DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1950, n. 925

Type DPR
Publication 1950-11-25
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva, con effetto dal 1 dicembre 1950, l'annessa convenzione, stipulata in Padova il 28 ottobre 1950, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Padova.

Art. 2

E' istituito, ai sensi dell'art. 63, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo, riservato all'insegnamento di radiologia, in aggiunta a quelli indicati nel n. 5 della tabella D annessa al predetto testo unico per la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Padova e successive modificazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui trattasi deve intendersi senz'altro soppresso.

EINAUDI GONELLA - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 novembre 1950

Atti del Governo, registro n. 36, foglio n. 7. - CARLOMAGNO

Convenzione un posto di professore di ruolo Università di Padova-art. 1

Repertorio n. 429. Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di radiologia presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' degli studi di Padova. REPUBBLICA ITALIANA Il 28 (ventotto) del mese di ottobre dell'anno millenovecentocinquanta, in Padova, nello studio del rettore dell'Universita' degli studi di Padova, via VIII Febbraio n. 9, innanzi a me dott. Alfredo Barbieri del fu Giuseppe, direttore amministrativo dell'Universita' predetta e funzionario delegato agli atti e contratti, giusta il decreto rettoriale del 1 agosto 1940, ed alla presenza dei testi a me noti ed idonei a' termini di legge: Fabbri Colabich dott. Pier Giovanni del fu Giuseppe, nato a Padova e ivi domiciliato, e Mascitti rag. Alfredo del fu Alessandro, nato a Napoli e domiciliato a Padova, sono comparsi personalmente i signori: Giorgio Moretti del fu Giuseppe, nato a Venezia e ivi domiciliato, cav. Marco Prosdocimi del fu Antonio nativo di Este (Padova), nella sua qualita' di vicepresidente della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova, debitamente autorizzato alla stipulazione della predetta convenzione dal Consiglio di amministrazione della Cassa stessa con deliberazione in data 6 ottobre 1950, che in estratto autentico si allega alla presente; prof. ing. dott. Guido Ferro del fu Ottone nato ad Este, domiciliato a Padova, rettore della Universita' degli studi di Padova e legale rappresentante della stessa, debitamente autorizzato alla stipulazione del presente atto; Premesso che lo statuto vigente dell'Universita' di Padova nell'ordinamento didattico per la Facolta' di medicina e chirurgia comprende fra gli insegnamenti complementari quello di radiologia e che ragioni di contingente opportunita' rendono necessario di istituire un posto di professore di ruolo destinato al predetto insegnamento; che il sig. Giorgio Moretti suddetto e' venuto nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di un posto di professore di ruolo per la cattedra di radiologia presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Padova; che la Cassa di risparmio di Padova e Rovigo si rende garante di tutte le obbligazioni assunte con la presente convenzione verso l'Universita' degli studi di Padova dal sopracitato sig. Giorgio Moretti, nel senso che essa Cassa dovra' sostituirsi al sig. Giorgio Moretti qualora questi comunque non ottemperasse ai pagamenti sopra previsti, e cio' a semplice richiesta dell'Universita' di Padova; che il Consiglio dei professori della Facolta' di medicina e chirurgia, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione dell'Universita' di Padova hanno esaminato ed approvato con vivo compiacimento, nei limiti della rispettiva competenza, le proposte circa l'istituzione mediante convenzione di un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della radiologia; tutto cio' premesso detti signori, della cui identita' personale e piena capacita' giuridica io sono certo, in esecuzione alla volonta' personale o della autorizzazione ricevuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. Presso l'Universita' degli studi di Padova sara' istituito, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo per la cattedra di radiologia.

Convenzione un posto di professore di ruolo Università di Padova-art. 2

Art. 2. Il sig. Giorgio Moretti assume l'obbligazione di corrispondere annualmente, entro il mese di novembre, alla Universita' degli studi di Padova per il finanziamento del posto di professore di ruolo di radiologia, di cui all'art. 1 della presente convenzione, la somma annua di lire un milione e quattrocentomila a decorrere dalla data di nomina del professore di ruolo che sara' assunto alla cattedra stessa e per la durata di cinque anni.

Convenzione un posto di professore di ruolo Università di Padova-art. 3

Art. 3. L'Universita' degli studi di Padova si obbliga, in esecuzione delle deliberazioni sopraindicate: a) a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivamente dovuti dallo Stato al professore di ruolo dell'insegnamento di radiologia, compresi i relativi oneri fiscali nonche' l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del predetto professore dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro; b) di destinare a dotazione della cattedra predetta la somma che rimanga disponibile una volta eseguito il versamento allo Stato delle somme per i titoli di cui alla precedente lettera a).

Convenzione un posto di professore di ruolo Università di Padova-art. 4

Art. 4. Qualora in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori di ruolo disposto dallo Stato, la somma di lire un milione quattrocentomila risultasse inferiore a quella che l'Universita' di Padova e' tenuta a versare allo Stato ai sensi del precedente art. 3, lettera a) di questa convenzione per il professore di ruolo titolare della cattedra di radiologia, il sig. Giorgio Moretti versera' annualmente all'Universita' medesima la somma occorrente per integrare la differenza suddetta.

Convenzione un posto di professore di ruolo Università di Padova-art. 5

Art. 5. La presente convenzione avra' vigore per cinque anni con decorrenza dalla data di nomina presso la Universita' di Padova del professore di ruolo di radiologia e si intendera' tacitamente rinnovata per eguale periodo di tempo, ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione un posto di professore di ruolo Università di Padova-art. 6

Art. 6. La Cassa di risparmio di Padova e Rovigo si rende garante di tutte le obbligazioni come sopra assunte con la presente convenzione dal sig. Giorgio Moretti verso l'Universita' degli studi di Padova, nel senso che essa Cassa si sostituira' al sig. Moretti Giorgio qualora egli comunque non ottemperasse ai pagamenti sopra previsti e cio' su semplice richiesta della Universita' stessa. La presente convenzione, che e' stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Padova, sara' registrata in esenzione di tasse di registro e di bollo, a norma dell'[art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art55), e viene redatta in quadruplice esemplare, di cui uno per la registrazione. Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane, presenti i testi, ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con i testi medesimi e con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Amministrazione universitaria di Padova. L'atto consta di due fogli scritti su sei pagine intere e sette righe della settima pagina da persona di mia fiducia. Giorgio MORETTI fu Giuseppe Marco PROSDOCIMI fu Antonio Guido FERRO fu Ottone Pier Giovanni FABBRI COLABICH teste Alfredo MASCITTI fu Alessandro teste. Il funzionario rogante Dott. Alfredo BARBIERI del fu Giuseppe

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.