LEGGE 21 ottobre 1950, n. 984
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzato il limite di impegno di lire 85 milioni per la concessione, in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, del contributo di cui all'art. 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, per mutui che l'Istituto medesimo contrarrà con la Cassa depositi e prestiti, o direttamente con altri enti, per la costruzione di alloggi da assegnarsi a funzionari del Ministero del tesoro e dei lavori pubblici. Le somme occorrenti per il pagamento del contributo di cui sopra saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50 e fino all'esercizio 1983-1984, in ragione di annue lire 85.000.000.
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