LEGGE 21 ottobre 1950, n. 903

Type Legge
Publication 1950-10-21
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È autorizzata la spesa di lire 500 milioni per provvedere, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ai lavori di riparazione dei danni causati dalle alluvioni dell'autunno 1949 alle opere pubbliche di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.