LEGGE 17 novembre 1950, n. 972
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Sono convalidati i decreti del Presidente della Repubblica 9 maggio 1950, n. 526; 19 giugno 1950, n. 527; 22 giugno 1950, n. 528; 28 giugno 1950, n. 529 e 28 giugno 1950, n. 530, con i quali sono stati effettuati prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1949-50. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 novembre 1950 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: SEGNI
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