DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1950, n. 898
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il regio decreto 4 aprile 1938, n. 417;
Visto l'art. 4 della legge 16 giugno 1940, n. 721;
Visto il regio decreto 17 maggio 1946, n. 398;
Visto il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 455;
Visto l'art. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
L'esame di concorso per il conferimento dei posti di grado 8° del ruolo di gruppo A nella carriera di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno consta di quattro prove scritte e di una orale. Esse hanno luogo in Roma, secondo il programma allegato al presente decreto. Per l'esame contemplato nel precedente comma si osservano le disposizioni di cui al capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle contenute nel capo 2° del regio decreto 4 aprile 1938, n. 417, in quanto siano applicabili.
Art. 2
La Commissione per gli esami di concorso di cui all'art. 1 e' composta: di un consigliere di Stato o consigliere della Corte dei conti, presidente; di un referendario della Corte dei conti, designato dalla Presidenza della Corte medesima; di un viceprefetto in servizio al Ministero; di un ispettore superiore di ragioneria del ruolo di gruppo A in servizio al Ministero; di un professore di universita' ordinario o libero docente di ragioneria. Un impiegato di gruppo A di grado non inferiore al 9°, addetto al Ministero, esercita le funzioni di segretario della Commissione.
Art. 3
Ogni commissario dispone di dieci punti. Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata, se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.
Art. 4
La graduatoria dei vincitori del concorso e' formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. A parita' di voti, ha precedenza il candidato col locato primo nel ruolo di anzianita'.
Art. 5
La graduatoria dei vincitori del concorso e' approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero. I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si siano resi o si renderanno vacanti successivamente al bando di concorso.
Art. 6
Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano preso parte a due concorsi per lo stesso grado e gruppo senza conseguirvi la idoneita'.
EINAUDI DE GASPERI - SCELBA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 novembre 1950
Atti del Governo, registro n. 36, foglio n. 50. - CARLOMAGNO
Allegato
Programma dell'esame di concorso per il conferimento di posti di grado 8° del ruolo di gruppo A nella carriera di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno. Prove scritte: 1) Ragioneria teorica ed applicata. Computisteria ed elementi di calcolo finanziario (prova teorica e pratica); 2) Diritto civile e diritto commerciale; 3) Diritto amministrativo e costituzionale; 4) Economia politica, scienza delle finanze e statistica (statistica teorica: generalita', i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata: statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche). Prova orale: 1) Le materie delle prove scritte; 2) Diritto penale (dei delitti contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica: titoli II e VII del libro secondo del Codice penale); 3) Principi di diritto del lavoro; 4) Principi di diritto ecclesiastico; 5) Leggi e regolamenti sull'amministrazione e contabilita' dello Stato; sulla Corte dei conti; sull'amministrazione e contabilita' delle Province e dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; sul sistema tributario e sulla riscossione delle imposte e delle entrate delle Province e dei Comuni e sull'assunzione diretta dei pubblici servizi; disposizioni sullo stato giuridico e sulle pensioni degli impiegati civili dello Stato e degli Enti pubblici locali; disposizioni sui mutui e sul depositi della Cassa depositi e prestiti; sulle contabilita' speciali delle Prefetture e sui servizi delle Prefetture; sui servizi delle contabilita' erariali pertinenti al Ministero dell'interno. Visto, il Ministro: SCELBA
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