LEGGE 21 novembre 1950, n. 1016
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per il completamento della ferrovia Bari-Barletta, previsto dall'art. 8 dell'atto 24 novembre 1947, approvato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1642, è autorizzata la spesa di 2.400 milioni di lire ripartita come appresso: un miliardo per l'esercizio finanziario 1950-1951; 800 milioni per l'esercizio finanziario 1951-1952; 600 milioni per l'esercizio finanziario 1952-1953. Per l'esecuzione dei lavori per detto completamento, cui provvederà la concessionaria Società ferrotramviaria italiana secondo i progetti esecutivi da approvarsi dal Ministero dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, lo stesso Ministero dei trasporti, entro i limiti della spesa come sopra autorizzata, d'intesa col Ministro per il tesoro, potrà anticipare alla Società la somma occorrente anzidetta con le modalità già stabilite, per precedenti lavori, con gli articoli 5, 6 e 7 dell'atto nel comma precedente indicato.
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