LEGGE 23 dicembre 1950, n. 1019
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti tessili elencati nella tabella allegato A alla presente legge, l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella misura del 2 per cento dell'entrata imponibile. La stessa aliquota si applica per l'importazione dall'estero dei detti prodotti.
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