LEGGE 30 novembre 1950, n. 993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
In deroga all'art. 274 del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ed all'art. 6 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783, le entrate previste da provvedimenti di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50 e non impegnate entro l'esercizio stesso, possono essere utilizzate a copertura di nuove o maggiori spese nell'esercizio finanziario 1950-51.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.