DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1950, n. 1057

Type DPR
Publication 1950-10-27
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1439, che erige in ente morale la Fondazione "Elena di Savoia" per i figli dei ferrovieri morti o resi invalidi in dipendenza della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto 19 febbraio 1922, n. 321, che ne approva il nuovo statuto organico;

Considerato che l'ente ha adempito ai fini fondamentali per i quali venne costituito, previsti dall'art. 2 dello statuto organico, e che, per l'esiguita' del patrimonio residuo, risulta impossibile il proseguimento dello scopo subordinato previsto dall'art. 18 dello statuto medesimo;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Ministro per i trasporti di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

La Fondazione "Elena di Savoia", costituita in Roma presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato ed eretta in ente morale con decreto luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1439, e' soppressa.

Art. 2

Il residuo patrimonio della Fondazione di cui al precedente articolo e' devoluto all'Opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato, istituita con legge 19 giugno 1913, n. 641.

EINAUDI PELLA - D'ARAGONA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 gennaio 1951

Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 3 - CARLOMAGNO

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