LEGGE 21 novembre 1950, n. 1015

Type Legge
Publication 1950-11-21
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Gli stipendi per il grado 9° - interprete di 3ª classe - indicati nell'aggiunta all'allegato A (personale delle stazioni) al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, annessa alla legge 8 luglio 1949, n. 439, sono sostituiti - con effetto dalla data di entrata in vigore della legge medesima - da quelli indicati nella tabella allegata alla presente legge.

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