LEGGE 27 ottobre 1950, n. 909
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
In deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato, fino al 30 giugno 1953, a provvedere al pagamento dei contributi e delle spese di cui alle lettere e), f) ed h) dell'art. 1 ed alle lettere a), c) ed f) dell'art. 4 della legge 23 aprile 1949, n. 165, a mezzo di aperture di credito a favore dei capi degli Ispettorati agrari compartimentali e degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura. Il limite stabilito dal citato art. 56 e successive modificazioni è elevato, per l'erogazione di cui al primo comma, a L. 10.000.000.
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