DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1950, n. 900

Type DPR
Publication 1950-09-21
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 12 agosto 1950, n. 67, della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Palermo, con la quale e' stata proposta la tariffa dei diritti di quotazione ufficiale dei titoli e dei diritti di accesso ai recinti della Borsa valori di detta citta';

Visto l'art. 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, con il quale si stabilisce la forma e l'organo competente per la emanazione di provvedimenti riguardanti i diritti di borsa;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Per l'accesso ai recinti riservati della Borsa valori di Palermo sono dovuti i seguenti diritti in ragione di anno: 1) agenti di cambio (compreso uso tavoli).... annue L. 6.000 2) rappresentanti di agenti di cambio: per il primo rappresentante annue......... " L. 3.000 per i successivi.......................... " " 5.000 3) impiegati di agenti di cambio: per il primo impiegato.................... " " 1.000 per i successivi.......................... " " 2.000 4) fattorini di agenti di cambio............. " " 1.000 5) rappresentanti di istituti di credito nel recinto delle banche e banchieri......... " " 15.000 6) impiegati di banche....................... " " 5.000 7) banchieri, commissionari, cambiavalute, remissori................................ " " 9.000 8) fattorini in divisa....................... " " 2.000 9) osservatori di istituti di credito auto- rizzati, a termini dell'art. 14 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, ad accedere nel recinto delle grida......... " " 25.000

Art. 2

Per l'ammissione alla quotazione ufficiale presso la Borsa valori di Palermo di titoli azionari o obbligazionari, sono dovuti i seguenti diritti, in ragione di anno: per il primo miliardo di capitale nominale, L. 50 per milione o frazione di milione; oltre il primo miliardo e fino al 10° miliardo, L. 40 per milione o frazione di milione; oltre il 10° miliardo e fino al 30° miliardo, L. 30 per milione o frazione di milione; oltre il 30° miliardo, L. 20 per milione o frazione di milione. Per i titoli gia' quotati in altre Borse valori la tariffa suddetta e' ridotta del 75%. Alle societa', con sede in Sicilia, di nuova costituzione ed a quelle gia' costituite, purche' con capitale non superiore a 100 milioni, sara' applicata la tariffa piu' bassa.

EINAUDI PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 novembre 1950

Atti del Governo, registro n. 36, foglio n. 51. - CARLOMAGNO

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