LEGGE 16 novembre 1950, n. 979
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il decreto legislativo 15 agosto 1947, n. 1072, e' ratificato con la seguente modificazione: Art. 1. - E' sostituito dal seguente: "Sino a quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere concessi ai militari dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica, secondo le norme vigenti per il tempo di guerra, promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra per fatti d'arme compiuti durante le guerre 1940-45".
Art. 2
Si fa luogo a promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra per fatti d'arme compiuti durante le guerre 1940-45 per le proposte presentate entro il 15 ottobre 1949.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: SEGNI
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