DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1950, n. 919
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;
Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;
Visti i decreti Presidenziali 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione, e 30 luglio 1950, n. 578, che reca delle aggiunte alle dette norme;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:
Art. 1
Alla tabella di cui all'art. 3 lettera b) del decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte. ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Art. 2
L'ultimo comma dell'art. 17 delle disposizioni preliminari alla tariffa generale dei dazi doganali di importazione e' sostituito dal seguente: E' compreso nel valore imponibile della merce quello dei suoi recipienti interni ed esterni e degli imballaggi in genere che non siano soggetti al dazio loro proprio. Tuttavia, il valore dei recipienti che, secondo gli usi commerciali, sono normalmente restituiti al mittente e che come tali, a norma del regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono ammessi alla importazione temporanea per essere vuotati, concorre a formare il valore imponibile della merce contenutavi solo quando detti recipienti risultino fatturati per cessione definitiva o, comunque, non vengano riesportati.
Art. 3
All'art. 37, secondo comma, delle disposizioni preliminari alla tariffa generale dei dazi doganali di importazione, le disposizioni di cui alle lettere a) ed e) sono sostituite dalle seguenti: a) per ogni tonnellata di peso lordo sulle merci considerate sotto le seguenti voci e sottovoci della tariffa generale dei dazi doganali: 55, 56, 58, 71, 117, 118, 123-a-1), 125-d, 125-e, 125-f, 127-a, 128, 129-a, 139-i, 152, 194-a, 194-c, 205, 207, 208, 209, 210, 212, 218, 219, 221-a, 222, 223, 224, 225, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234-a, 235, 236, 237, 238, 239, 240 a, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 253, 254, 255, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 269, 270, 275, 276, 277-a, 278, 312, 313, 337-l, 337-m, 345-l, 349, 388-bis, 388-ter, 405, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 524, 526, 527-a (esclusi i pali), 528-a (esclusi i pali), 529-a, 530, 531, 532, 533-a-2), 550-c, 787, 788, 789, 790, 791-a-1), 792-a, 803-a-1), 806, 807, 808, 809-a, 809-b, 809-c, 810-a, 810-b, 810-c, 811-a, 811-b, 811-c, 829, 830, 869, 875, 877, 878, 879-a, 879-b-1), 880-a-1), 880-a-2), 880-b-1), 880-b-2), 881-a-1), 881-a-2), 881-b-1), 881-b-2), 882-a-1), 882-a-2), 883-a-1), 883-a-2), 884-a-1), 884-a-2), 885-a, 885-b, 889, 890, 891-a-1) alfa, 891-a-2) alfa, 1322-a-1), 1325-a, 1325-b-1); e) per ogni tonnellata di "Mosti di uve fresche non concentrati" (voce 196) e di "Vini di uve fresche, altri "voce 197-c), in fusti, damigiane o vagoni cisterna.
Art. 4
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
EINAUDI DE GASPERI - VANONI - SFORZA - PELLA - SEGNI - TOGNI - LOMBARDO - SIMONINI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 novembre 1950
Atti del Governo, registro n. 36, foglio n. 69. - CARLOMAGNO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.