DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1950, n. 895

Type DPR
Publication 1950-07-28
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvato nell'unito testo sottoscritto dal Ministro per il tesoro il regolamento per l'esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 28 luglio 1950

EINAUDI

DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 novembre 1950

Atti

del Governo, registro n. 36, foglio n. 42. - CARLOMAGNO Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

TITOLO I DEL SEQUESTRO, DEL PIGNORAMENTO E DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI, SALARI E DELLE PENSIONI

Art. 1

(Casi di inapplicabilita)

Le disposizioni concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, dei salari e delle pensioni e di altri emolumenti, contenute nel testo unico di leggi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, non si applicano alle somme che dallo Stato e dagli altri enti od imprese pubbliche siano dovute in compenso di prestazioni eseguite in base a rapporti che non implicano un vincolo di dipendenza.

Art. 2

(Notificazione di atti)

Ferma restando per i sequestri e pignoramenti la notificazione presso il Ministero del tesoro, Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato in persona dell'ispettore generale capo dell'ufficio o presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato in persona del direttore generale, cosi' come stabilito dal l'art. 3 del testo unico di leggi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, per la notificazione di qualsiasi atto o provvedimento processuale si osservano le norme stabilite dal Codice di procedura civile e dalle disposizioni di legge sull'ordinamento dell'Avvocatura generale dello Stato e sulla rappresentanza e difesa in giudizio delle Amministrazioni dello Stato. Quando la prossimita' del pagamento della somma formante oggetto del sequestro o del pignoramento faccia prevedere che l'ufficiale incaricato di tale pagamento possa non ricevere tempestivamente le istruzioni dalla competente Amministrazione, il creditore deve notificare copia degli atti anche al detto ufficiale. Questi sospendera' precauzionalmente il pagamento dandone comunicazione all'Amministrazione interessata, dalla quale attendera' le istruzioni.

Art. 3

(Norme riguardanti gli atti di sequestro o di pignoramento)

Gli atti di sequestro e di pignoramento devono indicare l'emolumento che si vuol colpire. Non si possono colpire con un solo atto emolumenti dovuti da amministrazioni diverse.

Art. 4

(Calcolo delle quote sequestrabili o pignorabili)

Le quote sequestrabili e pignorabili sono calcolate sull'emolumento al netto delle ritenute dovute per imposte, per il trattamento di quiescenza e per altri titoli previsti da norme di legge, comprese le ritenute per contributo al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato. Per gli impiegati retribuiti ad aggio, il calcolo e' fatto sulla media dei proventi netti percepiti negli ultimi tre anni anteriori a quello del sequestro o pignoramento.

Art. 5

(Compiti dell'Ispettorato generale per gli atti di sequestro o di pignoramento)

Il capo dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, ricevuti gli atti di cui all'art. 3 del testo unico, li trasmette ai competenti Ministeri o uffici centrali delle Amministrazioni ad ordinamento autonomo ovvero alle Amministrazioni indicate negli articoli 9 e 10 del testo medesimo, dando ad essi le opportune istruzioni per la sospensione o meno dei pagamenti, per il giudizio e per la esecuzione delle sentenze, dei provvedimenti e di atti cui la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva. Degli atti stessi deve essere data notizia alla Corte dei conti.

Art. 6

(Effetti della riduzione degli emolumenti gravati di sequestro o pignoramento)

Nei casi di riduzione degli emolumenti contemplati dall'art. 2 del testo unico l'ufficio che emette gli ordini di pagamento provvede a ridurre le trattenute nei limiti consentiti dall'articolo stesso, all'uopo uniformandosi alle eventuali istruzioni dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato e della Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

TITOLO II DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI E DEI SALARI DEGLI IMPIEGATI E DEI SALARIATI DELLO STATO

Art. 7

(Effetti delle cessioni anteriori a passaggi di impiegati a determinati ruoli)

Nel caso di passaggio di un impiegato dello Stato al ruolo del personale diplomatico e consolare, ovvero al ruolo degli addetti commerciali all'estero, continuano ad avere effetto le cessioni costituite anteriormente alla data del provvedimento che dispone detto passaggio.

Art. 8

Obblighi degli istituti governativi di istruzione costituiti in enti autonomi)

Gli istituti governativi di istruzione costituiti in enti autonomi, di cui all'art. 10 del testo unico, che stabiliscono nei loro statuti o regolamenti l'obbligo per tutto il personale dipendente di contribuire al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, a norma dell'art. 17 del testo unico, debbono comunicare un estratto di tali statuti o regolamenti all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato.

Art. 9

(Contributi fissi a favore del Fondo)

Gli impiegati e i salariati delle Amministrazioni dello Stato e degli enti indicati negli articoli 9 e 10 del testo unico sono obbligati al contributo in favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato fin dal primo stipendio o salario e per tutta la durata del servizio, qualunque sia la loro eta' e l'anzianita' nel servizio stesso. Ove il pagamento del salario sia effettuato a rate settimanali o quindicinali, il contributo sara' sempre trattenuto sull'importo lordo di ciascun pagamento.

Art. 10

(Recupero sui prestiti dei contributi non percetti)

Se all'atto della concessione di un prestito verso cessione di quote di stipendio o di salario l'impiegato o il salariato, pur avendo compiuto il periodo minimo di effettivo servizio indicato nell'art. 7 del testo unico, non abbia corrisposto il contributo di cui all'art. 17 o all'art. 18 del testo medesimo per il numero di mensilita' corrispondente al detto periodo e' soggetto alla ritenuta sul ricavato del prestito per la somma equivalente al contributo non corrisposto.

Art. 11

(Uffici che eseguono le trattenute per contributi)

Le trattenute sugli stipendi e sui salari dei contributi prescritti nell'art. 17 del testo unico a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato sono eseguite a cura degli uffici ai quali spetta di ordinare il pagamento degli stipendi e dei salari.

Art. 12

(Contributi per i segretari comunali)

Il contributo prescritto nell'art. 18 del testo unico a carico di ciascun Comune per il segretario comunale viene liquidato sulla base dello stipendio iniziale del grado di segretario previsto per il Comune stesso, in rapporto al numero degli abitanti accertato con l'ultimo censimento ufficiale. Nel caso di modifica della circoscrizione territoriale del Comune, si procede, ove occorra, alla rettifica della liquidazione fatta per l'anno in corso, in base alle indicazioni fornite dal prefetto, circa le variazioni verificatesi nel numero degli abitanti per effetto della modifica della circoscrizione. Il Comune si rivale verso il segretario comunale dell'importo del contributo liquidato a suo carico in ciascun anno, mediante trattenute sullo stipendio fino alla concorrenza di detto importo, anche se lo stipendio effettivo sia superiore a quello che servi' di base alla liquidazione. Se per servizio presso Comuni consorziati o per reggenza o per qualsiasi altra causa, la retribuzione del segretario comunale a carico di ciascun Comune sia inferiore all'importo che servi' di base alla liquidazione del contributo, la trattenuta non puo' eccedere i centesimi dodici per ogni cento lire della retribuzione effettiva; la differenza in piu' rimane a carico del Comune.

Art. 13

(Determinazione delle quote cedibili)

Agli effetti della determinazione della quota cedibile, gli stipendi o i salari debbono essere depurati delle ritenute per imposte, per il trattamento di quiescenza e per altri titoli previsti da norme di legge, comprese le ritenute per contributo al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.

Art. 14

(Dichiarazione dimostrativa dello stipendio o del salario)

Ai fini della liquidazione del prestito verso cessione di quote di stipendio o di salario, l'interessato deve munirsi di una dichiarazione in duplice esemplare, su apposito modello predisposto dall'Amministrazione del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, dalla quale risultino: a) nome, cognome e paternita' dell'interessato; b) la qualifica e l'Amministrazione dalla quale dipende; c) l'ammontare dello stipendio mensile, oppure del salario ragguagliato a mese con la norma dell'art. 12 del testo unico, escluso ogni emolumento che non sia valutabile ai fini del trattamento di quiescenza; d) le ritenute che per legge gravano mensilmente sullo stipendio o sul salario; e) gli eventuali oneri mensili in corso per sequestri, pignoramenti, cessioni, quote di prezzo o canoni d'affitto di case popolari o economiche o per altre cause, con l'indicazione dei creditori. Detta dichiarazione e' rilasciata in carta libera dall'ufficio incaricato della emissione dell'ordine per il pagamento dello stipendio o del salario e deve essere consegnata al titolare dopo che ne sia stata accertata l'identita' ovvero deve essergli trasmessa, se richiesta, direttamente per posta. E' vietato il rilascio della dichiarazione per stipendi o salari che non siano dovuti a dipendenti dello Stato indicati negli articoli da 6 a 10 del testo unico o che non siano stati sottoposti alla ritenuta per contributo a favore del Fondo, a norma degli articoli 17 o 18 del testo unico medesimo,

Art. 15

(Certificato di sana costituzione fisica del cedente)

L'impiegato o il salariato che voglia contrarre un prestito verso cessione di quote di stipendio o di salario deve provare di aver sana costituzione fisica, mediante certificato rilasciato da un medico provinciale, da un ufficiale sanitario comunale, da un medico militare in attivita' di servizio o da un medico incaricato dall'Amministrazione da cui dipende. Per i dipendenti dalla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni i certificati di sana costituzione fisica possono essere rilasciati anche da medici delle Ferrovie dello Stato. Per i salariati in servizio presso un ufficio o stabilimento governativo dove esiste un medico incaricato del servizio sanitario, il certificato deve essere rilasciato dal medico stesso. Ove questo manchi o sia impedito, il certificato puo' essere rilasciato da uno dei medici indicati nei commi precedenti; in tal caso il capo dell'ufficio che trasmette gli atti per il prestito deve fare risultare la mancanza o impedimento del medico incaricato. Il sanitario, dopo avere accertato la identita' personale del richiedente, lo sottopone a visita e non puo' rifiutarsi di rilasciare il relativo certificato. Egli ha diritto ad un compenso da parte del richiedente nella misura della meta' della tariffa stabilita dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica per le visite individuali a domicilio da parte dei medici provinciali. Il certificato della visita sanitaria deve essere redatto su apposito modello a stampa predisposto dall'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato. Il sanitario che rilascia il certificato deve fare attestare la sua qualita' e autenticare la sua firma dal prefetto, dal sindaco, dalla superiore autorita' militare, dal capo dell'ispettorato sanitario compartimentale delle Ferrovie dello Stato, dal capo dell'ufficio o stabilimento, a seconda che si tratti di medico provinciale, di ufficiale sanitario comunale, di medico militare, di medico delle Ferrovie dello Stato o di medico incaricato presso un ufficio o stabilimento. Il certificato non puo' essere consegnato al richiedente, ma deve essere consegnato o spedito, in busta chiusa, al capo dell'ufficio dal quale dipende l'interessato. Il certificato medico cessa di essere valido qualora pervenga, con la relativa domanda, all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato dopo 45 giorni dalla data del suo rilascio.

Art. 16

(Casi di revisione dell'accertamento sanitario)

L'impiegato o il salariato ovvero l'Amministrazione del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato possono chiedere la revisione del giudizio espresso dal sanitario nel certificato: a) all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, per i certificati rilasciati dai medici provinciali; b) ai direttori di sanita' militare, per i certificati rilasciati dai medici militari; c) ai medici provinciali, per i certificati rilasciati dagli altri medici.

Art. 17

(Conto del residuo debito per cessione preesistente)

L'impiegato o il salariato che abbia una cessione in corso verso uno degli istituti indicati nell'art. 15 del testo unico e intenda contrarre un nuovo prestito verso cessione di quote di stipendio o di salario deve chiedere all'istituto cessionario il conto del residuo debito, al fine della estinzione di quest'ultimo. L'istituto cessionario e' tenuto a rilasciare il conto in doppio originale, entro dieci giorni dalla richiesta, su apposito modulo a stampa predisposto dall'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato. Il cedente, ove riconosca la regolarita' del conto, dichiara, in calce a ciascuno dei due esemplari, di accettarlo e di autorizzare il nuovo mutuante ad estinguere il residuo debito computando gli interessi fino a tutto il mese nel quale ne effettua il pagamento. I due esemplari del conto debbono, dall'interessato, essere prodotti all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, insieme al nuovo contratto di mutuo stipulato con uno degli istituti indicati nell'art. 15 del testo unico o con la domanda per concessione di prestito sul Fondo. La produzione del conto e' obbligatoria anche nel caso in cui il nuovo mutuante sia lo stesso cessionario precedente. Non occorre la presentazione del conto quando la precedente cessione sia stata consentita a favore del Fondo o sia stata da questo riscattata.

Art. 18

(Domande di prestito ad istituti autorizzati)

Chi intenda contrarre un prestito verso cessione di quote di stipendio o di salario con uno degli istituti indicati nell'art. 15 del testo unico deve farne domanda in quattro esemplari all'istituto mutuante, su apposito modello predisposto dall'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato. Dalla domanda devono risultare: a) il nome, il cognome, la paternita', lo stato civile e la qualifica del richiedente; b) l'Amministrazione dalla quale dipende; c) il numero delle quote mensili dello stipendio o del salario delle quali intenda fare cessione, l'importo costante di ciascuna quota espressa in unita' di lire e l'ammontare complessivo delle quote stesse che costituisce l'importo lordo del prestito. La domanda deve essere presentata al capo dell'ufficio dal quale l'interessato dipende.

Art. 19

(Attestazioni del capo di ufficio del richiedente sulla domanda di prestito)

Sulla domanda di cui al precedente articolo, il capo dell'ufficio dal quale il richiedente dipende attesta sotto la propria responsabilita': a) l'esattezza delle generalita'; b) la data di nascita; c) la data di prima nomina all'impiego; d) il periodo di servizio utile, alla data della domanda, per il trattamento di quiescenza, dando gli opportuni chiarimenti ove tale periodo non concordi con la data di prima nomina e fornendo l'indicazione dell'eventuale decreto Ministeriale registrato alla Corte dei conti che abbia stabilito il riscatto dei servizi straordinari anteriori; e) che il richiedente non e' soggetto agli obblighi di leva; f) che e' attualmente in servizio attivo ed e' in possesso dei requisiti richiesti nell'art. 6 del testo unico; g) che non sono in corso, ne' previsti, provvedimenti che possano avere per effetto la cessazione o la diminuzione anche temporanea dello stipendio o del salario; h) la forma del trattamento di quiescenza. I quattro esemplari della domanda sui quali sono state aggiunte le attestazioni sopraindicate, insieme con un esemplare della dichiarazione relativa allo stipendio o al salario indicato nel precedente art. 14, sono, dall'ufficio dal quale dipende il richiedente, spediti direttamente all'istituto cui la domanda e' diretta.

Art. 20

(Forma ed elementi dei contratti con istituti autorizzati)

L'istituto mutuante, ricevuti gli atti indicati nel precedente articolo, esprime il proprio consenso sui quattro esemplari della domanda precisando: a) l'ammontare lordo del prestito; b) il numero e relativo importo delle quote mensili di stipendio o di salario da cedersi, per l'estinzione del prestito, che devono essere di eguale misura; c) il saggio annuo dell'interesse; d) l'ammontare complessivo degli interessi dovuti per l'intera durata della cessione, liquidati a scalare per mese e da trattenersi anticipatamente sull'importo del prestito. Dichiara, altresi', che dalla somma mutuata dovranno essere anche detratti l'importo dei diritti del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, l'ammontare del residuo debito per precedente cessione ed ogni altro eventuale debito indicato dal Fondo, le spese di amministrazione e la tassa di registro. Il consenso da parte dell'istituto mutuante e' dato con firma del rappresentante legale e timbro dell'istituto stesso, che restituisce gli atti all'ufficio dal quale li ha ricevuti. Il consenso da parte del mutuatario e' dato con sua firma, escluso qualsiasi mandatario o intermediario.

Art. 21

(Compiti del capo di ufficio del mutuatario per i contratti con istituti autorizzati)

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