LEGGE 30 novembre 1950, n. 998
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
A decorrere dal 1 gennaio 1950, sulle misure dei limiti di congrua attualmente spettanti al clero in virtù delle disposizioni contenute nel regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e delle successive disposizioni legislative concernenti le misure dei limiti suddetti, viene concesso un aumento temporaneo del 50 per cento. Lo stesso aumento compete, con la medesima decorrenza, sull'attuale misura degli altri assegni fissi e di quelli in compenso delle spese di culto, previsti dal regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, nonchè degli assegni spettanti agli ecclesiastici in attività di servizio contemplati dall'art. 24, comma secondo, della legge 27 maggio 1929, n. 848.
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