LEGGE 17 novembre 1950, n. 972

Type Legge
Publication 1950-11-17
Ultimo aggiornamento 1950-12-29
State In force
Source Normattiva
articles 1
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Sono convalidati i decreti del Presidente della Repubblica 9 maggio 1950, n. 526; 19 giugno 1950, n. 527; 22 giugno 1950, n. 528; 28 giugno 1950, n. 529 e 28 giugno 1950, n. 530, con i quali sono stati effettuati prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1949-50. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 novembre 1950 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: SEGNI

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)