LEGGE 4 novembre 1950, n. 888
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
A ciascuno dei componenti o segretari di commissioni, consigli, comitati e collegi, comunque denominati - anche non previsti da disposizioni legislative - operanti nelle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, è corrisposto un gettone di presenza per ogni giornata di partecipazione alle relative riunioni. Il gettone di presenza è stabilito in lire 500 per gli appartenenti all'Amministrazione dello Stato o di enti pubblici e in lire 1000 per gli estranei alle medesime. Qualora disposizioni particolari prevedano altri emolumenti in aggiunta al gettone, questo è ridotto a metà.
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