LEGGE 28 dicembre 1950, n. 1020
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La disposizione dell'art. 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1946, n. 424, che proroga al 31 dicembre 1950 le locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione e locanda, rimane in vigore fino al 30 aprile 1951.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.