LEGGE 9 dicembre 1950, n. 1017
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Ai produttori di citrato di calcio della campagna 1947-48, i quali ne facciano domanda alla Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è concesso un contributo da determinarsi come al successivo art. 3. L'accertamento che il citrato di calcio per il quale è richiesto il contributo è stato prodotto nella campagna 1947-48 è fatto dalla Camera agrumaria, entro il termine di sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. L'accertamento della Camera agrumaria è definitivo.
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