LEGGE 8 luglio 1950, n. 934

Type Legge
Publication 1950-07-08
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale di pagamenti e di compensazioni tra i Paesi europei firmato a Parigi il 16 ottobre 1948.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo suddetto, ed al Protocollo di applicazione provvisorio, firmati a Parigi il 16 ottobre 1948, nonche' al Protocollo addizionale n. 2 firmato a Parigi il 31 marzo 1949 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - PELLA - LOMBARDO - VANONI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Accord

Accord de paiements et de compensations entre les Pays europeens Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-art. 1

TRADUZIONE Accordo per i pagamenti e le compensazioni fra i Paesi europei I Governi dell'Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Svezia, Svizzera, Turchia, i Comandanti in capo delle Zone d'occupazione in Germania, della Francia, Regno Unito e Stati Uniti d'America, ed il Comandante della zona anglo-americana del Territorio libero di Trieste; Desiderando avviarsi verso una maggiore liberta' dei pagamenti intraeuropei cosi' come previsto all'articolo 4 della Convenzione di Cooperazione Economica Europea, firmata a Parigi, il 16 aprile 1948; Desiderando adottare senza ritardo un piano di compensazione limitata, applicabile finche' sia possibile prendere nuove disposizioni allo scopo di stabilire tra di essi un sistema di pagamenti interamente multilaterale; Considerando la Decisione del Consiglio della Organizzazione Europea di Cooperazione Economica (denominato in appresso il Consiglio) in data 16 ottobre 1948 di approvare il testo del presente accordo; e l'adozione, il 16 ottobre 1948, della Decisione di raccomandare una ripartizione dell'Aiuto Americano; Considerando la Decisione del Consiglio del 16 ottobre 1948 relativa ai principi di politica commerciale; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 a) Le Parti Contraenti effettueranno compensazioni monetarie alle condizioni previste dal presente Accordo. Tali compensazioni sono di prima e di seconda categoria ai sensi dell'art. 18. Esse hanno per scopo di facilitare tutte le operazioni che le Parti Contraenti potranno in ogni momento autorizzare secondo le loro rispettive politiche di trasferimento di divise e le disposizioni dei loro accordi di pagamenti. b) Con riserva delle disposizioni dell'art. 5, i saldi disponibili per le compensazioni sono i saldi dei conti tenuti da una banca centrale al nome di altre banche centrali. Le banche centrali, ai sensi del presente Accordo, sono le banche centrali o le altre autorita' monetarie designate dalle Parti Contraenti.

Accordo-art. 2

Articolo 2 La Banca dei Regolamenti Internazionali (denominata appresso l'Agente), operando in virtu' dell'accordo concluso tra essa e l'Organizzazione Europea di Cooperazione economica (denominata appresso l'Organizzazione) in applicazione della Decisione del Consiglio in data 10 settembre 1948, e' l'Agente incaricato della compensazione ai fini del presente Accordo.

Accordo-art. 3

Articolo 3 a) Le compensazioni previste dal presente Accordo sono effettuate ogni mese ed in conformita' delle direttive date all'Agente dall'Organizzazione. b) Mensilmente l'Agente sottopone all'organizzazione i rapporti sulle compensazioni eseguite durante il mese.

Accordo-art. 4

Articolo 4 a) Le compensazioni di prima categoria sono eseguite senza il previo accordo delle Parti Contraenti. b) Le compensazioni di seconda categoria sono subordinate al previo accordo delle Parti Contraenti direttamente interessate a ciascuna compensazione di seconda categoria. c) Le Parti Contraenti, pur non impegnandosi ad accettare le compensazioni di seconda categoria, intendono cooperare pienamente per facilitare la realizzazione di ogni ragionevole proposta presentata dall'Agente, tenuto conto di tutte le circostanze relative a tali compensazioni. d) Nello stabilire le compensazioni di seconda categoria, l'Agente si sforzera' di facilitare le compensazioni atte a rendere maggiormente agevoli le relazioni piu' critiche tra debitore e creditore, tenendo presente che e' bene evitare per quanto possibile i regolamenti in oro o divise tra le Parti Contraenti nonche' le interruzioni negli scambi o pagamenti. e) Nulla nel presente articolo si oppone a che una Parte Contraente informi l'Agente che essa e' disposta ad accettare, senza il suo previo accordo, tutte o parte delle compensazioni di seconda categoria che potrebbero essere stabilite dall'Agente.

Accordo-art. 5

Articolo 5 a) Nel calcolo dei saldi disponibili per le compensazioni di un dato mese, l'Agente, puo', a domanda di una delle Parti Contraenti, escludere certe categorie, di saldi posseduti da detta Parte Contraente. Le categorie di saldi suscettibili di essere escluse, nonche' la procedura da seguire per domandare la loro esclusione, sono stabilite nell'Allegato 1 che fa parte integrante del presente Accordo. b) Nessun saldo escluso dalle compensazioni relative a un dato mese in conformita' del paragrafo a) del presente articolo deve essere compreso, dalla Parte Contraente che ha richiesto tale esclusione, nei calcoli concernenti i regolamenti in oro o in divise che sarebbero esigibili dalla detta Parte Contraente in virtu' di un accordo di pagamenti concluso anteriormente alla firma del presente Accordo o che potrebbero intervenire immediatamente dopo le compensazioni relative al mese considerato.

Accordo-art. 6

Articolo 6 Ciascuna Parte Contraente s'impegna a non agire in modo che banche diverse dalle banche centrali posseggano saldi anormali in monete di altre Parti Contraenti ne' a investire tali saldi in modo che essi non siano disponibili per le compensazioni.

Accordo-art. 7

Articolo 7 a) Ogni volta che un regolamento in oro od in divise diventa esigibile nel corso di un dato mese in base ad accordo di pagamenti concluso tra due Parti Contraenti anteriormente alla firma del presente Accordo, tale regolamento e' differito finche' le compensazioni relative a tale mese non siano state effettuate. b) Ogni regolamento in oro od in divise, che rimanga dovuto dopo le compensazioni relative al mese considerato, deve essere allora effettuato immediatamente. Ogni regolamento di tale natura deve essere segnalato dal debitore all'Agente ed all'Organizzazione. c) Nessuna disposizione del presente articolo si oppone a che una Parte Contraente che e' creditrice adotti misure differenti d'intesa con un'altra Parte Contraente se, a seguito dell'applicazione del presente articolo, sia superato in modo continuo un margine di credito consentito dalla prima alla seconda.

Accordo-art. 8

Articolo 8 a) Ciascuna Parte Contraente deve trasmettere all'Agente: 1. Tutte le informazioni necessarie per permettere all'Agente di conoscere esattamente la natura e l'esecuzione dei suoi accordi di pagamenti con altre Parti Contraenti; 2. Una situazione mensile dei saldi del o dei conti speciali che sono disponibili per le compensazioni come dei saldi che la Parte Contraente desidera escludere in conformita' dell'art. 5; 3. Un rapporto mensile nel quale sia indicato un tasso di cambio unico, convenuto con ciascuna delle altre Parti Contraenti, che la Parte Contraente, da cui e' redatto il rapporto e' disposta ad adottare per le compensazioni; 4. Una situazione mensile dei regolamenti in oro o in divise effettuati durante il mese dalla Parte Contraente alle altre Parti Contraenti; 5. Ogni informazione che permetta all'Agente di determinare le somme in divise da utilizzare in base al titolo II del presente Accordo; 6. Ogni altra informazione che la Parte Contraente ritiene utile all'Agente per l'adempimento del suo compito. b) Qualora si tratti di Parti Contraenti le cui parita' di cambio non siano omogenee i saldi e tassi di cambio notificati secondo i comma 2 e 3 del paragrafo a) del presente articolo, saranno determinati in base alle disposizioni dell'allegato B che fa parte integrante del presente Accordo.

Accordo-art. 9

Articolo 9 a) Ciascuna Parte Contraente, la cui bilancia dei pagamenti correnti per l'anno avente termine il 30 giugno 1949, si ritenga ai fui del presente Accordo, creditrice nei confronti di un'altra Parte Contraente, tenuto conto delle risorse esistenti concordate di tale altra Parte Contraente, stabilisce diritti di tiraggio in favore di quest'ultima. b) Gli importi dei diritti di tiraggio stabiliti da ciascun creditore in favore di ciascun debitore, equivalenti al valore in dollari degli Stati Uniti dei beni e servizi da fornirsi al creditore dall'Amministrazione della Cooperazione economica degli Stati Uniti ai fini del presente Accordo (denominati appresso aiuto condizionale), sono indicati nell'allegato C che fa parte integrante dei presente Accordo. c) Nessun debitore e' tenuto a rimborsare a un creditore una qualsiasi somma corrispondente a diritti di tiraggio stabiliti in suo favore dal creditore, se tale creditore ha ricevuto dall'Amministrazione della Cooperazione economica degli Stati Uniti un importo equivalente di aiuto condizionale al quale non sia collegato alcun obbligo di rimborso. d) Nei rapporti di due qualsiasi tra le Parti Contraenti, i termini "creditore" e "debitore" designano, ai fini del presente titolo, quelle che appaiono come creditrici e debitrici l'una rispetto all'altra nella tabella III dell'allegato C.

Accordo-art. 10

Articolo 10 I diritti di tiraggio sono resi disponibili e utilizzati solo in conformita' delle disposizioni del presente Accordo. Gli importi da rendere disponibili e da utilizzare sono calcolati in base alle disposizioni dell'allegato B.

Accordo-art. 11

Articolo 11 a) Con riserva delle disposizioni contenute nel paragrafo b) del presente articolo, i diritti di tiraggio sono resi disponibili nella moneta della Parte Contraente che li rende disponibili o, quando una altra moneta sia normalmente utilizzata per i pagamenti tra la detta Parte Contraente ed un'altra Parte Contraente, in quest'altra moneta. Ciascuna delle Parti Contraenti notifichera' all'Agente, entro il 31 ottobre 1948, le monete nelle quali essa rendera' disponibili i diritti di tiraggio in base al presente paragrafo. b) Due Parti Contraenti possono convenire, entro il 31 ottobre 1948, che i diritti di tiraggio stabiliti dall'una a favore dell'altra saranno resi disponibili in una moneta diversa di quella in cui avrebbero dovuto esserlo secondo il paragrafo a) del presente articolo. Le due Parti Contraenti invieranno all'Agente, entro il 31 ottobre 1948, una relazione su ogni accordo di tale natura. c) L'accordo concluso tra due Parti Contraenti ai sensi del paragrafo b) del presente articolo, non puo' impedire ad esse di concludere successivamente un altro accordo per cui i diritti di tiraggio stabiliti dall'una a favore dell'altra siano resi disponibili, sia nella moneta di una di esse, sia nella moneta che, all'epoca dell'ulteriore accordo, fosse normalmente utilizzata per i reciproci pagamenti. Appena concluso ogni ulteriore accordo di tale natura, le due Parti Contraenti invieranno all'Agente una relazione sull'argomento.

Accordo-art. 12

Articolo 12 Gli importi in moneta, corrispondenti a diritti di traenza devono essere messi a disposizione dell'Agente appena egli ne faccia richiesta, tuttavia una Parte Contraente non puo' essere obbligata a mettere somme in moneta a disposizione dell'Agente prima che le siano assegnati in modo fermo importi equivalenti di aiuto condizionale.

Accordo-art. 13

Articolo 13 Le richieste previste all'articolo 12 e corrispondenti a diritti di tiraggio stabiliti in favore di una Parte Contraente in una qualsiasi moneta, non possono essere fatte prima che le risorse esistenti concordate di tale Parte Contraente nella detta moneta, quali figurano nell'allegato C, siano esaurite.

Accordo-art. 14

Articolo 14 Nelle compensazioni previste dal presente Accordo, l'Agente deve utilizzare gli importi in monete resi disponibili in virtu' del presente titolo, seconde le disposizioni seguenti: a) 1. - L'Agente e' abilitato a utilizzare, in un dato mese, un importo di una delle monete al massimo uguale alla totalita' di ciascun deficit, per il mese considerato, tra ciascun debitore e ciascun creditore, nella misura in cui il residuo delle risorse esistenti concordate del debitore nella moneta considerata non sia sufficiente a coprire tale deficit. 2. - Se, nel corso di un dato mese, un importo di tale moneta non sia reso disponibile per l'applicazione dell'articolo 12, tutto o parte di tale importo, quando esso diventi disponibile, puo' essere utilizzato dall'Agente nel corso di un mese successivo in aggiunta all'ammontare che egli puo' utilizzare per il comma primo del presente paragrafo. b) L'Agente puo', a richiesta di un debitore, utilizzare tutto o parte degli importi di una determinata, moneta, in piu' di quelli utilizzabili, in virtu' del paragrafo a) del presente articolo cosi' come li ha notificati il debitore purche': 1) la Parte Contraente, il cui deficit mensile rispetto alla Parte Contraente avente stabilito il diritto di tiraggio a favore del debitore dovra' essere ridotto mediante l'impiego di tale importo, non abbia saldo creditore nei confronti della Parte Contraente avente stabilito il diritto di tiraggio, oppure: 2) il consenso della, Parte Contraente avente stabilito il diritto di tiraggio sia stato ottenuto anticipatamente. c) Se, nel corso di un dato mese, l'importo globale di una determinata moneta che l'Agente e' abilitato a utilizzare secondo il paragrafo a) del presente articolo supera l'importo di tale moneta disponibile ai termini del presente titolo, l'Agente ripartisce, in linea di massima detta moneta tra quelle Parti Contraenti che nel corso del mese siano in deficit per tale moneta, proporzionalmente ai loro deficit; tuttavia puo' procedere ad aggiustamenti moderati in tale ripartizione proporzionale badando al fatto che e' auspicabile evitare per quanto possibile sia l'interruzione degli scambi e pagamenti sia i regolamenti in oro o divise.

Accordo-art. 15

Articolo 15 Nelle compensazioni relative ai nove mesi aventi termine il 31 marzo 1949, non sara' reso disponibile, ne' utilizzato piu' del 75% sull'importo dei diritti di tiraggio stabiliti da una Parte Contraente a favore di una altra Parte Contraente e figuranti nell'allegato C. In casi, particolari, tale percentuale potra' essere aumentata per decisione dell'Organizzazione.

Accordo-art. 16

Articolo 16 a) Se una Parte Contraente, sia in virtu' di un accordo di pagamento sia perche' non disponga di un saldo creditore nella moneta di un'altra Parte Contraente, ha fatto a quest'ultima un pagamento in oro o divise esigibili a decorrere dal 1 ottobre 1948 per il fatto che all'epoca del pagamento i diritti di tiraggio stabiliti a suo favore da quest'altra Parte Contraente non possono essere utilizzati dall'Agente a causa delle disposizioni fissate negli articoli 12 e 15, l'Agente su richiesta della Parte Contraente che ha effettuato il pagamento, provvedera' a consentire l'imputazione di tali diritti di tiraggio per il riscatto di tutta o parte delle somme in oro o divise pagate in tali condizioni purche' le disposizioni degli articoli 12 e 15 non costituiscano piu' ostacolo all'utilizzo dei diritti di tiraggio. b) La domanda e le misure previste al paragrafo a) del presente articolo saranno effettuate ed applicate nel corso delle compensazioni relative al mese durante il quale le disposizioni degli, articoli 12 o 15, secondo il caso, cesseranno di porre ostacolo all'utilizzo dei diritti di tiraggio. c) L'importo che l'Agente puo' utilizzare in un dato mese in applicazione del presente articolo si aggiunge agli importi che egli puo' utilizzare in tale mese in applicazione dell'articolo 14.

Accordo-art. 17

Articolo 17 a) Si ritiene che i diritti di tiraggio saranno normalmente utilizzati come stabilito all'articolo 9 del presente Accordo. Si dovra' tener conto di cio' nel procedere alle revisioni previste ai paragrafi b), c), d) del presente articolo. b) Si procedera', su richiesta di una Parte Contraente, alla revisione degli importi e della, ripartizione dei diritti di tiraggio solo in circostanze risultanti: 1) dal caso di forza maggiore o di catastrofe; 2) dal caso in cui un debitore eccepisca e convinca il Consiglio che gli e' stato impossibile utilizzare tutto o parte dei diritti di tiraggio a lui concessi sebbene egli abbia fatto ogni ragionevole sforzo per riuscirvi; 3) dal caso in cui un creditore eccepisca e convinca il Consiglio che tutto o parte dei diritti di tiraggio da esso stabiliti in favore di un debitore non sono piu' necessari a quest'ultimo per i fini ai quali essi furono stabiliti. c) Il Consiglio creera' gli organismi adatti ad occuparsi dei casi che potessero sorgere in virtu' del presente articolo. d) Il Consiglio decidera' sulle raccomandazioni da presentare all'Amministrazione della cooperazione economica degli Stati Uniti per la revisione degli importi e/o della ripartizione dei diritti di tiraggio.

Accordo-art. 18

Articolo 18 a) "Compensazione di prima categoria" significa una parte e che produce, per una Parte Contraente, tutti dei risultati seguenti: 1) Una riduzione di uno o piu' dei suoi saldi debitori in contropartita di una riduzione equivalente di uno o piu' dei suoi saldi creditori, oppure 2) La compensazione, mediante l'utilizzo d'importi corrispondenti ai diritti di tiraggio stabiliti in suo favore di tutto o parte del suo deficit del mese nei confronti della Parte Contraente che ha stabilito i diritti di tiraggio o, nel caso di importi utilizzabili in applicazione dell'articolo 14 a) 2, la compensazione di tutto o parte dei deficit non coperto di uno o piu' mesi precedenti nei confronti di tale Parte Contraente, restando inteso che gli importi corrispondenti ai diritti di tiraggio nella misura in cui non vengono impiegati a compensare i deficit in virtu' del comma 2 del presente paragrafo, sono considerati ai fui del comma 1 come se si trattasse di saldi creditori. b) "Compensazione di seconda categoria" significa ogni operazione diversa da quelle indicate al paragrafo a) del presente articolo, che ha per risultato l'aumento di un saldo o l'accensione di un nuovo saldo in rapporto alla posizione quale si presentava prima dell'operazione.

Accordo-art. 19

Articolo 19 Se una Parte Contraente, nel comunicare un'informazione all'Agente ai fui del presente accordo, gli notifica che desidera veder considerata tale informazione come riservata, non avendola essa resa pubblica, l'Agente deve tenere debito conto di tale notifica ogni qualvolta egli faccia uso dell'informazione in questione.

Accordo-art. 20

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