LEGGE 21 novembre 1950, n. 1015
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Gli stipendi per il grado 9° - interprete di 3ª classe - indicati nell'aggiunta all'allegato A (personale delle stazioni) al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, annessa alla legge 8 luglio 1949, n. 439, sono sostituiti - con effetto dalla data di entrata in vigore della legge medesima - da quelli indicati nella tabella allegata alla presente legge.
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