LEGGE 13 ottobre 1950, n. 926
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Le disposizioni della legge 6 novembre 1948, n. 1473, si applicano anche per il periodo dal 1 luglio 1949 fino a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e si intendono estese ai materiali del servizio sanitario. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Dogliani, addì 13 ottobre 1950 EINAUDI DE GASPERI - PELLA PACCIARDI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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