LEGGE 21 ottobre 1950, n. 981
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la spesa di lire un miliardo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1949-50, per provvedere, in dipendenza dei danni causati dalle alluvioni, piene e frane del settembre 1948 e del gennaio e maggio 1949 in Piemonte, Val d'Aosta, Calabria e Sicilia: a) alla concessione di sussidi, nella misura prevista dalla legge 30 giugno 1904, n. 293, e dal decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, per lavori di riparazione di strade provinciali, comunali e consorziali e per lavori di difesa di abitati; b) alla concessione, a favore dei consorzi o dei comuni, di sussidi nella misura del 70 per cento della spesa per lavori di riparazione o ricostruzione di opere idrauliche di 3ª categoria, e del 50 per cento per quello di 4ª e 5ª categoria o non classificate; c) alla concessione di sussidi, nella misura della metà della spesa per lavori di riparazione o di ricostruzione di acquedotti o di fognature, di pertinenza di amministrazioni comunali; d) alla concessione di sussidi nella misura del terzo della spesa, per lavori di riparazione o ricostruzione di scuole e case comunali, nonchè di edifici destinati ad uso di culto e di beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649; e) alla concessione di sussidi, in ragione del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per lavori di riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata, destinati ad uso di abitazione, limitatamente alle opere strettamente indispensabili ai fini della abitabilità.
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