DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1950, n. 900
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la deliberazione in data 12 agosto 1950, n. 67, della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Palermo, con la quale e' stata proposta la tariffa dei diritti di quotazione ufficiale dei titoli e dei diritti di accesso ai recinti della Borsa valori di detta citta';
Visto l'art. 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, con il quale si stabilisce la forma e l'organo competente per la emanazione di provvedimenti riguardanti i diritti di borsa;
Sulla
proposta del Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Per l'accesso ai recinti riservati della Borsa valori di Palermo sono dovuti i seguenti diritti in ragione di anno: 1) agenti di cambio (compreso uso tavoli).... annue L. 6.000 2) rappresentanti di agenti di cambio: per il primo rappresentante annue......... " L. 3.000 per i successivi.......................... " " 5.000 3) impiegati di agenti di cambio: per il primo impiegato.................... " " 1.000 per i successivi.......................... " " 2.000 4) fattorini di agenti di cambio............. " " 1.000 5) rappresentanti di istituti di credito nel recinto delle banche e banchieri......... " " 15.000 6) impiegati di banche....................... " " 5.000 7) banchieri, commissionari, cambiavalute, remissori................................ " " 9.000 8) fattorini in divisa....................... " " 2.000 9) osservatori di istituti di credito auto- rizzati, a termini dell'art. 14 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, ad accedere nel recinto delle grida......... " " 25.000
Art. 2
Per l'ammissione alla quotazione ufficiale presso la Borsa valori di Palermo di titoli azionari o obbligazionari, sono dovuti i seguenti diritti, in ragione di anno: per il primo miliardo di capitale nominale, L. 50 per milione o frazione di milione; oltre il primo miliardo e fino al 10° miliardo, L. 40 per milione o frazione di milione; oltre il 10° miliardo e fino al 30° miliardo, L. 30 per milione o frazione di milione; oltre il 30° miliardo, L. 20 per milione o frazione di milione. Per i titoli gia' quotati in altre Borse valori la tariffa suddetta e' ridotta del 75%. Alle societa', con sede in Sicilia, di nuova costituzione ed a quelle gia' costituite, purche' con capitale non superiore a 100 milioni, sara' applicata la tariffa piu' bassa.
EINAUDI PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 novembre 1950
Atti del Governo, registro n. 36, foglio n. 51. - CARLOMAGNO
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