LEGGE 21 ottobre 1950, n. 903
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la spesa di lire 500 milioni per provvedere, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ai lavori di riparazione dei danni causati dalle alluvioni dell'autunno 1949 alle opere pubbliche di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale.
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