.C. ed i conseguenti obblighi degli A.C.; e) determina l'ammontare del contributo annuale che gli A.C. devono corrispondere, per ogni loro socio, all'A.C.I.: f) delibera sugli argomenti dei quali, prima della convocazione dell'Assemblea, sia richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno dal Consiglio generale o da almeno dieci membri dell'Assemblea.
Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 9
Art. 9. L'assemblea si riunisce una volta l'anno, nel mese di novembre, per l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo e per la trattazione degli altri argomenti di cui all'articolo precedente. Si riunisce in sessione straordinaria ogni qual volta il Consiglio generale lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno venti dei suoi membri. La convocazione e' fatta dal presidente, a mezzo lettera raccomandata da inviarsi almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione indica gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora ed il luogo della riunione in prima e seconda convocazione. La riunione in seconda convocazione dovra' aver luogo almeno ventiquattro ore dopo quella fissata per la prima.
Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 10
Art. 10. L'Assemblea e' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei suoi membri ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei membri presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.
Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 11
Art. 11. L'Assemblea nomina il proprio presidente, il segretario e due scrutatori. Ciascun membro dell'Assemblea dispone di un voto, salvo i presidenti degli A.C. che hanno diritto ad un voto ogni cinquecento soci o frazione di cinquecento, che siano stati notificati all'A.C.I. - dall'A.C. da ciascuno di essi rappresentato - entro la fine del mese precedente alla data dell'avviso di convocazione. In caso di assenza o di impedimento i membri possono farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro membro. Nessun membro puo' avere piu' di due deleghe. E' data facolta' ai presidenti degli A.C. ed ai rappresentanti degli enti ed associazioni aderenti di farsi rappresentare nella Assemblea, in caso di loro assenza o di impedimento, dai vice presidenti. Nelle votazioni ciascun delegato ha tante schede per quanti sono i voti di cui dispone.
Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 12
Art. 12. Il Consiglio generale e' composto: a) dal presidente dell'A.C.I.; b) da un rappresentante del Commissariato per il turismo; c) da un rappresentante del Ministero dell'interno; d) da un rappresentante del Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari; e) da un rappresentante del Ministero della difesa-Esercito; f) da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici; g) da un rappresentante del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale motorizzazione civile e trasporti in concessione; h) da un rappresentante del Ministero industria e commercio; i) da un rappresentante dell'Azienda nazionale autonoma strade; l) da diciannove membri eletti, uno per regione, fra i presidenti degli A.C. della regione stessa; m) da otto membri eletti fra i presidenti degli A.C. di quelle regioni che hanno un maggior numero di soci, secondo le modalita' previste nell'art. 13; n) da membri eletti dai rappresentanti degli enti ed associazioni federati di cui all'art. 3, fino al massimo di cinque sotto condizione di reciprocita'; o) da un membro designato dalla Associazione sindacale del personale dipendente dall'A.C.I.; p) dal presidente della Commissione Sportiva Automobilistica italiana (C.S.A.I.). Il Consiglio generale dura in carica tre anni e deve essere rinnovato entro il mese successivo allo scadere del triennio. I suoi membri possono essere rieletti o confermati. Verificandosi vacanze fra i componenti del Consiglio generale si procede alla designazione od alla nomina di nuovi membri. Questi durano in carica sino alla scadenza del triennio e possono essere rieletti o confermati.
Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 13
Art. 13. Nel mese precedente alla rinnovazione del Consiglio generale si effettua la ripartizione fra le regioni che hanno un maggior numero di soci, degli otto posti di membri del Consiglio generale di cui alla lettera m) dell'art. 12. A tal fine: 1) si divide il numero complessivo dei soci iscritti agli A.C. alla predetta data per il numero delle regioni, ottenendo cosi' la media regionale; 2) si sottrae dal numero dei soci iscritti agli A.C. di ciascuna di quelle regioni, che nel complesso superino la media regionale, la media regionale stessa, ottenendo cosi' la eccedenza regionale; 3) si divide la somma delle eccedenze regionali per otto ottenendo cosi' il quoziente di assegnazione; 4) si attribuiscono, quindi, alle regioni di cui al precedente n. 2), tanti membri quante volte il quoziente di assegnazione e' contenuto nella eccedenza regionale; 5) ove non tutti gli otto posti siano assegnati in base alla procedura sopra stabilita, i posti residui sono attribuiti a quelle regioni che abbiano maggiori resti ed in ragione decrescente. I resti regionali sono costituiti sia dalle eccedenze regionali non utilizzate, perche' inferiori al quoziente di assegnazione, sia dai resti della divisione di cui al precedente n. 4).
Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 14
Art. 14. I rappresentanti degli A.C. di ciascuna regione si riuniscono, su iniziativa del presidente dell'A.C.I., presso uno degli A.C. della regione, da lui designato, ed eleggono i componenti del Consiglio generale di cui alle lettere l) ed m) dell'art. 12. Ciascun votante dispone del numero dei voti spettantigli nella sua qualita' di rappresentante del proprio A.C. a tenore del precedente art. 11. Nel caso in cui due o piu' rappresentanti di A.C. abbiano riportato lo stesso numero di voti, viene eletto quello fra essi che rappresenta l'A.C. avente un maggior numero di soci.
Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 15
Art. 15. Nelle votazioni per la nomina dei membri del Consiglio generale ciascuno degli aventi diritto vi partecipa con tante schede per quanti sono i voti di cui dispone. In ciascuna scheda non devono essere scritti nomi di candidati in numero superiore a quello dei consiglieri generali da eleggere. Gli ultimi nomi eccedenti si hanno come non scritti.
Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 16
Art. 16. Il Consiglio generale e' presieduto dal presidente dell'A.C.I. ed elegge fra i propri componenti cinque vice presidenti. Il segretario generale dell'A.C.I. partecipa alle riunioni del Consiglio generale senza diritto a voto.
Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 17
Art. 17. Il Consiglio generale e' l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e puo' deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea medesima. In particolare il Consiglio generale: a) delibera circa l'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione dell'attivita' dell'A.C.I. e degli A.C. nei limiti dello statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea; b) svolge l'azione di coordinamento e di controllo che si rende necessaria in relazione a quanto disposto alla lettera a), adottando i provvedimenti atti a garantirne l'efficacia; c) approva i regolamenti di carattere generale emanati dal singoli A.C. a norma dell'art. 63; d) dirime gli eventuali conflitti tra gli A.C.; e) propone, per gravi motivi, al Commissariato per il turismo, lo scioglimento degli organi direttivi degli A.C.; f) delibera sulle domande di ammissione all'A.C.I. degli enti ed associazioni menzionati all'art. 3; g) approva i regolamenti di carattere generale riguardanti lo svolgimento dei servizi istituzionali dell'A.C.I.; h) ratifica la composizione delle commissioni di cui al successivo art. 23; i) predispone i bilanci preventivo e consuntivo con le relazioni da sottoporre all'Assemblea; l) procede alla nomina ed alla eventuale revoca del segretario generale stabilendone le attribuzioni ed il trattamento economico. Il segretario generale puo' essere scelto anche all'infuori dei funzionari dell'Ente ed e' di diritto il segretario del Consiglio generale; m) delibera le norme generali relative all'assunzione allo stato giuridico e al trattamento economico e di quiescenza del personale da sottoporre all'approvazione del Commissariato per il turismo; n) autorizza, in caso di necessita', lo storno di fondi da uno ad altro articolo del bilancio di previsione, nonche' il prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nello stesso bilancio.
Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 18
Art. 18. Il Consiglio generale si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del presidente e quando sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validita' delle adunanze occorre la presenza di oltre la meta' dei componenti. Ciascun membro ha diritto ad un solo voto. Il Consiglio decide a maggioranza di voti, in caso di parita' prevale il voto di chi presiede.
Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 19
Art. 19. Il Consiglio generale costituisce nel proprio seno un Comitato esecutivo del quale fanno parte il presidente, i cinque vice presidenti ed il rappresentante del Commissariato per il turismo.
Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 20
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